AS 2005 5739
Ordinanza concernente la navigazione sul Lago di Costanza
Ordinanza concernente la navigazione sul Lago di Costanza (Regolamento della navigazione sul Lago di Costanza, RNC)
Emanata dalla Commissione internazionale della navigazione il 16 giugno 2005 Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2005 Entrata in vigore il 1° gennaio 2006
L’ordinanza del 13 gennaio 19761 concernente la navigazione sul lago di Costanza è modificata come segue:
Art. 0.02 lett. p p. «direttiva sulle imbarcazioni da diporto»: direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle dispo- sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguar- danti le imbarcazioni da diporto, nella versione della direttiva 2003/44/CE;
Art. 3.01 cpv. 1 e 3 lett. e ed f 1 I fuochi prescritti nella presente ordinanza devono essere visibili in modo adeguato alla loro funzione e gettare una luce uniforme e continua. I fuochi devono essere disposti in modo che il conduttore del battello non ne sia abbagliato.
3 Nella presente ordinanza:
e. «lanterna bicolore» designa una lanterna che riunisce i due fuochi laterali e che deve essere collocata nella parte anteriore della nave sull’asse mediano; f. «lanterna tricolore» designa una lanterna che riunisce i due fuochi laterali e il fuoco di poppa e che è collocata sulla cima dell’albero.
Art. 3.02 cpv. 1 periodo 3 1 … Per le navi prioritarie i palloni devono avere un diametro di almeno 50 centi- metri, per le navi da pesca professionale un diametro di almeno 30 centimetri.
Art. 3.06 Segnaletica in rotta di notte e in presenza di foschia
1 Le navi motorizzate in rotta di notte o in presenza di foschia devono portare:
a. un fuoco d’albero (fuoco di prua); b. fuochi laterali; c. un fuoco di poppa.
1 RS 747.223.1
2005-3262 5739
Regolamento della navigazione sul Lago di Costanza RU 2005
2 Le navi da pesca professionale e le navi da diporto motorizzate possono portare fuochi ordinari invece dei fuochi chiari, sostituire i fuochi laterali con una lanterna bicolore e riunire in una luce bianca circolare un fuoco d’albero (fuoco di prua) e un fuoco di poppa.
3 Le navi dotate di motore di potenza non superiore a 4,4 kW, le navi da pesca
professionale in operazione di pesca, le navi da diporto e le navi da pesca professio- nale con ammissione limitata per il tratto tra Stein-am-Rhein (ponte) e Sciaffusa, dotate di motore di potenza non superiore a 30 kW, possono portare solo una luce bianca circolare. 4 Le navi non motorizzate in rotta di notte e in presenza di devono portare fuochi laterali e un fuoco di poppa oppure una lanterna bicolore e un fuoco di poppa oppure una luce bianca circolare. 5 Le navi a vela motorizzate o non motorizzate possono riunire il fuoco di poppa e i fuochi laterali in una lanterna tricolore.
Art. 3.07, rubrica Segnaletica supplementare per le navi prioritarie in rotta di notte o in presenza di foschia
Art. 3.08, rubrica e cpv. 1 Segnaletica delle navi e degli impianti galleggianti in stazionamento di notte o in presenza di foschia 1 Di notte o in presenza di foschia, le navi e gli impianti galleggianti in stazionamen- to devono portare un fuoco ordinario bianco, visibile da tutti i lati.
Art. 6.13 cpv. 3 Abrogato
Art. 6.15 cpv. 7
7 È vietato l’uso di aquascooter, jet bike e simili costruzioni galleggianti.
Art. 8.01 cpv. 2
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non vale per il trasporto di:
a. sostanze che possono inquinare le acque e merci pericolose necessarie per l’esercizio della nave (art. 0.02 lett. a), l’esercizio di determinati dispositivi oppure a scopi domestici o di sicurezza, conservate a bordo nei contenitori usuali per il trasporto di tali sostanze;
5740
Regolamento della navigazione sul Lago di Costanza RU 2005
b. sostanze che possono inquinare le acque e merci pericolose da parte di priva- ti, in quantitativi usuali e destinate all’uso personale e domestico, ai sensi della sottosezione 1.1.3.1 lettera a ADR2;
c. veicoli a motore su chiatte da traghetto autorizzate per il trasporto di tali vei- coli, qualora il trasporto sia effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla sottosezione 1.1.3.1 lettere b, c oppure e, alla sottosezione 1.1.3.2 lette- re a, b, d, e oppure g o alla sottosezione 1.1.3.3 ADR.
