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AS 2005 4625

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo

Modifica del 12 settembre 2005

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo è modificato con- formemente al testo allegato.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.

2 Il numero 2.1 lettera c 2) del numero 13 dell’allegato 2 entra in vigore il 1° dicem- bre 2005.

12 settembre 2005 Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth

1 RS 784.101.113

2005-1966 4625

Servizi di telecomunicazione ed elementi d’indirizzo. O dell’UFCOM RU 2005

Allegato 2 (art. 2)

Piani nazionali di numerazione e prescrizioni tecniche e amministrative relative agli elementi d’indirizzo2

Numero 13 13. Prescrizioni tecniche e amministrative relative all’attribuzione e alla gestio- ne di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (4a edizione)

2 Il testo delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato né nella RU né nella RS. È ottenibile e può essere consultato presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.