AS 2005 4935
Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Modifica del 24 ottobre 2005
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 9 ottobte 19971 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costan- za è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Art. 10 cpv. 1 lett. a, 3, 7 e 8
1 Per la rete flottante libera valgono le seguenti misure massime e minime:
a. magliatura di almeno 40 mm; 3 L’impiego di complessi di reti flottanti libere è autorizzato dalle ore 12.00 del 31 marzo alle ore 12.00 del 15 ottobre.
7 Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente tre reti al massimo, che
devono essere riunite in un complesso. La magliatura della terza rete deve essere di almeno 44 mm.
8 Abrogato
Art. 11 cpv. 1 lett. a, 3 e 6
1 Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:
a. magliatura di almeno 40 mm; 3 I complessi di reti flottanti ancorate possono essere posati dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo.
6 Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente due reti al massimo, che
devono essere riunite in un complesso.
1 RS 923.31
2005-1747 4935
Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza RU 2005
Art. 25 cpv. 3 lett. d 3 Le misure ordinate dal comitato speciale singolarmente o in combinazione tra loro possono riferirsi: d. alla sostituzione delle reti con una magliatura di almeno 40 mm secondo gli articoli 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1 con reti con una magliatura di almeno 44 mm.
II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2006.
24 ottobre 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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