AS 2005 5217
Ordinanza della CFB sui fondi d'investimento
Ordinanza della CFB sui fondi d’investimento (OFP-CFB)
Modifica del 27 settembre 2005
La Commissione federale delle banche (CFB) ordina:
I L’ordinanza della CFB del 24 gennaio 20011 sui fondi d’investimento è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 46 Titolo 2: Rendiconto e obblighi di pubblicazione Capitolo 1: Contabilità
Titolo prima dell’art. 59a
Capitolo 3: Prospetto semplificato per fondi in valori mobiliari
Art. 59a Contenuto 1 Il prospetto semplificato per fondi in valori mobiliari contiene, oltre alle infor- mazioni di cui all’Allegato II dell’articolo 77a OFI, le indicazioni seguenti: a. l’impiego previsto delle commissioni di gestione suddiviso nelle componenti direzione, gestione di fortuna (Asset Management) e distribuzione; b. l’eventuale commissione di performance (Performance Fee); c. il coefficiente dei costi totali imputati man mano al patrimonio del fondo (TER2); d. la frequenza di rotazione del portafoglio (PTR3). 2 Le indicazioni del capoverso 1 lettere a–c sono pubblicate per ogni classe di quote di fondi in valori mobiliari o segmenti di fondi in valori mobiliari con più classi di quote.
1 RS 951.311.1
2 Total Expense Ratio
3 Portfolio Turnover Rate
2005-2697 5217
Ordinanza della CFB sui fondi d’investimento RU 2005
Art. 59b Fondi in valori mobiliari con segmenti multipli rispettivamente con diverse classi di quote 1 I fondi in valori mobiliari a segmenti multipli possono pubblicare per ogni segmen- to un prospetto semplificato separato. Se tutti i segmenti figurano in un prospetto semplificato, le indicazioni secondo l’articolo 59a capoverso 1 devono essere ripor- tate per ogni segmento. 2 I fondi in valori mobiliari o i segmenti di fondi in valori mobiliari con più classi di quote pubblicano nello stesso prospetto semplificato le indicazioni relative a ogni classe di quote.
Art. 59c Modifiche La direzione adegua il prospetto semplificato a ogni modifica essenziale, ma almeno una volta all’anno.
Art. 71b Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 27 settembre 2005 1 I fondi in valori mobiliari, a prescindere dalla loro autorizzazione prima o dopo il 1° agosto 2004, inoltrano per la prima volta entro il 31 dicembre 2005 un prospetto semplificato all’autorità di vigilanza. Le informazioni secondo l’articolo 59a capo- verso 1 lettera a devono essere riportate nel prospetto semplificato se sono pubbli- cate per la prima volta nel prospetto completo, ma al più tardi entro il 31 dicembre 2006. 2 I fondi in valori mobiliari la cui richiesta di autorizzazione è pendente al momento dell’entrata in vigore delle presenti modifiche inoltrano tempestivamente un prospet- to semplificato all’autorità di vigilanza dopo la loro entrata in vigore.
II La presente modifica entra in vigore il 31 dicembre 2005.
27 settembre 2005 Commissione federale delle banche: Il presidente, Kurt Hauri Il direttore, Daniel Zuberbühler
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