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AS 2005 5037

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Modifica dell’11 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 4a, rubrica e cpv. 1 e 3 Concessioni per i collegamenti a banda larga senza fili 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per i collegamenti a banda larga senza fili, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato. 3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio fede- rale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua di 80 franchi per ogni trasmettitore di una stazione centrale, ma un minimo di 2000 franchi.

Art. 21 cpv. 2 2 Per la gestione delle serie di numeri, esso riscuote dal titolare una tassa ammini- strativa annua pari a 200 franchi per ogni serie.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2005.

11 novembre 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 784.106.12

2005-2364 5037

Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 2005

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