Lexipedia

AS 2005 4555

Ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni

Ordinanza concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni

del 24 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 83a capoversi 3 e 4 del Codice civile1, ordina:

Art. 1 Esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione 1 Su richiesta dell’organo superiore della fondazione, l’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione se: a. il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi; e b. la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità.

2 L’autorità di vigilanza revoca l’esonero se:

a. le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute; o b. ciò è necessario per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione. 3 L’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione non esime la fondazione dall’obbligo di rendere conto all’autorità di vigilanza.

Art. 2 Nomina di un revisore particolarmente qualificato

1 La fondazione fa capo a un revisore particolarmente qualificato ai sensi del-

l’ordinanza del 15 giugno 19922 sui requisiti professionali dei revisori particolar- mente qualificati se: a. organizza collette pubbliche e per due esercizi consecutivi ottiene donazioni o altre liberalità di un ammontare superiore a 100 000 franchi; b. per due esercizi consecutivi oltrepassa due dei valori seguenti:

1. bilancio complessivo di 10 milioni di franchi,

2. cifra d’affari di 20 milioni di franchi,

3. media annua di 50 posti a tempo pieno;

c. è obbligata ad allestire un conto di gruppo; o d. è debitrice di un prestito in obbligazioni.

RS 211.121.3

2005-1871 4555

Ordinanza concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni RU 2005

2 L’autorità di vigilanza può obbligare una fondazione che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al capoverso 1 a fare capo a un revisore particolarmente qualificato se ciò è necessario per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

24 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz