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AS 2005 4729

AS 2005 4729

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 28 settembre 2005

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

Cifre 1007.0029, 1104.2220, 1104.2932, 1701.1100, 1200, 9999, 1701.1100, 1200

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo

1007. Sorgo a grani per la fabbricazione di 6.50

00 29 derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1104. Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione di 16.20

22 20 derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1104. Altri cereali lavorati per la fabbricazione di 16.80

29 32 di orzo derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione di 31.58

11 00 solido, non lavorato, senza aggiunta mannite, sorbite,

12 00 di aromatizzanti o di coloranti dei loro esteri e di acido

99 99 gluconico

1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 44.88

11 00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti

12 00 o di coloranti

1 RS 631.146.31

2005-2470 4729

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2005

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.

28 settembre 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz