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AS 2005 4655

Ordinanza sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Ordinanza sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Modifica del 2 settembre 2005

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 4 luglio 20001 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale viene modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFE sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Ingresso vista la disposizione transitoria B capoverso 1 lettera c relativa alla modifica del 17 dicembre 20042 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP); visto l’articolo 57 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 26 dell’ordinanza dell’11 settembre 19965 sulle scuole universitarie professionali (OSUP),

Art. 1 Presupposti per il rilascio 1 Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nei campi menzionati all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–f LSUP sono: a. aver conseguito un diploma di una scuola d’ingegneria (STS) riconosciuta, di una scuola per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), di una scuola superiore di arti applicate (SSAA) o di una scuola superiore di economia domestica (SSED) oppure aver concluso uno studio di diploma negli anni 1998, 1999 o 2000 presso la scuola alberghiera di Losanna (EHL); b. e poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno cinque anni o la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario.

1 RS 414.711.5 2 RU 2005 4635 3 RS 414.71 4 RS 172.010 5 RS 414.711

2005-0146 4655

Ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale RU 2005

2 Nei campi specifici menzionati all’articolo 1 capoverso 1 lettere h–k LSUP, i

presupposti per l’ottenimento di un titolo di scuola universitaria professionale per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull’articolo 13 del regolamento del 10 giugno 19996 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali, nell’edizione del 31 agosto 2004.

Art. 2 Pratica professionale riconosciuta È riconosciuta come pratica professionale per titolari di un diploma di cui all’arti- colo 1 capoverso 1 lettera a, un’attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo aver conseguito un diploma STS, SSQEA, SSAA, SSED oppure EHL.

Art. 3 Corsi postdiploma di livello universitario Per i detentori di un diploma di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, i corsi post- diploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System ECTS). Un punto di credito corrisponde ad un carico di lavoro di 25–30 ore secondo l’articolo 2 capoverso 2 delle direttive del 5 dicembre 20027 del Consiglio delle SUP, nell’edizione del 1o aprile 2004, per l’attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 La domanda deve menzionare il cognome, il nome, l’indirizzo, l’attinenza e la data di nascita del richiedente come pure le indicazioni relative al suo diploma, corso postdiploma e pratica professionale. La domanda dev’essere presentata all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).

2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti originali o in copia

autenticata: a. il diploma o il certificato delle note finali; b. certificati o altri documenti attestanti lo svolgimento di un’attività profes- sionale quinquennale nel campo specifico oppure la frequenza di un corso postdiploma.

6 Non pubblicato nella RU. Il regolamento può essere richiesto presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultato all’indirizzo www.bbt.admin.ch. 7 Le direttive possono essere richieste presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, 3003 Berna, oppure consultate all’indirizzo www.edk.ch.

Ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale RU 2005

Art. 6 cpv. 2 2 Nella Commissione dovrà essere rappresentato, con almeno uno specialista quali- ficato, ciascuno dei sei campi seguenti: tecnica, economia, design, sanità, lavoro sociale e arte.

Art. 7 cpv. 1 e 2 1 Al richiedente viene rilasciata l’autorizzazione a portare il rispettivo titolo di una scuola universitaria professionale in virtù della disposizione transitoria A relativa alla modifica del 14 settembre 20058 dell’OSUP. 2 Con il rilascio del titolo SUP, il detentore non è più autorizzato a portare il pre- cedente titolo relativo al diploma conseguito ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 let- tera a.

Art. 9 Disposizione transitoria In deroga all’articolo 3, le persone che hanno iniziato gli studi nel 1996/1997 devo- no dimostrare di aver frequentato un corso postdiploma di almeno 100 lezioni o di 5 punti di credito. Questa disposizione non è applicabile ai detentori di un diploma ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2.

II La presente modifica entra in vigore il 5 ottobre 2005.

2 settembre 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

8 RS 414.71; RU 2005 4649

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