AS 2005 4841
Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri
Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)
Modifica del 26 ottobre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:
Art. 58 cpv. 2
2 Dopo la firma del protocollo aggiuntivo del 25 ottobre 20042 all’Accordo sulla
libera circolazione delle persone e fino all’entrata in vigore dello stesso, ma al massimo fino al 31 ottobre 2006, per il rilascio di permessi di breve durata giusta l’articolo 20 a cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repub- blica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria può essere derogato ai presup- posti di cui all’articolo 8 capoverso 3, purché in singoli settori sussista un dimostrato fabbisogno di manodopera. In questi casi non è applicabile l’esclusione dal contin- gente giusta l’articolo 13 lettera d.
II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2005.
26 ottobre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Allegato 1 (art. 14 e 15)
1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l’esercizio di un’attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 352 Sciaffusa 25 Berna 236 Appenzello Esterno 22 Lucerna 101 Appenzello Interno 6 Uri 12 San Gallo 106 Svitto 36 Grigioni 69 Obvaldo 12 Argovia 123 Nidvaldo 10 Turgovia 59 Glarona 18 Ticino 76 Zugo 30 Vaud 165 Friborgo 63 Vallese 75 Soletta 60 Neuchâtel 60 Basilea Città 77 Ginevra 124 Basilea Campagna 64 Giura 19 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.
3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 20 ottobre 20043 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b). 4 Per i cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria vigono i contingenti speciali di cui all’articolo 58 capoverso 3.
3 RU 2004 4389
4842
Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 2005
Allegato 2 (art. 20 e 21)
1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessiva- mente a 5000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500 Zurigo 235 Sciaffusa 12 Berna 294 Appenzello Esterno 17 Lucerna 120 Appenzello Interno 10 Uri 27 San Gallo 108 Svitto 51 Grigioni 402 Obvaldo 37 Argovia 85 Nidvaldo 20 Turgovia 55 Glarona 18 Ticino 140 Zugo 24 Vaud 218 Friborgo 69 Vallese 277 Soletta 35 Neuchâtel 33 Basilea Città 37 Ginevra 120 Basilea Campagna 38 Giura 18 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500
2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.
3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 20 ottobre 20044 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b). 4 Per i cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria vigono i contingenti speciali di cui all’articolo 58 capoverso 3.
4 RU 2004 4389
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Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri RU 2005
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