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AS 2005 5645

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 16 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 8 Premi degli assicurati a titolo professionale

1 Il premio annuo degli assicurati a titolo professionale ammonta al 2,3 %

dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 15, cui si aggiunge il premio pagato dagli altri impiegati della Confederazione per l’assicura- zione contro gli infortuni non professionali. 2 Il montante annuo dei premi (parte malattia) degli assicurati a titolo professionale è ridotto: a. del 48 % se il loro stipendio è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio 10 per il livello di valutazione A; b. del 27 % se il loro stipendio supera l’importo massimo secondo la lettera a ed è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio

13 per il livello di valutazione A;

c. del 12 % se il loro stipendio supera l’importo massimo seconda la lettera b ed è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendo 16 per il livello di valutazione A.

3 Lo stipendio determinante per la riduzione è quello definito nell’articolo 36

dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers), comprese l’indennità di funzione, l’indennità speciale e l’indennità in funzione del mercato del lavoro secondo gli articoli 46, 48 e 50 OPers. 4 °I premi sono dedotti direttamente dallo stipendio.

Art. 8a Assicurazione di base facoltativa dei pensionati 1 È considerato pensionato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge l’assicu- rato a titolo professionale che è pensionato regolarmente o anticipatamente.

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Ordinanza sull’assicurazione militare RU 2005

2 La domanda di adesione all’assicurazione di base facoltativa deve essere notificata per scritto nel corso dell’ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il pensionamento. L’ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pen- sionamento.

3 Il premio annuo degli assicurati ammonta al 2,3 % dell’importo massimo del

guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 15. È dedotto direttamente dalla rendita di vecchiaia versata dalla cassa pensioni PUBLICA oppure, se l’importo non è sufficiente, dalla rendita dell’assicurazione militare.

4 Ilrecesso dall’assicurazione di base facoltativa è possibile in ogni momento

mediante dichiarazione scritta. Il recesso può avere effetto al più presto il mese successivo alla dichiarazione. È esclusa la riammissione.

Art. 19 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 1 … L’assicurazione militare risarcisce al datore di lavoro, insieme all’indennità giornaliera, i contributi del datore di lavoro e del lavoratore inerenti a quest’ultima per l’AVS, l’assicurazione per l’invalidità, l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e l’assicurazione contro la disoccupazione. 2 Se, in via eccezionale, l’indennità giornaliera è versata direttamente all’assicurato, l’assicurazione militare versa i contributi del datore di lavoro e del lavoratore alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest’ultima.

Art. 20 cpv. 1 1 L’assicurazione militare deduce dall’indennità giornaliera che versa a un indipen- dente o a una persona che non esercita un’attività lucrativa, i contributi dovuti all’AVS, all’assicurazione per l’invalidità e all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno al tasso valevole per i salariati e assume i contributi del datore di lavoro e del lavoratore. L’assicurazione militare versa tali contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest’ultima.

Art. 26 cpv. 1 primo periodo

1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione

dell’integrità ammonta a 20 000 franchi. …

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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