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AS 2005 5677

Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2006

Ordinanza del DFE sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2006

del 30 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2006 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobi- listici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 2 novembre 20042 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2005 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

30 novembre 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2005 1

2005-3287 5677

Adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2006 RU 2005