AS 2005 4729
AS 2005 4729
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 28 settembre 2005
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Cifre 1007.0029, 1104.2220, 1104.2932, 1701.1100, 1200, 9999, 1701.1100, 1200
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
1007. Sorgo a grani per la fabbricazione di 6.50
00 29 derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1104. Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione di 16.20
22 20 derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1104. Altri cereali lavorati per la fabbricazione di 16.80
29 32 di orzo derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione di 31.58
11 00 solido, non lavorato, senza aggiunta mannite, sorbite,
12 00 di aromatizzanti o di coloranti dei loro esteri e di acido
99 99 gluconico
1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 44.88
11 00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti
12 00 o di coloranti
1 RS 631.146.31
2005-2470 4729
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2005
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.
28 settembre 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz