Lexipedia

AS 2005 5433

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali, ordina:

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte

dell’Amministrazione federale per: a. la fornitura di pubblicazioni della Confederazione destinate alla distribu- zione; b. la cessione di diritti di utilizzazione su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore; c. prestazioni di distribuzione specifiche, quali la preparazione di pubblicazioni della Confederazione in formati supplementari.

2 Sono fatte salve le normative di diritto speciale in materia di emolumenti.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

Art. 3 Pubblicazioni elettroniche La consultazione di pubblicazioni elettroniche accessibili a tutti su internet è gratuita.

RS 172.041.11

2004-2300 5433

Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni RU 2005

Art. 4 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo

1 È tenuto a versare un emolumento chi:

a. ottiene pubblicazioni su carta o su supporto di dati; b. ottiene in abbonamento pubblicazioni su carta, su supporto di dati o via internet; c. utilizza opere della Confederazione protette dal diritto d’autore; d. ottiene prestazioni di distribuzione specifiche di cui all’articolo 1 lettera c.

2 L’unità amministrativa incaricata della distribuzione calcola gli emolumenti

secondo la tariffa di cui all’allegato della presente ordinanza, più eventuali esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.

Art. 5 Esenzione dagli emolumenti e riduzione degli stessi per le pubblicazioni d’interesse superiore

1 Per le pubblicazioni d’interesse superiore i dipartimenti,

la Cancelleria federale o le sedi da essi designate possono decidere l’esenzione dagli emolumenti o una riduzione degli stessi per le loro pubblicazioni.

2 Vi è un interesse superiore qualora la pubblicazione:

a. sia destinata a formare l’opinione pubblica in vista di votazioni popolari o elezioni a livello federale; b. contenga informazioni concernenti situazioni specifiche e straordinarie; c. contenga un compendio di informazioni destinate a un grande pubblico e concernente modifiche nell’organizzazione amministrativa oppure modifiche giuridiche; d. sia destinata alla diffusione su tutto il territorio del Paese.

Art. 6 Copie gratuite 1 Allo scopo di far conoscere una pubblicazione, l’unità amministrativa editrice può autorizzare la distribuzione di un numero adeguato di copie gratuite.

2 Le persone che necessitano di una pubblicazione per partecipare a un’attività

ufficiale ricevono un numero adeguato di copie gratuite.

Art. 7 Sconti 1 Gli emolumenti ordinari sono ridotti del 20 per cento nel caso in cui i destinatari siano: a. organi intercantonali, Cantoni e Comuni;

4 RS 172.041.1

5434

Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni RU 2005

b. organizzazioni ed enti di diritto pubblico o di diritto privato incaricati di compiti amministrativi della Confederazione ma non appartenenti all’Am- ministrazione federale; c. istituti di ricerca, istituti scolastici e scuole, per l’utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento. 2 Per la distribuzione a rivenditori e a librerie sono concessi gli sconti seguenti:

a. commercio al dettaglio: 30 per cento; b. commercio all’ingrosso con accordi contrattuali: fino al 50 per cento. 3 In caso di acquisto di almeno 20 copie di una pubblicazione è concesso uno sconto del 20 per cento. 4 Per la liquidazione di pubblicazioni obsolete possono essere concessi sconti spe- ciali.

5 Gli sconti non possono essere cumulati.

Art. 8 Modifica e abrogazione del diritto vigente

1 Sono abrogate:

a. l’ordinanza del 21 dicembre 19945 sulle tasse dell’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale; b. l’ordinanza della Cancelleria federale del 24 giugno 19996 concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici. 2 L’ordinanza del 17 novembre 20047 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1 secondo periodo

1 … La riscossione di emolumenti è retta dall’ordinanza del 23 novembre 20058

sugli emolumenti per le pubblicazioni. ...

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RU 1995 153 6 RU 1999 1699 7 RS 170.512.1 8 RS 172.041.11; RU 2005 5433

5435

Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni RU 2005

Allegato (art. 4 cpv. 2)

Tariffe degli emolumenti per le pubblicazioni Nelle presenti tariffe è inclusa l’imposta sul valore aggiunto.

1 Pubblicazioni su carta e su supporto di dati

11 Pubblicazioni su carta

La tariffa minima si applica a pubblicazioni standard del servizio di base (impagina- zione e rielaborazione semplici, numero ridotto di tabelle, di grafici e di immagini), la tariffa massima si applica a pubblicazioni che richiedono un’elaborazione parti- colare (preparazione e impaginazione eseguite da professionisti del settore, numero- si grafici, tabelle e immagini, rielaborazione onerosa). Importo dell’emolumento in franchi per esemplare

numero tiratura complessiva tariffa minima tariffa massima di pagine formato A5 Formato A4 formato A5 formato A4

1e2 fino a 1 000 –.45 –.60 1.65 2.45 1 001–5 000 –.30 –.40 1.05 1.50 5 001–10 000 –.15 –.20 –.50 –.60 più di 10 000 –.10 –.15 –.30 –.35

3e4 fino a 1 000 –.90 1.20 3.25 4.75 1 001–5 000 –.55 –.75 1.85 2.15 5 001–10 000 –.25 –.30 –.65 –.80 più di 10 000 –.20 –.25 –.40 –.55

5–8 fino a 1 000 1.50 2.10 3.80 7.90 1 001–5 000 1.— 1.25 2.65 3.95 5 001–10 000 –.55 –.60 1.05 1.50 più di 10 000 –.40 –.50 –.75 1.10

