AS 2005 4621
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Modifica del 22 agosto 2005
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 21 agosto 20021 sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo è modificata come segue:
N. 1.2.3.1
1.2 Documento di manutenzione del sistema antinquinamento
1.2.3.1 In caso di veicoli per cui non esiste un titolare di un’approvazione del tipo o un rappresentante della marca in Svizzera, il documento di manutenzio- ne del sistema antinquinamento per la categoria corrispondente può essere richiesto per esempio alle organizzazioni sottomenzionate. Il documento di manutenzione del sistema antinquinamento va compilato secondo i dati tecnici disponibili. Se questi documenti non sono disponibili, per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata i valori indicativi conformemente al numero 2.3 sono iscritti come valori di riferimento; per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione sono determinati i valori di riferimento conformemente al numero 3.3. Autoveicoli di trasporto: auto-suisse Associazione degli importatori svizzeri d’automobili, Casella postale 5232, 3001 Berna Macchine edili e autoveicoli Associazione svizzera dell’industria di lavoro non agricoli: delle macchine edili (VSBM), Casella postale 656,
4010 Basilea
1 RS 741.437
2005-1467 4621
Manutenzione e controllo successivo degli autoveicoli per quanto RU 2005 concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo. O del DATEC
Veicoli a motore agricoli: Association suisse des fabricants et commerçants de machines agricoles (ASMA), Casella postale 106, 3000 Berna 6
N. 1.5.2
1.5 Controlli successivi dei gas di scarico
1.5.2 Controllo successivo dei gas di scarico eseguito dalle autorità
d’immatricolazione e dalla polizia Se, in occasione dei controlli successivi dei gas di scarico eseguiti dalle autorità d’immatricolazione e dalla polizia, i valori di riferimento (tolle- ranze comprese) o le condizioni elencate sotto non vengono rispettati, sono ordinati un nuovo servizio di manutenzione del sistema antinquina- mento e un nuovo controllo successivo secondo l’articolo 36 capoverso 3 OETV. Il detentore del veicolo non soggiace a sanzione alcuna se il veicolo è stato sottoposto al servizio di manutenzione del sistema antin- quinamento entro i termini fissati. Sono ordinati un nuovo servizio di manutenzione e un nuovo controllo successivo anche se il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento non è stato effettuato corret- tamente oppure se vi sono difetti o lacune nell’equipaggiamento d’impor- tanza determinante in materia di gas di scarico. Se i valori determinanti risultano di gran lunga troppo elevati o troppo bassi, l’esame può essere svolto secondo una procedura semplificata. Nel caso di veicoli equipaggiati con un motore ad accensione comandata con sistemi OBD, oltre all’esame dell’indicatore di disfunzione e del memorizzatore di errori, va effettuata una misurazione delle emissioni di gas di scarico secondo il numero 2.1.2. In assenza di indicazioni al riguardo, il valore delle emissioni di CO non deve superare lo 0,2 % del volume. Nel caso di veicoli equipaggiati con un motore ad accensione per com- pressione con sistemi OBD, oltre all’esame dell’indicatore di disfunzione e del memorizzatore di errori, va effettuata una misurazione delle emis- sioni di fumo secondo il numero 3.2.2. Il coefficiente d’opacità non deve superare il valore riportato sulla targhetta d’approvazione del motore, sull’approvazione del tipo o nella licenza di circolazione.
Manutenzione e controllo successivo degli autoveicoli per quanto RU 2005 concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo. O del DATEC
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.
22 agosto 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
Manutenzione e controllo successivo degli autoveicoli per quanto RU 2005 concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo. O del DATEC
Allegato (n. 1.2.1)
Contenuto del documento di manutenzione del sistema antinquinamento (Esigenze minime)
Il documento di manutenzione del sistema antinquinamento deve presentare le rubriche e le indicazioni redatte nelle tre lingue ufficiali.
N. I I. Pagina di titolo Nelle tre lingue ufficiali, il titolo sarà il seguente: – Abgas-Wartungsdokument – Fiche d’entretien du système antipollution – Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico. È possibile iscrivere indicazioni supplementari.