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AS 2005 4777

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Modifica del 17 giugno 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20041, decreta:

I La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 5 5 Gli investimenti finanziati entro il limite di spesa servono in primo luogo a mante- nere in buono stato l’infrastruttura e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all’evo- luzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressa- mente nella convenzione sulle prestazioni.

Art. 20 cpv. 4

4 La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti

ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i mutui della Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere rimborsati con mezzi destinati all’ammortamento non reinvestiti.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005 Consiglio nazionale, 17 giugno 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann