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AS 2005 4723

Ordinanza sull'organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull’organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull’organizzazione del PFL)

del 1° marzo 2004

La direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza definisce la struttura del Politecnico federale di Losanna (PFL), l’organizzazione e le competenze decisionali della direzione, delle facoltà e degli organi centrali.

Art. 2 Struttura e sede 1 Il PFL è costituito dalla direzione, dall’assemblea della scuola, dalle facoltà, dai collegi, dalla conferenza del corpo insegnante e dagli organi centrali.

2 La sede del PFL è Ecublens (Vaud).

Sezione 2: Direzione del PFL

Art. 3 Composizione e organizzazione

1 La direzione del PFL si compone dei membri seguenti:

a. il presidente; b. il vicepresidente per gli affari accademici; c. il vicepresidente per l’innovazione e la valorizzazione; d. il vicepresidente per le relazioni internazionali; e. il vicepresidente per la pianificazione e la logistica. 2 La supplenza del presidente è assicurata dal vicepresidente per gli affari accade- mici.

RS 414.110.372.1 1 RS 414.110.37

2005-1395 4723

Ordinanza sull’organizzazione del PFL RU 2005

3 La direzione del PFL può farsi affiancare da un segretario generale per il coordi- namento delle sue attività e per la consulenza giuridica. Il segretario generale parte- cipa alle riunioni della direzione del PFL con voto consultivo. 4 Il presidente e i vicepresidenti possono farsi affiancare da delegati nella gestione operativa dei rispettivi settori. I delegati partecipano alle riunioni della direzione del PFL in cui sono trattati affari che li concernono. I delegati hanno voto consultivo.

Art. 4 Competenze decisionali

1 La direzione del PFL ha in particolare i compiti seguenti:

a. dotarsi di un regolamento di organizzazione interna; b. ratificare i regolamenti delle facoltà su proposta dei decani di facoltà. Le proposte devono essere approvate dai rispettivi consigli di facoltà; c. approvare, su proposta del decano della relativa facoltà, la creazione o la soppressione di istituti, centri, laboratori e cattedre; d. approvare, su proposta del decano della relativa facoltà, la creazione o la soppressione di cicli di studi; e. prendere, in qualità di datore di lavoro, le decisioni riguardanti il personale del PFL; f. nominare gli altri membri della direzione di facoltà secondo la procedura di cui all’articolo 14; g. assicurare la comunicazione generale del PFL; h. nominare, su proposta del decano della relativa facoltà, i direttori di sezione; i. assumersi la responsabilità del controllo interno; j. istituire all’occorrenza un comitato strategico e un consiglio scientifico. 2 La direzione del PFL intrattiene a intervalli regolari colloqui con l’assemblea della scuola e la conferenza del corpo insegnante.

Art. 5 Il presidente 1 Il presidente assume la responsabilità globale del PFL e risponde della sua gestione al Consiglio dei PF.

2 Assicura la presidenza della direzione del PFL.

3 Attribuisce ai membri della direzione del PFL e ai decani di facoltà le risorse economiche previste nel quadro del budget.

4 Nomina i decani di facoltà secondo la procedura di cui all’articolo 15.

5 Prepara, d’intesa con il decano della relativa facoltà, la nomina di professori ordi- nari, straordinari, assistenti e titolari. 6 Nomina, d’intesa con il decano della relativa facoltà, i professori invitati, i liberi docenti, i maîtres d’enseignement et de recherche e gli incaricati di corsi.

7 Conferisce i titoli accademici ai membri del corpo accademico intermedio.

Ordinanza sull’organizzazione del PFL RU 2005

8 Può delegare le competenze di cui al capoverso 6 al vicepresidente per gli affari accademici.

Art. 6 Il vicepresidente per gli affari accademici 1 Il vicepresidente per gli affari accademici conduce per il PFL i negoziati per il reclutamento e l’insediamento di professori. Coordina la formazione a tutti i livelli. È responsabile dell’informazione scientifica. Assegna le risorse accademiche.

2 Assicura il coordinamento dell’insegnamento accademico tra le facoltà.

3 Rappresenta il PFL per gli affari accademici.

4 Incoraggia la collaborazione in materia di formazione e ricerca.

5 Promuove la sicurezza e la tutela della salute nelle attività di formazione e ricerca.

6 Assicura l’informazione presso l’assemblea della scuola.

7 Attribuisce le risorse finanziarie nel quadro delle sue competenze budgetarie.

Art. 7 Il vicepresidente per l’innovazione e la valorizzazione 1 Il vicepresidente per l’innovazione e la valorizzazione favorisce e sviluppa i rap- porti tra la ricerca, l’economia e la società.

