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AS 2005 4665

Ordinanza del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

Ordinanza del DFE concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

del 2 settembre 2005

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge del 6 ottobre 19951 sulle scuole universitarie professionali (LSUP), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina l’ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nei campi specifici giusta l’articolo 1 capover- so 1 lettere a–f LSUP.

Art. 2 Maturità professionale I titolari di una maturità professionale senza formazione professionale di base in una professione connessa con l’indirizzo di studio sono ammessi senza esame se sono in grado di comprovare un’esperienza lavorativa di almeno un anno.

Art. 3 Maturità federale o riconosciuta a livello federale I titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale sono ammessi senza esame se sono in grado di comprovare un’esperienza lavorativa di almeno un anno.

Art. 4 Altri cicli di formazione 1 Possono essere ammessi senza esame i diplomati di altri cicli di formazione il cui diploma è comparabile a una maturità professionale o a una maturità riconosciuta a livello federale se sono in grado di comprovare un’esperienza lavorativa di almeno un anno. 2 Sono ammessi previo superamento di un esame i diplomati di altri cicli di forma- zione di livello secondario II di durata almeno triennale se sono in grado di compro- vare un’esperienza lavorativa di almeno un anno. L’esame di ammissione deve stabilire se i candidati hanno raggiunto la preparazione necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale.

RS 414.715 1 RS 414.71; RU 2005 4635

2005-0144 4665

Ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. O del DFE RU 2005

Art. 5 Requisiti dell’esperienza lavorativa 1 L’esperienza lavorativa deve fornire conoscenze teoriche e pratiche in una profes- sione affine all’indirizzo degli studi. 2 Le scuole universitarie professionali provvedono, in collaborazione con le associa- zioni professionali, a determinare requisiti uniformi dell’esperienza lavorativa e li inseriscono nei programmi d’insegnamento. Detti requisiti si basano sugli obiettivi d’insegnamento delle formazioni professionali di base dei singoli campi specifici. Gli obiettivi d’insegnamento sono stabiliti nei regolamenti e nei programmi d’in- segnamento come pure nelle ordinanze in materia di formazione dell’Ufficio federa- le della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale)2. 3 I programmi d’insegnamento devono essere trasmessi, per conoscenza, all’Ufficio federale. 4 L’esperienza lavorativa può essere acquisita in un’azienda o in un altro centro di formazione adeguato.

Art. 6 Condizioni d’ammissione supplementari per il campo specifico del design Nel campo specifico del design la scuola universitaria professionale può effettuare, prima dell’inizio del primo semestre, una prova attitudinale per accertare le capacità artistiche e creative degli studenti.

Art. 7 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza dell’11 settembre 19963 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e il riconoscimento dei diplomi esteri è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 5 ottobre 2005.

2 settembre 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

2 Non pubblicati nella RU. Possono essere richiesti all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultati all’indirizzo www.bbt.admin.ch. 3 RU 1996 2609, 1998 1833

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