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AS 2005 4811

Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali

Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF)

Modifica del 29 giugno 2005 Approvata dal Consiglio federale il 23 settembre 2005

Il Consiglio dei PF ordina:

I L’ordinanza del 18 settembre 20031 sul corpo professorale dei PF è modificata come segue:

Art. 4a Valutazione delle prestazioni 1 Le prestazioni dei professori ordinari e straordinari vengono regolarmente valutate. Oggetto della valutazione è l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 5.

2 La valutazione si fonda sul principio della correttezza e della trasparenza.

3 L’esito della valutazione può ripercuotersi sulla dotazione della cattedra.

4 I due PF disciplinano la frequenza, la forma e l’esecuzione delle valutazioni. I due PF ne rendono conto al Consiglio dei PF. 5 Il Consiglio dei PF verifica, nel quadro del controlling, l’esecuzione delle valuta- zioni e l’attuazione delle misure conseguenti.

Art. 16 Stipendio

1 Al momento dell’assunzione è concordato uno stipendio iniziale compreso tra lo

stipendio minimo e quello massimo della categoria cui appartiene il professore.

2 Gli stipendi minimi e massimi ammontano (stato 2005):

a. per i professori ordinari rispettivamente a 187 937 e 247 284 franchi; b. per i professori straordinari rispettivamente a 160 746 e 220 093 franchi; c. per i professori assistenti rispettivamente a 133 523 e 192 870 franchi. 3 Al momento di accordarsi sullo stipendio iniziale vanno prese in debita considera- zione l’esperienza professionale, le prestazioni fornite in precedenza e la situazione sul mercato del lavoro.

1 RS 172.220.113.40

2005-1862 4811

Ordinanza sul corpo professorale RU 2005

4 Per assicurarsi la collaborazione di professori ordinari particolarmente rinomati, il Consiglio dei PF può aumentare in singoli casi lo stipendio fino al 115 per cento dello stipendio massimo.

Art. 17 Evoluzione dello stipendio 1 L’evoluzione dello stipendio dei professori ordinari e straordinari dipende dalla valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 4a. 2 Il presidente del PF stabilisce l’ammontare dell’adeguamento salariale nel quadro degli stipendi minimi e massimi previsti dall’articolo 16 capoverso 2 lettere a e b.

3 Il presidente del PF può aumentare in singoli casi lo stipendio:

a. fino al 110 per cento dello stipendio massimo per onorare una prestazione straordinaria di un professore ordinario e straordinario; b. fino al 125 per cento dello stipendio massimo per garantire la permanenza di un professore ordinario particolarmente rinomato. 4 Il Consiglio dei PF va informato degli aumenti di stipendio di cui al capoverso 3.

5 Lo stipendio dei professori assistenti aumenta ogni anno di un dodicesimo della differenza tra il salario minimo e quello massimo previsti dall’articolo 16 capover- so 2 lettera c.

Art. 18 Adeguamento della scala salariale Per l’adeguamento della scala salariale si applica per analogia l’articolo 28 dell’ordi- nanza del 15 marzo 20012 sul personale del settore dei PF.

Art. 19 cpv. 2 primo periodo

2 Il presidente del PF può concedere indennità ai professori che hanno compiti

supplementari, quali la direzione di unità d’insegnamento e di ricerca, la conduzione di grandi progetti o la presidenza di importanti commissioni. …

Art. 36 Violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro In caso di violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro si applicano gli articoli 58–58b dell’ordinanza del 15 marzo 20013 sul personale del settore dei PF.

Art. 40a Disposizione transitoria della modifica del 29 giugno 20054 1 Il presidente del PF stabilisce la data di applicazione degli articoli 4a e 17. Il termine ultimo è il 1° gennaio 2008.

2 RS 172.220.113; RU 2005 4795 3 RS 172.220.113 4 RU 2005 4811

Ordinanza sul corpo professorale RU 2005

2 Fino all’applicazione degli articoli 4a e 17 lo stipendio dei professori aumenta ogni anno del 2 per cento dell’importo massimo previsto dall’articolo 16 capoverso 2 lettera a, fino al raggiungimento dello stipendio massimo determinante della rispet- tiva categoria di appartenenza.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

29 giugno 2005 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Alexander J.B. Zehnder

Ordinanza sul corpo professorale RU 2005