AS 2005 4595
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale (OPersTPF)
Modifica del 7 settembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 settembre 20031 sui rapporti di lavoro del personale del Tribuna- le penale federale è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)
Art. 1 cpv. 1 e 3
1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:
a. del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale; b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo. 3 Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.
Art. 2 Politica del personale 1 Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diver- so. 2 Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.
1 RS 172.220.117
2005-1577 4595
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2005
Art. 3 Resoconto Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale rilevano periodi- camente i dati pertinenti relativi all’adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all’attenzione del Parlamento.
Art. 6 Indennità in funzione del mercato del lavoro Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono accordare un’indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell’importo massimo del livello di valutazione A.
Art. 7 Valutazione della funzione 1 Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l’OPers2 e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel raffronto con il personale dell’amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale. 2 Se attribuiscono una funzione alla classe di stipendio 28 o a una superiore, il Tri- bunale penale federale o il Tribunale amministrativo federale chiedono dapprima l’approvazione della Delegazione delle finanze. Allegano alla domanda una perizia del DFF.
Art. 8 Luogo di residenza Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono prevede- re per singole categorie del personale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.
Art. 9 Piano sociale La competenza per l’elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l’articolo 31 capoverso 4 LPers spetta al Tribunale penale federale e al Tribunale amministrativo federale.
Art. 11 Comitato di seguito delle parti sociali Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l’articolo 108 OPers3 non è competen- te per il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale.
Art. 12 Abrogato
2 RS 172.220.111.3 3 RS 172.220.111.3
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2005
Art. 13a Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005
1 In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo
federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contatta- ti direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione. 2 Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Com- missione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi. 3 Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell’articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers4.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.
III 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005, eccettuati l’articolo 12 e i numeri 1 e 3-7 dell’allegato. 2 L’articolo 12 e i numeri 1 e 3-7 dell’allegato entrano in vigore con la legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale.
7 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.220.111.3 5 RS 173.32; FF 2005 3689
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2005
Allegato
Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale menzionate nell’allegato dell’ordi- nanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione (OLOGA).
Art. 2 cpv. 1 lett. h 1 Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro: h. Abrogata
Art. 23 cpv. 1 lett. f 1 Se necessario per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale, l’accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera: f. Abrogata
Art. 111 Abrogato
Art. 112 cpv. 1 e 2 1 La procedura dinanzi all’istanza di ricorso interna è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.
2 Abrogato
6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.010.1 8 RS 172.021
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2005
2. Ordinanza del 10 giugno 20049 sulla gestione dei posti di lavoro e del
personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni
Art. 1 cpv. 2 primo periodo 2 L’ordinanza si applica al personale delle unità amministrative di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200110 sul personale federale (OPers), come pure agli impiegati di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 ottobre
200111 sui collaboratori nominati per la durata della funzione, ad eccezione del
personale del Controllo federale delle finanze. …
Art. 10a Disposizione transitoria ad articolo 4 Agli impiegati che in seguito all’istituzione del Tribunale amministrativo federale non potranno più essere occupati nella vecchia unità amministrativa si applicano i principi seguenti: a. chi non trova impiego presso il Tribunale amministrativo federale è licenzia- to nel rispetto dei termini legali, ossia:
1. se il termine di disdetta è di tre mesi, il rapporto di lavoro è sciolto al
momento della soppressione del posto,
2. se il termine di disdetta è di quattro mesi, il rapporto di lavoro è sciolto
alla fine del mese successivo alla soppressione del posto,
3. se il termine di disdetta è di sei mesi, il rapporto di lavoro è sciolto alla
fine del terzo mese successivo alla soppressione del posto. b. chi non si candida per un posto ragionevolmente esigibile presso il Tribunale amministrativo federale o rifiuta un tale impiego qualora gli venga proposto, è licenziato in base all’articolo 12 capoverso 6 lettera d LPers; c. se la decisione negativa della direzione provvisoria del Tribunale ammini- strativo federale in merito all’ultima candidatura pendente dell’impiegato è emanata almeno un mese prima della disdetta, l’unità amministrativa con- clude con l’impiegato un accordo secondo l’articolo 4 capoverso 2 per il periodo che va fino alla disdetta; in tal caso, l’articolo 4 capoversi 6 e 7 si applica per analogia; d. se, a motivo di un ritardo nella decisione della direzione provvisoria del Tri- bunale amministrativo federale in merito all’ultima candidatura pendente dell’impiegato, non è stato possibile concludere un accordo ai sensi della let- tera c, il rapporto di lavoro è sciolto in base all’articolo 12 capoverso 6 lette- ra e LPers;
9 RS 172.220.111.5 10 RS 172.220.111.3 11 RS 172.220.111.6
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2005
e. gli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 4 sussisto- no per una durata di sei mesi, indipendentemente dal fatto che sia stato con- cluso un accordo; tale termine decorre al più tardi sei mesi prima che cessi il rapporto di lavoro.
3. Ordinanza del 17 ottobre 200112 sui collaboratori nominati per la
durata della funzione
Art. 1 cpv. 1 lett. a nonché b 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nomina- to per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati: a. Abrogata b. Abrogata
4. Ordinanza del 30 novembre 200113 sul personale dei servizi di pulizia
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza è applicabile al personale addetto alla pulizia delle unità dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200114 sul personale federale (OPers).
5. Ordinanza del 18 dicembre 200215 sull’assicurazione degli impiegati
dell’Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 Si applica agli impiegati:
b. del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e delle unità amministrative subordinategli dal punto di vista amministrativo, dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale;
12 RS 172.220.111.6 13 RS 172.220.111.7 14 RS 172.220.111.3 15 RS 172.222.020
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2005
6. Ordinanza del 18 dicembre 200216 concernente il fondo di soccorso
del personale federale
Art. 3 lett. c Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari): c. Tribunale penale federale secondo la legge del 4 ottobre 200217 sul Tribuna- le penale federale, e Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale;
7. Ordinanza del 29 agosto 200119 sulla Commissione della Cassa
pensioni della Confederazione PUBLICA
Art. 3 cpv. 2 lett. a
2 Costituiscono una circoscrizione:
a. l’Amministrazione federale, i Servizi del Parlamento nonché i Tribunali federali secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, e nonché f della legge sulla CPC (circoscrizione I),
16 RS 172.222.023 17 RS 173.71 18 RS 173.32; FF 2005 3689 19 RS 172.222.032
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2005