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AS 2005 5723

Ordinanza sull'entrata in vigore anticipata dell'articolo 386 della modifica del Codice penale

Ordinanza sull’entrata in vigore anticipata dell’articolo 386 della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale

del 2 dicembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto il numero VII capoverso 3 della modifica del 13 dicembre 20021 del Codice penale2, ordina:

Articolo unico

1 L’articolo 386 della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale entra in

vigore il 1° gennaio 2006.

2 Il tenore dell’articolo 386 è il seguente:

Art. 3863

1. Misure 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educa-

preventive zione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.

3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del

capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.

4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere

delle misure preventive.

2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz