AS 2005 4603
Legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale
Legge federale sull’istituzione del Tribunale amministrativo federale
del 18 marzo 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20042, decreta:
Art. 1 Scopo Scopo della presente legge è assicurare entro i termini previsti l’istituzione del Tribunale amministrativo federale. Essa disciplina le competenze e la collaborazione tra gli organi interessati.
Art. 2 Elezione 1 L’Assemblea federale elegge i giudici del Tribunale amministrativo federale; può assegnare al massimo 64 posti a tempo pieno. 2 Essa designa la direzione provvisoria del Tribunale scegliendone i membri tra i giudici.
Art. 3 Direzione provvisoria del Tribunale
1 La direzione provvisoria del Tribunale si compone:
a. del presidente del Tribunale; b. del vicepresidente; c. di tre altri membri del Tribunale. 2 La direzione provvisoria prende le decisioni necessarie all’istituzione del Tribu- nale.
3 Le competono segnatamente:
a. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministra- zione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni; b. l’assunzione del segretario generale e del suo supplente, dei cancellieri e del personale scientifico e amministrativo; prende in considerazione innanzitutto
RS 173.30
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Istituzione del Tribunale amministrativo federale. LF RU 2005
i candidati qualificati e idonei provenienti dagli attuali servizi dei ricorsi e commissioni di ricorso; c. l’assegnazione dei giudici alle camere nel quadro delle decisioni prese dalla Commissione giudiziaria in merito alla costituzione delle corti; d. l’assegnazione dei cancellieri e del rimanente personale alle corti e alle camere; e. l’allestimento del preventivo e del piano finanziario.
Art. 4 Direzione del progetto «Nuovi tribunali federali» 1 La direzione del progetto «Nuovi tribunali federali», subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia, prende tutte le misure di natura pianificatoria, organiz- zativa e giuridica necessarie all’istituzione del Tribunale amministrativo federale. 2 Essa prepara le decisioni degli organi competenti e, fino all’insediamento della direzione provvisoria del Tribunale, decide autonomamente in merito ad ambiti amministrativi quali l’informatica, la biblioteca, l’archiviazione, la registrazione e la gestione delle pratiche.
Art. 5 Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento
Art. 173 n. 5
5. Disposizione transitoria dell’art. 40a (Commissione giudiziaria)
1 Alla Commissione giudiziaria compete la prima costituzione delle corti del Tri- bunale amministrativo federale. 2 In occasione della costituzione essa tiene adeguatamente conto della competenza tecnica dei giudici e delle lingue ufficiali.
2. Legge federale del 21 giugno 20024 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale
Art. 3a Disposizione transitoria dell’art. 2 1 Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna.
2 Al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 17 giugno 20055 sul
Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale è autorizzato a integrare il capoverso 1 in tale legge.
3 RS 171.10 4 RS 173.72 5 RS 173.32; FF 2005 3689
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Art. 6 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La presente legge ha effetto sino all’entrata in vigore della legge federale del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale.
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005 Consiglio nazionale, 18 marzo 2005 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 20058.
23 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 173.32; FF 2005 3689 7 FF 2005 2049 8 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
21 sett. 2005.
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