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AS 2005 4635

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)

Modifica del 17 dicembre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20031, decreta:

I La legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali è modi- ficata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto 1 La Confederazione promuove l’istituzione e lo sviluppo di scuole universitarie pro- fessionali nei seguenti settori di studio: a. tecnica e tecnologia dell’informazione; b. architettura, edilizia e progettazione; c. chimica e scienze della vita; d. agricoltura e economia forestale; e. economia e servizi; f. design; g. sanità; h. lavoro sociale; i. musica, teatro e altre arti; j. psicologia applicata; k. linguistica applicata.

2003-1695 4635

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2 La presente legge disciplina segnatamente:

a. i compiti; b. le condizioni di ammissione agli studi; c. il riconoscimento dei diplomi; d. l’autorizzazione delle scuole universitarie professionali; e. il sostegno finanziario.

Art. 1a Collaborazione 1 D’intesa con i Cantoni, la Confederazione favorisce la ripartizione dei compiti a livello nazionale e regionale nonché la collaborazione nell’intero settore delle scuole universitarie; al riguardo, tiene conto della cooperazione internazionale. A tale scopo collabora con i Cantoni, con i responsabili delle scuole universitarie professionali e con i loro organi comuni. 2 La Confederazione considera la specificità delle strutture organizzative delle scuo- le universitarie professionali cui partecipano più Cantoni o Stati esteri. 3 Nel quadro della collaborazione a livello nazionale come pure in considerazione del riconoscimento internazionale dei diplomi, la Confederazione può gestire propri cicli di studio a livello di scuola universitaria professionale.

Art. 1b Promozione della permeabilità 1 Le prescrizioni relative alle scuole universitarie professionali garantiscono la migliore permeabilità possibile sia tra le scuole stesse sia tra queste e gli altri settori del sistema educativo. 2 Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente considerate.

Art. 3 cpv. 1 e 5 1 Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orienta- mento pratico che si conclude con il conseguimento di un diploma e prepara all’eser- cizio di attività professionali che richiedono l’applicazione di conoscenze e metodi scientifici nonché, a seconda del settore di studio, di capacità creative e artistiche. 5 Nello svolgimento dei loro compiti le scuole univesitarie professionali provvedono segnatamente: a. ad assicurare l’uguaglianza di fatto tra uomo e donna; b. a eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili; c. ad assicurare uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico.

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Art. 4 Studi per il conseguimento del diploma 1 Le scuole universitarie professionali offrono studi a due livelli per il conseguimen- to di un diploma; il primo livello si conclude con il diploma di bachelor, il secondo con il diploma di master. 2 A livello di bachelor le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti una formazione generale e una cultura di base e li preparano di regola al consegui- mento di un diploma di qualificazione professionale. Tale studio li rende in partico- lare idonei a: a. sviluppare e applicare in modo autonomo o all’interno di un gruppo metodi che permettano loro di risolvere i problemi che si pongono nella loro attività professionale; b. esercitare l’attività professionale secondo le più recenti conoscenze acquisite dalla scienza e dall’attività pratica; c. assumere compiti direttivi e responsabilità di natura sociale, nonché comu- nicare in modo efficace; d. pensare e agire con una visione complessiva e in modo interdisciplinare; e. assumere responsabilità per la tutela dell’ambiente e delle basi vitali naturali. 3 A livello di master le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti conoscenze maggiormente approfondite, specializzate e fondate sulla ricerca e li preparano a un diploma di ulteriore qualificazione professionale. Esse conferiscono particolare importanza alla configurazione interdisciplinare degli studi e al loro orientamento verso le scienze applicate.

Art. 5 Ammissione 1 L’ammissione senza esame in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor nei settori di studio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–f presuppone: a. una maturità professionale congiunta a una formazione di base in una pro- fessione connessa con il programma di studio; o b. una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione e di regola un’esperienza lavorativa di almeno un anno che fornisca conoscenze profes- sionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il programma di studio. Il Dipartimento determina le eccezioni. 2 Per l’ammissione in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor, nei settori di studio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere g–k sono applicabili le deci- sioni seguenti determinanti al 31 agosto 20043: a. decisione dell’Assemblea generale della Conferenza nazionale dei direttori cantonali della sanità per la formazione nel settore sanitario nell’ambito del- le scuole universitarie professionali;

3 Non pubblicate nella RU. Il testo di tali decisioni può essere chiesto all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna (www.bbt.admin.ch).

