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AS 2005 5239

Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza

Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (Ordinanza sulle tasse LCit)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) nell’ambito della legge sulla cittadi- nanza del 29 settembre 19522 (LCit).

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolu- menti.

Art. 3 Tariffe

1 L’UFM riscuote le tasse seguenti:

Fr.

a. per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione a:

1. persone che al momento della domanda sono maggiorenni 100

2. coniugi che depositano una domanda comune 150

3. persone che al momento della domanda sono minorenni 50

b. per la naturalizzazione agevolata giusta gli articoli 27 e 28 LCit4 450 c. per le decisioni inerenti alle restanti naturalizzazioni agevolate e per le decisioni in materia di reintegrazione di persone che

1. al momento della domanda sono maggiorenni 300

2. al momento della domanda sono minorenni 150

RS 141.21

2005-1678 5239

Ordinanza sulle tasse LCit RU 2005

d. per le decisioni di rifiuto e di non entrata nel merito 300 e. per le decisioni di annullamento della naturalizzazione 400 2 Per i minori inclusi nella naturalizzazione di un genitore, l’UFM non riscuote tasse. 3 Oltre alle tasse menzionate nel capoverso 1 lettere b e c, l’UFM riscuote le tasse seguenti a favore delle competenti autorità cantonali per le attività qui appresso da esse espletate: Fr.

a. per la stesura del rapporto d’inchiesta da parte del Cantone di al massimo domicilio, a secondo del dispendio 300 b. per il controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all’estero. 100

Art. 4 Tasse delle rappresentanze di Svizzera all’estero Per le loro prestazioni nel contesto delle naturalizzazioni le rappresentanze all’estero riscuotono le tasse giusta l’ordinanza del 28 gennaio 20045 sulle tasse delle rappre- sentanze diplomatiche e consolari svizzere.

Art. 5 Aumento e riduzione delle tasse Le tasse giusta l’articolo 3 capoversi 1 e 3 possono essere aumentate sino al doppio o ridotte sino alla metà, se la trattazione della domanda richiede un dispendio netta- mente superiore o nettamente inferiore alla media.

Art. 6 Incasso 1 L’UFM può riscuotere le tasse in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione. 2 All’estero le tasse sono pagabili in anticipo in valuta locale. Nei Paesi a valuta non convertibile, le tasse possono essere riscosse in un’altra valuta d’intesa con il DFAE. 3 Il corso del cambio giusta il capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomati- che e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 2 dicembre 19966 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza è abrogata.

5 RS 191.11 6 RU 1996 3250, 2003 4329, 2004 2903

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Ordinanza sulle tasse LCit RU 2005

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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