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AS 2005 5527

AS 2005 5527

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 2 Il Dipartimento stabilisce i prodotti fitosanitari ammissibili nonché il loro modo di utilizzazione. È fatta salva la procedura di autorizzazione secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052 sui prodotti fitosanitari.

4 Abrogato

5 Abrogato

6 In caso di perdita comprovata di alimenti per animali a causa segnatamente di

condizioni atmosferiche eccezionali, il detentore di animali interessato può, previo consenso scritto da parte dell’ente di certificazione, utilizzare per una durata limitata alimenti non biologici, se dimostra in modo credibile all’ente di certificazione che gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficienti. Se regioni intere sono interessate da perdite comprovate di alimenti per animali, l’Ufficio federale può accordare il suo consenso anche per regione.

8 Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se il pollame è stabulato al più tardi tre giorni dopo la nascita. Sono esclusi i pulcini destinati alla produzione di galline ovaiole e quelli destinati all’ingrasso.

2005-1911 5527

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2005

Art. 26 cpv. 1 lett. a ed e Concerne soltanto il testo francese.

Art. 30 cpv. 1

1 Gli enti di certificazione effettuano almeno un controllo annuo completo delle

imprese e, nel caso di conversione per tappe, almeno due controlli annui. Inoltre effettuano controlli saltuari non annunciati. Tali controlli sono decisi in base a un profilo dei rischi delle imprese che tiene conto dei risultati dei controlli precedenti, della quantità di prodotti interessata e del rischio di confusione tra prodotti biologici e non biologici. Gli enti di certificazione possono prelevare campioni per provare l’eventuale presenza di residui di sostanze ausiliarie non autorizzate in virtù della presente ordinanza. Se vi è il sospetto che siffatte sostanze siano state utilizzate, il prelievo è obbligatorio

Abrogato

Art. 39i Alimenti per animali non provenienti dalla coltura biologica 1 Se si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, l’acquisto di alimenti non biologici è ammesso di comune accordo con l’ente di certificazione. La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la sostanza secca: a. fino al 31 dicembre 2007, il 5 per cento del consumo totale dei ruminanti; b. fino al 31 dicembre 2009, il 10 per cento e fino al 31 dicembre 2011, il 5 per cento del consumo totale per categoria di animali, per i non ruminanti. 2 Fino a scadenza dei termini transitori secondo il capoverso 1, la quota massima autorizzata di alimenti non biologici per animali nella razione giornaliera ammonta al 25 per cento della sostanza secca.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2005

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Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2005

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