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b. decisione dell’Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica per la formazione in lavoro sociale nell’ambito delle scuole universitarie professionali; c. decisioni dell’Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica per le scuole universitarie di musica, di teatro, di arti visive e applicate nonché per la formazione in psicologia applicata e la for- mazione in linguistica applicata nell’ambito delle scuole universitarie pro- fessionali.

3 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) definisce:

a. le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste; b. le condizioni di ammissione dei diplomati di altri cicli di studio; c. gli obiettivi pedagogici dell’esperienza lavorativa di un anno nelle singole discipline. 4 L’ammissione in una scuola universitaria professionale a livello di master presup- pone il conseguimento di un diploma di bachelor o di un diploma equivalente di una scuola universitaria. Le scuole universitarie professionali possono definire ulteriori condizioni di ammissione. 5 Gli studi già effettuati in una scuola universitaria professionale sono tenuti in con- siderazione in caso di passaggio da una scuola universitaria professionale all’altra.

Art. 6 Genere e durata degli studi 1 Le scuole universitarie professionali possono prevedere studi a tempo pieno, studi a tempo parziale oppure forme miste. 2 A livello di bachelor le prestazioni di studio richieste corrispondono ad almeno tre anni di studio a tempo pieno. 3 In linea di massima i cicli di studio sono impostati sui criteri internazionali, in par- ticolare europei, di riconoscimento dei diplomi.

Art. 7 Prestazioni di studio, diplomi e titoli 1 Chi fornisce le prestazioni di studio richieste ottiene un diploma di bachelor o di master della scuola universitaria professionale. 2 L’organo responsabile della scuola universitaria professionale stabilisce le presta- zioni di studio richieste.

3 Il Dipartimento:

a. riconosce i diplomi purché i cicli di studio siano conformi alle esigenze del diritto federale; b. definisce i titoli. 4 Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare il titolo corrispondente.

5 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di diplomi esteri e tiene conto in particolare anche della parte di tali studi dedicata alla pratica professionale. Può

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delegare questi compiti a terzi. Per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati, i terzi possono riscuotere emolumenti.

Art. 8 cpv. 1bis, 2 e 3 1bis Le scuole universitarie professionali offrono in particolare studi postdiploma che portano al conseguimento di un pertinente diploma.

2 Il Dipartimento:

a. stabilisce le condizioni minime per gli studi postdiploma; b. riconosce i diplomi, purché gli studi postdiploma siano conformi alle esigen- ze del diritto federale; c. definisce i titoli. 3 Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare il titolo corrispondente.

Art. 9 cpv. 1 1 Le scuole universitarie professionali esercitano attività nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo, assicurando in tal modo il collegamento con le cerchie scientifiche e con la prassi. Esse integrano nell’insegnamento i risultati di tali atti- vità.

Art. 10 Servizi Fornendo servizi a terzi, le scuole universitarie professionali assicurano le relazioni con la prassi.

Art. 12 Qualifiche degli insegnanti 1 Gli insegnanti devono essere titolari di un diploma di una scuola universitaria, nutrire interesse per la ricerca e possedere le qualifiche didattiche richieste. Per l’in- segnamento delle materie specifiche è inoltre richiesta un’esperienza professionale pluriennale. 2 Eccezionalmente l’autorità di nomina può rinunciare al requisito del diploma di una scuola universitaria, purché l’insegnante abbia dato prova in altro modo delle proprie attitudini. 3 Le scuole universitarie professionali assicurano il costante perfezionamento spe- cialistico e didattico degli insegnanti.

Art. 14, rubrica e cpv. 2 lett. fbis Autorizzazione 2 L’autorizzazione è accordata purché sia provato che la scuola universitaria profes- sionale: fbis. è accreditata;

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Titolo prima dell’art. 16 Sezione 3: Pianificazione, accreditamento e assicurazione della qualità delle scuole universitarie professionali

Art. 16 Obiettivi fissati dalla Confederazione e cicli di studio 1 Sentiti gli organi federali e cantonali competenti in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca come pure le cerchie professionali, il Consiglio federale determina gli obiettivi per le scuole universitarie professionali. 2 La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in una convenzione i principi per l’of- ferta di cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma. 3 Il Dipartimento determina i cicli di studio e la loro designazione e li attribuisce ai vari settori di studio. 4 Esso sente previamente i Cantoni, i responsabili delle scuole universitarie profes- sionali e i loro organi comuni.

