AS 2005 5039
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Modifica del 2 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 7 7 Per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre, le imprese di navigazione e i rappresentanti dei lavoratori possono concludere accordi scritti secondo i quali è consentito eccedere la durata del lavoro di cui all’articolo 4 capo- verso 3 della legge di 3 ore al massimo in un singolo turno di servizio. Nell’arco di 7 giorni di lavoro consecutivi la durata massima del lavoro non deve tuttavia supera- re le 72 ore.
Art. 7 cpv. 3 e 6 3 La durata giornaliera media del lavoro per le imprese con orario di lavoro annuale regolato mediante un contratto collettivo di lavoro e per le imprese di navigazione può ammontare, nella media annuale, a 7 ore. 6 La durata giornaliera del lavoro dei lavoratori di ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche, di funicolari, teleferiche e sciovie può essere prolungata, nella media di 28 giorni, fino a 8 ore, sempre che, nella media annuale, non ecceda 7 ore. Ove si diano circostanze particolari, si può ricorrere inoltre alla prolungazione della durata del lavoro prevista nel capoverso 2.
Art. 10 cpv. 2, frase introduttiva, lett. c e 2bis 2 Con l’assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato fino a 15 ore: c. abrogata 2bis Se necessario per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre e se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l’impresa e i rappre- sentanti dei lavoratori, nelle imprese di navigazione il turno di servizio può essere prolungato fino a 15 ore.
1 RS 822.211
2005-0447 5039
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2005
Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva, lett. c e 2bis 2 Con l’assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di riposo può essere eccezionalmente ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti: e. abrogata 2bis Se necessario per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre e se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l’impresa e i rappre- sentanti dei lavoratori, nelle imprese di navigazione il turno di riposo può essere ridotto, in singoli giorni, fino a 9 ore. Il turno di riposo deve però ammontare ad almeno 12 ore nella media di 5 giorni di lavoro consecutivi.
Art. 15 cpv. 5 5 Nei periodi d’intenso traffico stagionale, le ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche, le funicolari, teleferiche, sciovie e imprese d’autoservizi con corse regola- ri di linea (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) possono eccezionalmente non raggiungere il numero minimo di giorni di riposo stabilito nel capoverso 1; nondimeno, per ogni mese civile, devono essere assegnati almeno 3 giorni di riposo. Nei periodi d’intenso traffico stagionale queste imprese e le imprese di navigazione possono inoltre prolungare eccezionalmente di 7 giorni gli intervalli prescritti nel capoverso 2.
Art. 31 Imprese di navigazione Onde tener conto di circostanze straordinarie, sono ammesse eccezioni alle disposi- zioni della legge e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno. Per tali eccezioni occorre l’assenso dei rappresentanti dei lavoratori; esse vanno previamente approvate dall’autorità di vigilanza. In nessun caso la durata massima del lavoro può eccedere le 15 ore al giorno.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2005.
2 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz