AS 2005 5143
AS 2005 5143
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Modifica del 21 novembre 2005
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. h e m 1 Gli impianti che utilizzano le frequenze ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lette- ra a OGC sono: h. gli impianti di radiocomunicazione d’identificazione per frequenze radio secondo la seguente tabella:
Gamma di frequenze Potenza massima (valore globale) o (frequenze collettive) intensità di campo (valore massimo)
865 – 868 MHz 100 m W ERP
865.6 – 868 MHz 500 m W ERP
865.6 – 867.6 MHz 2 W ERP
m. gli impianti di radiocomunicazione utilizzati nella gamma di frequenze 863–
870 MHz con le potenze corrispondenti.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 784.102.11
2005-2315 5143
Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione. O dell’UFCOM RU 2005
III La presente modifica entra in vigore 1° gennaio 2006.
21 novembre 2005 Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth
Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione. O dell’UFCOM RU 2005
Allegato2 (art. 1)
Piano nazionale di attribuzione delle frequenze3
2 Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze (allegato) non è pubblicato nella RU. È ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Zukunftstrasse 44, casella postale, 2501 Bienne.
3 Approvato il 3 nov. 2005 dalla Commissione federale delle comunicazioni.
Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione. O dell’UFCOM RU 2005