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AS 2005 5259

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Modifica dell’8 ottobre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 17 giugno 20031; visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 20032, decreta:

I La legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 92 cpv. 1 e 7 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professio- nali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi. Gli assi- curatori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio per ognuna delle due assicurazioni obbligatorie; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo. 7 Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri cor- renti che derivano agli assicuratori dall’esecuzione dell’assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.