Art. 11.04 Divieto di fare il bagno e d’immersione 1 Sono vietati il bagno e l’immersione fuori dei bagni pubblici a meno di 100 m dalle entrate dei porti utilizzate dalle navi passeggeri e dagli imbarcaderi destinati alla navigazione di linea. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se si intral- cia la navigazione.
2 È vietata l’immersione in un canale di navigazione segnalato.
3 Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi o attaccarsi alle navi.
Art. 11.05 Approvazione di manifestazioni Le corse di velocità, le feste nautiche e qualsiasi altra manifestazione che può cau- sare concentrazione di navi o intralciare la navigazione devono essere approvate dall’autorità competente. L’approvazione non è concessa se vi è da temere che la manifestazione pregiudichi considerevolmente la navigazione, la sicurezza delle persone, la qualità delle acque, la pesca o l’ambiente e che tali inconvenienti non possano essere evitati o compensati mediante oneri o condizioni.
Art. 12.02 cpv. 5 5 Per la conduzione di navi di tipo speciale (art. 14.01 cpv. 6 primo periodo) occorre presentare, senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 1, un attestato di idoneità specifico.
Art. 12.03 cpv. 2 2 Le condizioni di idoneità richieste a norma del capoverso 1 lettera b sono adem- piute se il candidato dispone di un’idoneità mentale e fisica sufficiente e se, in base alla sua condotta precedente, si può presumere che rispetterà le prescrizioni e agirà in modo da evitare danni ad altre persone. In caso di dubbi sulla sua idoneità men- tale o fisica, può essere richiesto un certificato medico. I candidati che intendono ottenere una licenza della categoria B sono obbligati a presentare un certificato medico.
2 RS 0.741.621
5741
Regolamento della navigazione sul Lago di Costanza RU 2005
Art. 13.11a cpv. 6
6 Sono riconosciute le perizie d’omologazione conformi alla direttiva 1999/96/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio. Le perizie d’omologazione per motori diesel conformi alla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, sono riconosciute con riserva delle emissioni di massa assolute (allegato C n. 3.2.2 e 3.3.2). Sono riconosciute altre perizie d’omologazione equivalenti. Se per un motore sono già state effettuate perizie d’omologazione di questo tipo, le disposi- zioni dei regolamenti su cui si basano tali perizie si applicano per la domanda, la marcatura del motore, il certificato d’omologazione concernente i gas di scarico e per la procedura di verifica della produzione.
Art. 13.11c Manutenzione di motori non sottoposti a perizie d’omologazione per i gas di scarico I motori a ciclo Otto o diesel che non soddisfano né i requisiti del livello 1 né quelli del livello 2 delle prescrizioni concernenti i gas di scarico a norma dell’allegato C devono essere sottoposti a revisione in occasione dell’ispezione periodica di cui all’articolo 14.04 capoverso 1. La revisione deve essere eseguita nel semestre prece- dente l’ispezione periodica e ne deve essere inviata conferma scritta all’autorità competente.
Art. 13.18 Potenza ammissibile per le navi da diporto La potenza totale dei motori delle navi da diporto deve essere adeguata al loro genere di costruzione.
Art. 14.01 Ammissione 1 Le navi a motore, le navi mercantili, gli apparecchi galleggianti e le navi a vela dotati di motore o di impianti d’abitazione, di cucina o di impianti sanitari possono essere posti in servizio soltanto se sono stati ammessi dall’autorità competente. 2 L’ammissione è concessa se la nave, secondo i risultati dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 14.03 capoverso 1, è conforme alle prescrizioni della presente ordi- nanza.