9–16 fino a 1 000 2.10 3.10 7.40 10.80 1 001–5 000 1.40 1.75 3.95 4.95 5 001–10 000 –.65 –.80 1.50 2.— più di 10 000 –.50 –.60 1.05 1.45

17–20 fino a 1 000 2.50 4.— 13.70 17.60 1 001–5 000 1.70 2.50 6.30 8.30 5 001–10 000 1.— 1.20 2.40 3.30 più di 10 000 –.80 –.90 1.70 2.40

5436

Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni RU 2005

numero tiratura complessiva tariffa minima tariffa massima di pagine formato A5 Formato A4 formato A5 formato A4

21–36 fino a 1 000 3.80 6.40 17.40 26.40 1 001–5 000 2.60 3.60 7.90 12.20 5 001–10 000 1.30 1.70 3.— 4.80 più di 10 000 1.— 1.40 2.10 3.50

37–52 fino a 1 000 5.20 9.— 24.80 34.50 1 001–5 000 3.50 4.70 11.20 15.90 5 001–10 000 1.60 2.20 4.10 6.30 più di 10 000 1.30 1.80 2.90 4.60

53–68 fino a 1 000 6.10 11.— 26.60 42.— 1 001–5 000 3.80 5.50 12.— 19.40 5 001–10 000 1.80 2.70 4.60 7.80 più di 10 000 1.40 2.30 3.30 5.70

69–84 fino a 1 000 10.— 14.— 36.50 53.50 1 001–5 000 6.— 7.50 16.50 25.— 5 001–10 000 3.— 4.— 6.50 10.50 più di 10 000 2.50 3.50 5.— 7.50

85–100 fino a 1 000 12.— 16.— 38.50 60.50 1 001–5 000 6.50 8.50 17.50 28.50 5 001–10 000 3.— 4.50 7.— 12.— più di 10 000 2.50 4.— 5.50 9.—

101–132 fino a 1 000 15.— 19.50 46.— 76.— 1 001–5 000 8.— 10.— 21.50 35.50 5 001–10 000 4.— 5.50 8.50 15.— più di 10 000 3.— 4.50 6.50 11.—

133–196 fino a 1 000 18.50 26.— 62.— 106.50 1 001–5 000 10.— 14.— 29.— 50.50 5 001–10 000 5.— 7.50 11.50 21.50 più di 10 000 4.— 6.50 8.50 16.—

197–260 fino a 1 000 22.— 33.— 78.— 137.— 1 001–5 000 11.50 17.50 36.50 64.50 5 001–10 000 6.— 9.50 14.50 27.50 più di 10 000 4.50 7.50 11.— 20.50

261–392 fino a 1 000 30.50 50.— 117.50 203.50 1 001–5 000 16.— 26.50 55.— 95.50 5 001–10 000 8.50 13.50 22.50 40.— più di 10 000 6.50 10.50 17.— 30.—

5437

Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni RU 2005

numero tiratura complessiva tariffa minima tariffa massima di pagine formato A5 Formato A4 formato A5 formato A4

più di 392 fino a 1 000 36.— 62.— 143.— 257.— 1 001–5 000 19.— 32.50 67.— 121.— 5 001–10 000 10.— 16.50 27.50 51.— più di 10 000 7.50 13.— 21.— 39.—

Per le pubblicazioni periodiche (raccolte, pubblicazioni in serie, riviste e giornali), la tiratura e il numero di pagine sono definiti secondo la media annuale.

12 Supporti di dati elettronici e ottici

Importo dell’emolumento in franchi per esemplare

supporto di dati tariffa minima (piccole tariffa massima (pubblicazioni pubblicazioni standard elaborate, di una certa ampiezza) del servizio di base)

CD-ROM 10.— 100.— DVD 25.— 250.—

Nel caso di altri supporti di dati quali dischetti, video, microfilm, a un emolumento di base di 10 franchi sono sommati, secondo il supporto di dati e il contenuto: per pagina –.03 –.15 per unità di memoria (MB) –.03 –.10 per minuto di durata –.25 –.75

13 Abbonamenti

Sulla singola edizione, l’emolumento è ridotto come segue: – 2–5 edizioni all’anno: riduzione del 10 per cento; – a partire da 5 edizioni all’anno: riduzione del 20 per cento.

5438

Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni RU 2005

2 Abbonamenti elettronici

Emolumento per la ricerca automatizzata di passi di pubblicazioni offerta in abbo- namento mediante posta elettronica (per indirizzo di consegna, in franchi):

tipo di servizio tariffa minima per rimando tariffa massima per rimandi semplice e citazione di singoli complessi e citazioni di diversi passi di una pubblicazione passi di una pubblicazione

forfait annuale 50.— 1000.— per notifica 1.— 10.— per ricerca con esito positivo –.20 2.—

3 Cessione di diritti di utilizzazione

Qualora diritti su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore siano ceduti per essere utilizzati da terzi, l’emolumento non può superare i costi interni ed esterni ’occasionati dall’elaborazione dell’opera protetta. Per il calcolo dei costi interni si applica una quota oraria di 130 franchi al massimo.

4 Prestazioni di distribuzione specifiche

Le quote orarie per prestazioni di distribuzione specifiche sono comprese fra 65 franchi (per prestazioni semplici del personale amministrativo) e 130 franchi (per prestazioni complesse del personale specializzato). Queste quote si applicano segnatamente anche alla trasformazione e alla consegna delle pubblicazioni in altri formati.

5439

Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni RU 2005

5440