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AS 2005 5603

Ordinanza del DDPS concernente le misure salariali a favore del personale militare negli anni 2006–2010

Ordinanza del DDPS concernente le misure salariali a favore del personale militare negli anni 2006–2010

dell’11 novembre 2005

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 48 capoverso 2 e 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina:

Art. 1 Principio Gli oneri supplementari temporali e d’altro genere del personale militare cagionati da Esercito XXI negli anni 2006–2010 sono indennizzati: a. per i militari di professione, sotto forma di indennità speciali; b. per i militari a contratto temporaneo, mediante un aumento degli stipendi iniziali.

Art. 2 Diritto a un’indennità

1 Hanno diritto a un’indennità:

a. gli ufficiali e i sottufficiali di professione di cui agli articoli 5 e 7 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20032 concernente il personale militare (OPers mil) impiegati in un’unità amministrativa del settore dipar- timentale Difesa con un rapporto di lavoro di durata indeterminata; b. gli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di pro- fessione di cui agli articoli 6, 8 e 9 OPers mil impiegati in un’unità ammini- strativa del settore dipartimentale Difesa con un rapporto di lavoro di durata indeterminata.

2 Non hanno diritto a un’indennità:

a. gli alti ufficiali superiori; b. i militari di professione che ricevono un’indennità sulla base dell’ordinanza del DDPS del 15 maggio 20033 sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS;

RS 172.220.111.342.2

2005-3017 5603

Misure salariali a favore del personale militare. O del DDPS RU 2005

c. i militari di professione con una garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 52a OPers; d. i militari di professione durante la formazione di base, segnatamente all’Accademia militare, alla Scuola per sottufficiali di professione dell’eser- cito, alla scuola per piloti delle Forze aeree e alla scuola della polizia milita- re territoriale; e. i militari di professione che sono distaccati per più di 1 mese all’estero e ricevono indennità di soggiorno all’estero; f. i militari di professione che rivestono funzioni speciali al di fuori del settore dipartimentale Difesa, segnatamente gli addetti alla difesa; g. i militari di professione che occupano un posto civile all’interno o al di fuori del settore dipartimentale Difesa; h. gli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di pro- fessione della Base logistica dell’esercito, i cui posti vengono trasformati in posti civili; i. i militari di professione con un rapporto di lavoro di durata determinata.

Art. 3 Importo dell’indennità

1 Con un tasso di occupazione pari al 100 %, l’importo dell’indennità ammonta a:

a. 3000 franchi l’anno per gli ufficiali e sottufficiali di professione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a; b. 1500 franchi l’anno per gli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b. 2 Con un tasso di occupazione ridotto, l’indennità è ridotta in misura corrispondente.

Art. 4 Versamento dell’indennità L’indennità è versata in 12 rate mensili.

Art. 5 Aumento degli stipendi iniziali dei militari a contratto temporaneo 1 Hanno diritto a un aumento degli stipendi iniziali i militari a contratto temporaneo, eccettuati i giudici istruttori. 2 Gli stipendi iniziali (stato 2005) dei militari a contratto temporaneo sono aumentati di 1800 franchi con effetto al 1° gennaio 2006.

Art. 6 Esecuzione

1 Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 In casi limite sono possibili eccezioni per quanto riguarda il diritto all’indennità e il calcolo. Le pertinenti decisioni necessitano il consenso della Segreteria generale del DDPS.

Misure salariali a favore del personale militare. O del DDPS RU 2005

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006 con effetto sino al 31 dicembre 2010.

11 novembre 2005 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

Misure salariali a favore del personale militare. O del DDPS RU 2005

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