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AS 2005 4695

Ordinanza del DFE sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Ordinanza del DFE sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

del 30 giugno 2005

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 102c dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), ordina:

Art. 1 Modalità di calcolo 1 L’importo del rimborso delle spese sostenute nell’ambito di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è calcolato in base alle spese comprovate e necessarie, dedotti gli introiti provenienti dai provvedimenti. 2 Il riporto all’anno successivo delle spese o del saldo non utilizzato dell’importo massimo è escluso. 3I provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione secondo l’articolo 98a OADI non rientrano nel campo di applicazione della presente ordi- nanza.

Art. 2 Importi massimi 1 Le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro organizzati dai Cantoni sono rimborsate loro al massimo fino a concorrenza dell’importo ottenuto moltipli- cando per 3500 franchi il numero medio di persone in cerca d’impiego iscritte nel Cantone durante l’anno contabile o l’anno precedente. È determinante il numero più elevato. 2 Le spese per i provvedimenti nazionali inerenti al mercato del lavoro organizzati dall’ufficio di compensazione sono rimborsate a quest’ultimo al massimo fino a concorrenza dell’importo corrispondente al 5 per cento della somma degli importi massimi accordati ai Cantoni. L’ufficio di compensazione può eccezionalmente superare il suo importo massimo se sussiste un interesse particolare per l’istituzione di un nuovo provvedimento.

Art. 3 Contabilità e revisione 1 I Cantoni provvedono affinché i responsabili e gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro tengano una contabilità regolare dei costi sostenuti.

RS 837.022.531 1 RS 837.02; RU 2005 3591

2005-1541 4695

Rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. O del DFE RU 2005

2 Essi provvedono affinché i responsabili e gli organizzatori di provvedimenti ine- renti al mercato del lavoro che ricevono dall’assicurazione contro la disoccupazione almeno 200 000 franchi sottopongano la loro contabilità a un revisore esterno rico- nosciuto.

Art. 4 Istruzioni dell’ufficio di compensazione L’ufficio di compensazione può emanare istruzioni concernenti: a. la computabilità dei costi; b. la contabilità e la revisione; c. le modalità di pagamento; d. le modalità di calcolo delle spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro utilizzati da partecipanti provenienti da vari Cantoni.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

30 giugno 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss