AS 2005 4793
Legge federale sull'Assemblea federale
Legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)
Modifica del 17 dicembre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 21 novembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 20042, decreta:
I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 154a Ripercussioni delle inchieste della Delegazione delle Commissioni della gestione su altri procedimenti o indagini 1 Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o per- sone che sono oggetto di un’inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione possono essere avviate o proseguite unicamente con l’autorizzazione di quest’ultima. 2 La Delegazione delle Commissioni della gestione decide sull’autorizzazione dopo aver sentito il Consiglio federale. 3 Se è controversa la necessità dell’autorizzazione, decide in merito, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, la Delegazione delle Commissioni della gestione.
4 Un’inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione non impedisce
l’esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni prepa- ratorie e procedimenti giudiziari in materia penale.