2 Attribuisce le risorse finanziarie nel quadro delle sue competenze budgetarie.

Art. 8 Il vicepresidente per le relazioni internazionali 1 Il vicepresidente per le relazioni internazionali incoraggia e sviluppa partenariati internazionali e accordi di mobilità per gli studenti e i ricercatori come pure progetti di cooperazione in particolare con i Paesi emergenti.

2 Attribuisce le risorse finanziarie nel quadro delle sue competenze budgetarie.

Art. 9 Il vicepresidente per la pianificazione e la logistica 1 Il vicepresidente per la pianificazione e la logistica gestisce e pianifica tutte le risorse assegnate all’insegnamento, alla ricerca, alla valorizzazione e ai servizi.

2 È responsabile della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro.

3 È responsabile della creazione e della conservazione del valore del patrimonio

mobiliare e immobiliare e ne assicura un impiego efficiente e adeguato.

4 Attribuisce le risorse finanziarie nel quadro delle sue competenze budgetarie.

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Sezione 3: Facoltà e collegi

Art. 10 Definizione e compiti 1 Le facoltà sono le unità d’insegnamento e di ricerca. Sono subordinate alla direzio- ne del PFL. 2 Le facoltà sono responsabili dell’insegnamento nel quadro di programmi di forma- zione interni alla facoltà. Assicurano l’insegnamento in altri programmi d’intesa con le facoltà interessate. 3 La sezione è responsabile dei cicli di studi che conducono al diploma, al bachelor e al master.

4 Le facoltà definiscono una strategia di ricerca e di valorizzazione.

5 Promuovono e sostengono le iniziative interdisciplinari in collaborazione con altre facoltà e istituzioni accademiche.

6 Gestiscono le proprie risorse umane e finanziarie.

Art. 11 Elenco delle facoltà Il PFL consta delle facoltà seguenti: a. ambiente naturale, architettonico e costruito (ANAC); b. informatica e comunicazioni (IC); c. scienze e tecniche dell’ingegnere (STI); d. scienze di base (SB); e. scienze della vita (SV).

Art. 12 Organizzazione 1 La facoltà è strutturata in una direzione di facoltà, un consiglio di facoltà, in sezioni, istituti, centri e servizi generali.

2 Gli istituti sono costituiti da cattedre e laboratori.

3 Un centro è costituito da un’associazione di professori il cui obiettivo è quello di promuovere progetti comuni di ricerca, d’insegnamento e di valorizzazione in una disciplina scientifica o su un tema interdisciplinare. Possono fare parte di un centro professori di altre facoltà del PFL o di altre università.

4 Ilconsiglio di facoltà, composto pariteticamente, è presieduto dal decano di

facoltà.

Art. 13 Collegi

1 Il PFL comprende il Collegio delle scienze umane e il Collegio del management.

2 Per quanto non previsto altrimenti da disposizioni legali specifiche, le disposizioni vigenti per le facoltà si applicano per analogia ai collegi.

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Art. 14 Direzione di facoltà

1 La facoltà è diretta dal decano di facoltà.

2 Gli altri membri della direzione di facoltà sono nominati dalla direzione del PFL su proposta del decano di facoltà; la proposta deve essere previamente approvata dal consiglio di facoltà. 3 Il decano e gli altri membri della direzione di facoltà possono essere rieletti.

Art. 15 Nomina di decani di facoltà I decani di facoltà sono nominati per quattro anni dal presidente del PFL su proposta di una commissione di nomina, incaricata dal presidente del PFL, in cui ogni gruppo è rappresentato da un membro designato dal consiglio della rispettiva facoltà.

Art. 16 Membri di facoltà Le persone seguenti sono membri della facoltà a cui sono annessi: a. i docenti; b. gli assistenti, i collaboratori scientifici e i dottorandi; c. gli studenti e gli uditori iscritti al PFL; d. i collaboratori amministrativi e tecnici.

Sezione 4: Assemblea della scuola

Art. 17

1 L’assemblea della scuola è l’organo mantello di partecipazione.

2 Raccoglie i pareri e li trasmette in forma riassunta alla direzione del PFL.

3 Assicura la partecipazione dei membri del PFL.

4 Sottopone proposte alla direzione del PFL.

Sezione 5: Organi centrali

Art. 18 Gli organi centrali svolgono mansioni amministrative e tecniche e compiti di gestio- ne e sostegno all’insegnamento, alla ricerca e alla valorizzazione per l’intero PFL.

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Sezione 6: Disposizione finale

Art. 19 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

1° marzo 2004 In nome del PFL: Il presidente, Patrick Aebischer La segretaria generale, Susan Killias