Lexipedia

AS 2005 5581

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Modifica del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 ottobre 20021 concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori è modificata come segue:

Introduzione di un’abbreviazione del titolo Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 11 cpv. 1 lett. a e 2

1 Nell’allegato 2 sono fissati:

a. i contributi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;

2 Se un’organizzazione di categoria o un’organizzazione di produttori riduce

l’importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell’obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corri- spondente. L’organizzazione informa il Dipartimento federale dell’economia sulle modifiche dei contributi. Il Dipartimento federale dell’economia adegua l’allegato in modo corrispondente.

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

1 RS 919.117.72

2005-2196 5581

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

Allegato 1 (art. 10)

Organizzazione di categoria del Gruyère

N. 3

3. Informazioni concernenti gli altri formaggi fabbricati nei caseifici che

producono Gruyère In caso di procedimento legale, i produttori di Gruyère indicano, su richiesta, all’organizzazione di categoria del Gruyère i quantitativi di altro formaggio fabbri- cati, il nome dell’acquirente e la denominazione con la quale è venduto il prodotto.

N. 5

5. Validità

Le misure sono applicabili fino al 31 dicembre 2007.

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

Allegato 2 (art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misu- re di cui al numero 2.1; b. 0.725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.5.

2. Utilizzazione dei contributi

2.1. Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera a deve essere impiegato per le misure seguenti: a. azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri; b. promozione dell’esportazione di derrate alimentari contenenti una parte importante di latte o di latticini; c. apertura di nuovi sbocchi commerciali. Alla fine dell’anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all’anno successi- vo per le stesse misure. 2.2. L’adozione di misure di cui al numero 2.1 è vincolata alla preventiva consulta- zione dell’Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e dell’Asso- ciazione dell’industria svizzera del latte. 2.3 Per le misure di cui al numero 2.1 occorre, per quanto tecnicamente possibile, indire un bando di concorso. 2.4 Nel rapporto annuale di cui all’articolo 13 sono illustrati i mezzi impiegati per ogni singola azienda. 2.5. Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà internazionali, nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio indipendentemente dalla marca in Svizzera e all’estero: a. ricerca in materia di marketing; b. pubblicità di base generica; c. misure generiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini; e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro- Marketing Suisse (AMS);

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing SCM a favo- re dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati

I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmetto- no su richiesta alla PSL i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti; b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valoriz- zazione del latte.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2007.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare all’Unione svizzera dei contadini (USC), quale orga- nizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b. 2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c. 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d. 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l’agricoltura svizzera secondo l’articolo 1 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19982 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati

L’Ufficio federale trasmette su richiesta all’USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2007.

2 RS 916.010

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

1. Importo dei contributi

1.1 I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di polla- strelle; b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova. 1.2 Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all’obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione dei dati

L’Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto; b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2007.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale

organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di

17 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmen- taler, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche; c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione dei dati

Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette, su richiesta, all’ES i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi; f. il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2007.

E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare all’organizzazione di categoria del

Vacherin Fribourgeois, quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribour- geois fabbricato. 1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vache- rin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

2. Misure di solidarietà

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche; c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione dei dati

Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette, su richiesta, all’organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2007.

F. Organizzazione di categoria Sbrinz Käse GmbH

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare a Sbrinz Käse GmbH, quale organizza-

zione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 1.15 franchi per chilogrammo di Sbrinz fabbricato. 1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Sbrinz, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 7,8.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche; c. fiere ed esposizioni.

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

3. Trasmissione dei dati

Per ogni produttore di Sbrinz o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette, su richiesta, a Sbrinz Käse GmbH i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Sbrinz fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in Sbrinz; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 20 e 50 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 20 e 50 chilogrammi.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2007.

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2005

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP) | Lexipedia | Lexipedia