AS 2005 5133
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007
del 9 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2–4 della legge federale del 19 giugno 19591 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni, ordina:
Art. 1 Coefficienti La capacità finanziaria dei Cantoni si determina secondo una chiave di calcolo composta dei quattro coefficienti seguenti: I. Reddito cantonale: Reddito cantonale per abitante. II. Fiscalità: I gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante ponderati secondo l’indice dell’onere fiscale complessivo di ogni Cantone. III. Onere fiscale: L’indice, inversamente proporzionale (inversione del segno aritmetico per le differenze con la media nazionale), dell’onere fiscale costituito da tutte le imposte cantonali e comunali, tenuto conto delle imposte accessorie (imposte sugli immobili, imposte sulle successioni e donazioni, tasse di mutazione) e delle variazioni dei redditi dovute al rincaro. IV. Regione di montagna: La media tra l’aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna rispetto all’insieme della superficie coltivabile e il numero di abitanti per km2 di superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi; per quanto concerne la densità demografica, gli indici che superano la media nazionale sono stabiliti a 100.
RS 613.11 1 RS 613.1
2005-2648 5133
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2006 e il 2007 RU 2005
Art. 2 Statistiche I singoli coefficienti sono calcolati sul fondamento delle statistiche seguenti: a. i redditi cantonali degli anni 2002 e 2003 secondo i conti nazionali; b. i gettiti fiscali dei Cantoni e dei Comuni nella media degli anni 2002 e 2003 secondo la statistica «Finanze pubbliche in Svizzera», tenuto conto dell’im- posizione dei frontalieri; c. l’onere fiscale medio degli anni 2001–2004 secondo la statistica dell’onere fiscale; d. la superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi, secondo la statistica della superficie della Svizzera; e. la superficie coltivabile nelle regioni di montagna secondo il censimento agricolo del 2003; f. i dati relativi alla popolazione residente media dei Cantoni dell’anno in que- stione.
Art. 3 Metodo di calcolo 1 Ciascun coefficiente è convertito in una serie di indici la cui media nazionale è stabilita a 100. 2 Le serie di indici sono convertite in modo che la cifra minima ammonti a 70. La formula applicata è la seguente: 30 (indice – 100) × + 100.
100 – cifra minima
3 In base alle quattro serie di indici è calcolata una media ponderata. I coefficienti 1 e 2 sono ponderati con il fattore 1,5 e i coefficienti 3 e 4 con il fattore 1.
4 La media ponderata è convertita con un fattore d’estensione di 2,7 mediante la
formula seguente: Indice della capacità finanziaria = 100 + [(media ponderata –100) × 2,7)]. 5 Il fattore d’estensione 2,7 rimane costante durante i periodi successivi di perequa- zione finanziaria fintanto che non si proceda a una modificazione dei coefficienti e della loro ponderazione.
6 L’indice minimo della capacità finanziaria è 30.
5134
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2006 e il 2007 RU 2005
Art. 4 Indici generali In base agli articoli 1–3 della presente ordinanza, gli indici generali della capacità finanziaria dei Cantoni, calcolati conformemente alla tabella allegata, sono:
Zugo 224 Glarona 77 Basilea Città 173 Soletta 76 Ginevra 152 Berna 68 Zurigo 147 Lucerna 64 Nidvaldo 128 Neuchâtel 63 Svitto 110 Appenzello Esterno 61 Basilea Campagna 109 Appenzello Interno 61 Argovia 108 Grigioni 58 Vaud 99 Friburgo 47 Sciaffusa 94 Uri 40 Ticino 88 Giura 38 Turgovia 86 Vallese 32 San Gallo 79 Obvaldo 30
Art. 5 Raggruppamento dei Cantoni In applicazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 dicembre 19732 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, questi ultimi sono raggruppati, secondo la loro capacità finanziaria, nei tre gruppi seguenti: Cantoni finanziariamente Zugo, Basilea Città, Ginevra, Zurigo, Nidvaldo (5) forti: Cantoni di capacità Svitto, Basilea Campagna, Argovia, Vaud, finanziaria media: Sciaffusa, Ticino, Turgovia, San Gallo, Glarona, Soletta, Berna, Lucerna, Neuchâtel, Appenzello Esterno, Appenzello Interno (15) Cantoni finanziariamente Grigioni, Friburgo, Uri, Giura, Vallese, deboli: Obvaldo (6)
Art. 6 Disposizioni transitorie 1 Per quanto concerne la capacità finanziaria da applicare nel caso di aiuti finanziari e indennità sono determinanti le disposizioni della legge del 5 ottobre 19903 sugli aiuti finanziari e le indennità nonché quelle della legislazione speciale. 2 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta alla ripar- tizione delle quote spettanti ai Cantoni sugli introiti federali dell’anno 2006.
2 RS 613.12 3 RS 616.1
5135
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2006 e il 2007 RU 2005
3 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta al calcolo dei contributi cantonali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all’assi- curazione per l’invalidità, per l’anno 2006.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5136
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2006 e il 2007 RU 2005
Allegato Determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni per il 2006 e il 2007 (art. 4)
Cantoni Coefficiente 1 Coefficiente 2 Coefficiente 3 Coefficiente 4 Media ponderata Indice generale Reddito cantonale 2002/03 Fiscalità 2002/03 Onere fiscale 2001–04 Regione di montagna dopo conversione della Valore più basso 70 Valore più basso 70 Valore più basso 70 Valore più basso 70 media ponderata per mezzo Fattore 1,5 Fattore 1,5 Fattore 1 Fattore 1 del fattore d’estensione 2,7
Zurigo 129.50 117.12 107.98 109.21 117.42 147 Berna 84.51 87.19 89.96 93.75 88.25 68 Lucerna 82.01 83.29 83.31 102.19 86.69 64 Uri 89.92 70.00 75.80 73.01 77.74 40 Svitto 98.11 102.97 130.86 86.10 103.72 110 Obvaldo 70.00 70.67 70.00 76.77 71.55 30 Nidvaldo 120.60 110.81 121.23 83.48 110.36 128 Glarona 117.75 75.86 90.01 76.58 91.40 77 Zugo 170.04 158.22 139.67 96.67 145.75 224 Friburgo 75.19 78.74 72.69 97.50 80.22 47 Soletta 87.40 85.96 92.23 103.66 91.19 76 Basilea Città 176.11 115.79 86.84 111.41 127.22 173 Basilea Campagna 103.51 101.18 104.37 105.80 103.44 109 Sciaffusa 103.91 84.75 94.34 111.36 97.74 94 Appenzello Esterno 85.43 84.05 92.64 81.25 85.62 61 Appenzello Interno 83.34 84.31 105.69 71.25 85.68 61 San Gallo 86.13 90.72 98.00 98.68 92.39 79 Grigioni 88.11 88.85 86.14 70.00 84.31 58 Argovia 96.48 96.59 114.65 110.70 102.99 108 Turgovia 85.53 89.79 99.71 110.72 94.68 86 Ticino 74.47 109.62 116.05 85.34 95.51 88 Vaud 99.97 99.78 92.03 106.32 99.59 99 Vallese 72.32 73.99 74.38 81.08 74.99 32 Neuchâtel 86.98 88.89 79.65 88.15 86.32 63 Ginevra 112.27 143.29 101.51 111.41 119.25 152 Giura 70.76 79.62 75.04 84.81 77.08 38
Svizzera 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
5137
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2006 e il 2007 RU 2005
5138