Art. 17a Accreditamento e assicurazione della qualità 1 La Confederazione, i responsabili delle scuole universitarie professionali e le scuo- le universitarie professionali garantiscono e promuovono la qualità della formazione che porta al conseguimento di un diploma, della ricerca applicata, del perfeziona- mento e dei servizi forniti a terzi. Le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio necessitano dell’accreditamento. 2 Il Dipartimento accredita le scuole universitarie professionali e i loro cicli di stu- dio. Esso emana direttive sull’accreditamento. 3 Il Dipartimento può convenire con i Cantoni di delegare a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento e, a richiesta, in casi motivati, l’accreditamento di singoli cicli di studio. 4 La Confederazione prende a carico le spese per la valutazione delle richieste di accreditamento e per l’accreditamento. Se, a richiesta, l’accreditamento di singoli cicli di studio è delegato a terzi, la Confederazione prende a carico al massimo il

50 per cento delle spese computabili.

Art. 18 cpv. 1 e 3 1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione sussidia gli investimenti e l’e- sercizio di scuole universitarie professionali di diritto pubblico, purché siano con- formi alle disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze federali.

3 Abrogato

Art. 20 Abrogato

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Art. 22 cpv. 1 1 Chi usurpa un titolo ai sensi degli articoli 7 capoverso 4 o 8 capoverso 3 è punito con l’arresto o la multa.

Titolo prima dell’art. 22a Sezione 5a: Rimedi giuridici

Art. 22a 1 Le decisioni del Dipartimento o dell’Ufficio federale della formazione professio- nale e della tecnologia nonché le decisioni di quest’ultimo in sede di ricorso possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE. Contro le decisioni di terzi che adempiono compiti secondo l’articolo 7 capoverso 5 può essere interposto ricorso all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. 2 Del rimanente, la procedura è disciplinata dalle disposizioni generali della proce- dura amministrativa federale.

Art. 24 cpv. 2, frase introduttiva e lett. d ed e 2 La Commissione federale delle scuole universitarie professionali ha in particolare i compiti seguenti: d. esaminare le richieste d’accreditamento, di delega della valutazione delle richieste d’accreditamento o di delega dell’accreditamento a terzi; e. abrogata

II

Modifica del diritto vigente La legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 67, secondo periodo ... Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati.

4 RS 412.10

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III Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 dicembre 2004

A Studi per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore 1 Agli studenti che hanno cominciato gli studi prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, le scuole universitarie profes- sionali offrono studi per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore per al massimo otto anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 2 Le scuole universitarie professionali possono proporre cicli di studio per il conse- guimento del diploma secondo il diritto anteriore soltanto nei due anni successivi all’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004.

B Riconoscimento di diplomi e diritto di portare un titolo 1 Per i settori di studio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere g–k vale quanto segue: a. i diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali e i titoli ricono- sciuti dalle competenti Conferenze dei direttori cantonali prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, sono considerati riconosciuti dalla Confederazione; b. le domande di riconoscimento di diplomi rilasciati da scuole universitarie professionali, pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del- la presente legge del 17 dicembre 2004, sono decise dal Dipartimento secon- do il diritto anteriore; c. dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, la Confederazione provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Il Dipartimento disciplina le modalità. 2 Il Consiglio federale disciplina il diritto di portare titoli conferito a persone che hanno ottenuto un diploma di una scuola universitaria professionale o che vi hanno cominciato gli studi prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004.

C Aiuti finanziari 1 Nei limiti dei crediti stanziati, nei settori di studio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere g–k la Confederazione accorda, fino al 31 dicembre 2007, soltanto aiuti finanziari per i costi d’esercizio di cicli di studio delle scuole universitarie profes- sionali.

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2 Gli aiuti finanziari sono assegnati soltanto se:

a. l’istituto non persegue fini lucrativi; b. i cicli di studio sono aperti di principio a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione; c. i cicli di studio rispondono a un bisogno; d. i cicli di studio sono organizzati in maniera adeguata. 3 I sussidi sono assegnati, ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2, in funzione delle pre- stazioni.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2005.5

2 La presente legge entra in vigore il 5 ottobre 2005.

14 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2004 6489

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