AS 2005 5551
AS 2005 5551
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 2
2 Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo
semestre.
Art. 18a Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio è liberato per l’importazione nella misura delle parti seguenti:
Parte del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente
20 000 piante 1o febbraio al 31 dicembre
20 000 piante 1o marzo al 31 dicembre
10 000 piante 1o novembre al 31 dicembre
10 000 piante 1o dicembre al 31 dicembre
2005-2195 5551
Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2005
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza dell’8 marzo 20023 sul libero scambio è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 1 … Sono riservate le disposizioni speciali dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole (OIAgr) e le regolamentazioni di mercato ai sensi della legi- slazione in materia di agricoltura come pure l’attribuzione dei contingenti doganali
117 e 118.
2 Le quote dei contingenti doganali 101, 102, 105–112, 116, 119–124, 126, 129,
132, 133 e 140–142 sono attribuite se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura.
Art. 6 Pubblicazione dell’esaurimento dei contingenti doganali In caso di modifica, la Direzione generale delle dogane pubblica quotidianamente per via elettronica a titolo informativo le variazioni dello stato di esaurimento dei contingenti doganali 32, 101, 102, 104–112, 115–150 e 201.
III La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2006.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 632.421.0 4 RS 916.01