AS 2005 5531
Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica
Modifica del 9 novembre 2005
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2
2 Le parti A e B dell’allegato 3 non sono applicabili al vino.
II
1 Gli allegati 1, 3 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
9 novembre 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
1 RS 910.181
2005-1912 5531
Agricoltura biologica. O del DFE RU 2005
Allegato 1 (art. 1)
n. 2
2. Preparati contro le malattie fungine (fungicidi)
– preparati inorganici a base di rame rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame – quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro – viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Sull’arco di cinque anni consecutivi 20 kg di rame-metallo per ettaro al massimo; il bilancio viene stilato a partire dal 1° gennaio 2002 – preparati a base di zolfo – permanganato di potassio, solo su alberi da frutto e vite – preparati a base di argilla – lecitina (non estratta da organismi geneticamente modificati) – oli vegetali, per esempio olio di menta, di pino, di carvi e di finocchio (anche per l’inibizione della germinazione) – preparati a base di sapone
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2005
Allegato 3 (art. 3)
Parte A Tabella 1
Denominazione Osservazione
… E 440 Pectina Se non amidata …
Parte B Tabella 1
Denominazione Osservazione
… Etilene Maturazione complementare delle banane, dei kiwi e dei cachi come pure induzione floreale nelle colture di ananas; se la neces- sità è comprovata …
Parte C, C.2.2.
C.2.2. Zuccheri, amidi, fecole, altri prodotti di cereali e tubercoli Carta di riso Amido di riso e di mais ceroso, non modificati chimicamente Fruttosio Cialde
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2005
Allegato 5 (art. 4a cpv. 1)
13 Pollame, n. 5
Abrogato
2 Alimentazione, n. 3
3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biolo-
gico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cen- to dell’intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2005
Allegato 9 (art. 16b cpv. 1 e 16e)
Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica
1. Ente di certificazione o autorità del Paese 2. Importazione secondo:
d’origine emittente (nome e indirizzo) O sull’agricoltura biologica, art. 23 (elenco dei Paesi2) □ O sull’agricoltura biologica, art. 24 (autorizzazione particolare) □ 3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Numero di riferimento dell’autorizzazione particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica
5. Esportatore (nome e indirizzo) 6. Ente o autorità di controllo (nome e
indirizzo)
7. Produttore o preparatore del prodotto 8. Paese d’origine
(nome e indirizzo)
9. Paese di destinazione: Svizzera
10. Primo destinatario in Svizzera (nome e 11. Importatore (nome e indirizzo)
indirizzo)
12. Contrassegni e cifre, numero di contai- 13. Voce di tariffa 14. Quantitativo
ner, numero e tipo, denominazione commer- dichiarato nell’unità ciale del prodotto appropriata (chilo- grammi, litri, ecc.)
2 Conformemente all’all. 4 dell’O del DFE del 22 set. 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.181).
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2005
15. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1
Si certifica che i prodotti indicati nella casella 12 sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Data:
Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente o dell’autorità emittente
16. Per importazioni giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica (autorizza- zione particolare): dichiarazione dell’ente di certificazione competente per l’importatore.
Si certifica che per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un’autorizzazione particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Data:
Firma e timbro dell’ente di certificazione competente
17. Controllo dell’invio da parte della competente autorità (veterinario di confine) o dell’ente di certificazione in Svizzera
Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data d’importazione e ufficio doganale di notifica):
Data:
Nome e firma del responsabile Timbro
18. Dichiarazione del primo destinatario
Si certifica che le merci sono state ricevute in conformità dell’allegato 1 parte B numero 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nome dell’impresa Data
Nome e firma del responsabile
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2005
Parte B: Estratto del certificato di controllo Confederazione Svizzera Estratto del certificato di controllo n. …
1. Ente di certificazione o autorità che ha 2. Importazione secondo:
rilasciato il certificato di controllo di base O sull’agricoltura biologica, art. 23 (nome e indirizzo) (elenco dei Paesi3) □ O sull’agricoltura biologica, art. 24 (autorizzazione particolare) □ 3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Numero di riferimento dell’autorizzazione di base particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica
5. Impresa che ha suddiviso in più lotti 6. Ente o autorità di controllo (nome e
l’invio originale (nome e indirizzo) indirizzo)
7. Nome e indirizzo dell’importatore 8. Paese d’origine 9. Quantitativo totale
dell’invio originale dell’invio originale dichiarato dell’invio originale
10. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)
11. Contrassegni e cifre, numero di contai- 12. Voce di tariffa 13. Quantitativo
ner, numero e tipo, denominazione commer- dichiarato del lotto ciale del lotto nell’unità appropriata (chilogrammi, litri, ecc.)
14. Dichiarazione dell’ente di certificazione competente
Il presente estratto concerne il lotto descritto nella casella 11, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato di controllo originale avente il numero di serie indicato nella casella 3.
Data:
Nome e firma del responsabile
Timbro dell’ente competente
3 Conformemente all’all. 4 dell’O del DFE del 22 set. 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.181).
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2005
15. Dichiarazione del destinatario del lotto
Si certifica che il lotto è stato ricevuto in conformità dell’allegato 1 parte B numero 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nome dell’impresa
Data:
Nome e firma del responsabile
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