AS 2005 5639
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 9 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1, primo periodo e cpv. 3 1 Il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. … 3 Se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.
Art. 37 cpv. 2 lett. b
2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia agli assicurati:
b. che risiedono in Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi o Ungheria e che possono scegliere di farsi curare nello Stato di residenza o in Svizzera ai sensi dell’articolo 95a della legge.
Art. 85 cpv. 1 1 Gli assicuratori devono presentare all’UFSP, entro il 30 aprile dell’anno seguente, il bilancio, i conti di esercizio e un commento vertente sull’anno contabile preceden- te. La risoluzione di approvazione dei conti da parte dell’organo competente dell’assicuratore può essere trasmessa al più tardi, ma non oltre il 30 giugno.
1 RS 832.102
2005-2851 5639
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2005
Art. 85a Pubblicazione 1 Gli assicuratori pubblicano il rapporto di gestione e lo trasmettono all’UFSP ogni anno entro il 30 giugno. Lo mettono anche a disposizione di qualsiasi persona inte- ressata. 2 I dati principali per ramo assicurativo nonché le cifre di cui all’articolo 31 capover- so 2 devono essere menzionati nel rapporto di gestione. L’UFSP può dare altre istruzioni relative al contenuto del rapporto di gestione. 3 È inoltre allestito un conto di gruppo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni2 relative alle società anonime.
Art. 90 Riscossione dei premi e conseguenze della mora nel pagamento
1 I premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
2 Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capover- so 1 LPGA è del 5 per cento all’anno. 3 I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi- co-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati. 4 Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa. 5 Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposi- zioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati. 6 Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ulti- mo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’as- sicurato. 7 Se l’ assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7 capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicura- tore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicu- ratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati. 8 Se un assicurato residente in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia non paga i premi o le partecipazioni ai costi entro la scadenza dei ter- mini, l’assicuratore deve sollecitarlo per scritto e renderlo attento alle conseguenze della mora. L’assicuratore può quindi sospendere la rimunerazione delle prestazioni
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2005
finché i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora non siano stati inte- ramente pagati. L’assicuratore informa nel contempo l’istanza d’assistenza reciproca competente nel luogo di residenza dell’assicurato come pure l’istituzione comune di cui all’articolo 18 della legge in merito alla sospensione delle prestazioni. Se i pre- mi, le partecipazioni ai costi scoperti e gli interessi di mora sono interamente pagati, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
Art. 103 cpv. 7 7 I capoversi 1–4 si applicano per analogia agli assicurati che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, e che lavorano in Svizze- ra e agli assicurati che risiedono in Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi o Ungheria e che possono scegliere di farsi curare nello Stato di residenza o in Svizze- ra ai sensi dell’articolo 95a lettera a della legge.
Art. 105 cpv. 1bis e cpv. 4 1bis Il dipartimento designa i medicamenti per i quali deve essere pagata un’aliquota percentuale più elevata ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a e ne stabilisce l’entità.
II
Disposizione transitoria In collaborazione con l’UFSP, con i servizi organi incaricati del pagamento delle rendite e con le competenti rappresentanze svizzere all’estero, l’istituzione comune informa i beneficiari di rendite che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea in merito all’obbligo di assicurarsi, al più tardi entro tre mesi dall’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 20043 all’Accordo tra la Confederazione Svizze- ra, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successiva- mente alla loro adesione all’Unione europea. Queste informazioni valgono d’ufficio per i membri della famiglia che risiedono nella Comunità europea. Le spese dell’istituzione comune e dei servizi incaricati del pagamento delle rendite sono assunte dalla Confederazione.
3 FF 2004 5253
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2005
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2 Le modifiche degli articoli 37 capoverso 2 lettera b e 103 capoverso 7, nonché
quella della disposizione transitoria entrano in vigore contemporaneamente all’articolo 2 numero 11 (art. 95a LAMal) del decreto federale del 17 dicembre 20044 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea.
9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 2004 6321
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