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AS 2005 5747

Ordinanza sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori

Ordinanza sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori

Modifica dell’8 dicembre 2005

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19991 sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è modificata come segue:

Art. 1 La tassa di smaltimento anticipata secondo l’allegato 2.15 numero 7.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici ammonta, per gli accumulatori al piombo gravati dalla tassa, a 1 franco per chilogrammo e, per gli altri tipi di pile e accumulatori gravati dalla tassa, a 3.20 franchi per chilo- grammo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

8 dicembre 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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