3 L’ammissione di una nave che rientra nel campo d’applicazione della direttiva
sulle imbarcazioni da diporto è concessa, in deroga al capoverso 2, su presentazione di una dichiarazione di conformità valida a norma dell’allegato XV della direttiva sulle imbarcazioni da diporto e se dall’ispezione di cui all’articolo 14.03 capoverso 3 risulta che per la nave sono rispettate le disposizioni della direttiva. Se la presenta-
5742
Regolamento della navigazione sul Lago di Costanza RU 2005
zione di una dichiarazione di conformità non è ritenuta adeguata, l’ammissione può essere concessa dopo che è stata eseguita l’ispezione di cui al capoverso 2. 4 L’ammissione può essere subordinata a condizioni e oneri. Dopo l’ispezione uffi- ciale è rilasciato un documento (documento di ammissione).
5 L’ammissione di navi da diporto motorizzate scade dopo tre anni.
6 L’autorità competente può negare l’ammissione di navi di costruzione speciale
come le navi a cuscino d’aria, gli idroscivolanti, le navi ad ali portanti, i sottomarini, ecc. se richiesto dalla sicurezza e dalla fluidità della navigazione o dalla protezione dell’ambiente e della pesca. Le navi che per la loro costruzione, il loro modo d’esercizio e la loro sistemazione sono essenzialmente destinate all’abitazione (ad es. navi abitabili) e le navi anfibie non sono ammesse.
Art. 14.02 cpv. 1 lett. f
1 Il documento d’ammissione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
f. dislocamento delle navi passeggeri e stazza lorda delle navi mercantili;
Art. 14.03 cpv. 3 3 Per le navi che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva sulle imbarca- zioni da diporto (art. 14.01 cpv. 3), l’ispezione si limita a controllare l’ottemperanza alle prescrizioni contenute negli articoli 13.05, 13.10 e 13.11a. L’autorità compe- tente può riconoscere le iscrizioni nel manuale del proprietario come prova che le prescrizioni degli articoli 13.05 e 13.10 sono state rispettate.
Art. 14.04 cpv. 1 e 4 1 Le navi ammesse devono essere sottoposte ogni tre anni a un’ispezione (ispezione periodica). In casi particolari, l’autorità competente può fissare altri intervalli d’ispezione. 4 Se una modificazione essenziale o una revisione ai sensi del capoverso 2 influisce sul rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla direttiva sulle imbarcazioni da dipor- to o se dall’ispezione d’ufficio a norma del capoverso 3 emergono elementi secondo i quali i requisiti di sicurezza della direttiva sulle imbarcazioni da diporto non sono rispettati, l’autorità può esigere, sempreché ciò sia è ritenuto adeguato, la presenta- zione di una nuova dichiarazione di conformità a norma dell’allegato XV della direttiva sulle imbarcazioni da diporto.
Art. 16.02 cpv. 1 e 5 1 L’autorità competente può autorizzare, in singoli casi, deroghe alle prescrizioni degli articoli 3.06, 5.02 capoversi 1, 2, 4 e 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 12.03 capoverso 1 lettera a, 12.04, 13.03 ultima parte del periodo, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 e 14.08, se non ne risulta pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della navigazione e se non vi sono da temere pericoli o intralci che potrebbero essere causati dalla navigazione.
5743
Regolamento della navigazione sul Lago di Costanza RU 2005
5 L’autorità competente può autorizzare, in determinate zone presso la riva, alle condizioni del capoverso 1, l’impiego di natanti da diporto che non soddisfano le prescrizioni del capo XIII, quali le tavole a vela o le tavole ad aquilone.
Art. 16.03 cpv. 2–6 Abrogati
Allegato B numeri A.1c e A.1d Il numero A.1c diventa numero A.10. Il numero A.1d diventa numero A.11.
Allegato B numero A.12 nuovo A.12 Divieto per navi a vela
Allegato B numero E.6, rubrica e testo del cpv. 2 E.6 Segnalazione del pescaggio minimo di 2 m … Il numero recato sul segnale corrisponde a quello dell’indicazione sistematica delle varie carte per la navigazione sul lago di Costanza.
Allegato C – Prescrizioni concernenti i gas di scarico3
3 Il testo dell’all. C relativo alla mod. del 16 giu. 2005 dell’O del 13 gen. 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza non è pubblicato nella RU. Estratti della modifica dell’O, compreso il suddetto all., possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
5744