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AS 2005 5909

Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisi- ti e ne disciplina la particolare caratterizzazione: a. sorte di zuccheri, prodotti da sorte di zuccheri; b. melassa; c. articoli di confetteria e dolciumi; d. gelato commestibile; e. cacao; f. cioccolati e altri prodotti di cacao.

Capitolo 2: Sorte di zuccheri, prodotti da sorte di zuccheri

Art. 2 Principi 1 Sono considerati sorte di zuccheri tutti i monosaccaridi e disaccaridi presenti naturalmente nelle derrate alimentari. Ne fanno parte segnatamente i prodotti definiti negli articoli 3–9.

2 Per le sorte di zuccheri di cui agli articoli 3–7 valgono i requisiti di cui

all’allegato 1.

RS 817.022.101 1 RS 817.02; RU 2005 5451

2005-0172 5909

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

Art. 3 Zucchero e zucchero greggio

1 Lo zucchero (zucchero bianco) è il saccarosio purificato e cristallizzato.

2 Lo zucchero greggio è il prodotto di minore purezza, che viene prelevato precoce- mente dal processo di cristallizzazione nella fabbricazione del saccarosio.

Art. 4 Zucchero invertito liquido e sciroppo di zucchero invertito 1 Lo zucchero invertito liquido è la soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale predomina la parte di saccarosio. 2 Lo sciroppo di zucchero invertito è la soluzione acquosa, anche cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi.

Art. 5 Sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di fruttosio-glucosio, sciroppo di glucosio essiccato, sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato, sciroppo di fruttosio-glucosio essiccato 1 Lo sciroppo di glucosio è la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi ottenuti da amido o da inulina, che sono idonei all’alimentazione. 2 Lo sciroppo di glucosio essiccato è sciroppo di glucosio con una sostanza secca di almeno 93 per cento in massa. 3 Se lo sciroppo di glucosio è ottenuto esclusivamente da amido, può essere utilizza- ta la designazione «sciroppo d’amido».

4 Se lo sciroppo di glucosio essiccato è ottenuto esclusivamente da amido, può

essere utilizzata la designazione «zucchero d’amido». 5 Se lo sciroppo di glucosio o lo sciroppo di glucosio essiccato contengono più del 5 per cento in massa di fruttosio, riferito alla sostanza secca, devono essere designati come sciroppo di glucosio-fruttosio oppure sciroppo di fruttosio-glucosio o come sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato oppure come sciroppo di fruttosio-glucosio essiccato, a seconda se è maggiore la parte di glucosio o quella di fruttosio.

Art. 6 Zucchero d’uva (glucosio o destrosio) con acqua di cristallizzazione e senza acqua di cristallizzazione

1 Lo zucchero d’uva (glucosio o destrosio) con acqua di cristallizzazione è il

D-glucosio purificato e cristallizzato con una molecola d’acqua di cristallizzazione per ogni molecola di D-glucosio. 2 Lo zucchero d’uva senza acqua di cristallizzazione è il D-glucosio purificato e cristallizzato.

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

Art. 7 Zucchero di frutta (fruttosio) Lo zucchero di frutta (fruttosio) è la sorta di zucchero ottenuta da: a. frutta dolce o da altre piante mediante idrolisi; b. zucchero invertito o da sciroppo di glucosio isomerizzato mediante metodi fisico-chimici.

Art. 8 Zucchero di latte (lattosio) Lo zucchero di latte (lattosio) è la sorta di zucchero che viene ottenuta dal siero di latte liberato dalla lattalbumina.

Art. 9 Zucchero di malto (maltosio) Lo zucchero di malto (maltosio) è la sorta di zucchero che viene ottenuta da materie prime amidacee mediante scissione enzimatica.

Art. 10 Zucchero gelificante Lo zucchero gelificante è una miscela di zucchero con pectina e acido citrico.

Art. 11 Zucchero vanigliato, zucchero vanillinato 1 Lo zucchero vanigliato è una miscela di zucchero e frutto della vaniglia essiccato. Lo zucchero vanigliato deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1. 2 Lo zucchero vanillinato è una miscela di zucchero e vanillina. Lo zucchero vanilli- nato deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1. 3 Le miscele di zucchero vanigliato con zucchero vanillinato o con vanillina vanno designate come «zucchero vanillinato».

Art. 12 Zucchero caramellato (caramello) Lo zucchero caramellato (caramello) è il prodotto ottenuto esclusivamente per riscaldamento controllato di saccarosio, eventualmente con l’aggiunta di altre sorte di zuccheri, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici.

Art. 13 Sorte di zuccheri in tavolette Le sorte di zuccheri offerte in tavolette possono contenere burro di cacao e amido. Esse devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1.

Art. 14 Indicazione del peso netto Per i prodotti secondo gli articoli 3–10, che pesano meno di 50 g, si può rinunciare all’indicazione del peso netto.

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Capitolo 3: Melassa

Art. 15 Definizione La melassa è il sottoprodotto liquido denso, ottenuto nel corso della fabbricazione dello zucchero oppure della fabbricazione di fruttosio dal mais.

Art. 16 Denominazione specifica Per la designazione di miscele di melassa con miele non può essere usato il nome «miele».

Capitolo 4: Articoli di confetteria e dolciumi

Art. 17 Disposizioni generali 1 Gli articoli di confetteria e i dolciumi sono derrate alimentari di sapore dolce, che contengono principalmente sorte di zuccheri. 2 L’aggiunta di caffeina agli articoli di confetteria e ai dolciumi è ammessa fino ad un contenuto massimo definito nell’allegato 2. 3 Per i dolciumi sono permesse immagini di ingredienti anche se, al posto di questi ultimi, sono addizionati prevalentemente aromi, sempreché: a. non siano utilizzate sostanze aromatiche artificiali; e b. nel medesimo campo visivo dell’immagine si aggiunga la menzione «con aroma di X» oppure «con gusto di X» (p. es. «con aroma di fragola»). 4 I prodotti con caffeina, il cui tenore di caffeina supera i 30 mg per razione giorna- liera, vanno caratterizzati, oltre che dalle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), da una menzione come «contiene caffeina».

Art. 18 Marzapane 1 Il marzapane è una miscela di mandorle sbucciate e macinate e di sorte di zuccheri.

2 Esso deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2.

Art. 19 Persipane 1 Il persipane è una miscela di semi deamarizzati di albicocche o di pesche con sorte di zuccheri.

2 Esso deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2.

2 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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Art. 20 Tartufi o pasta per tartufi 1 I tartufi o la pasta per tartufi sono una miscela di componenti del latte, cacao e sorte di zuccheri. 2 È permesso aggiungere semi oleaginosi (noci, nocciole, mandorle, pistacchi, ecc.) e bevande spiritose, che devono figurare nella denominazione specifica.

Art. 21 Caramelle al latte e caramelle alla panna Le caramelle al latte e le caramelle alla panna sono caramelle che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 2.

Capitolo 5: Gelato commestibile

Art. 22 Disposizioni generali

1 Il gelato commestibile e una preparazione congelata o semicongelata fabbricata

con latte, prodotti di latte, acqua potabile, sorte di zuccheri, ovoprodotti, frutta, succhi di frutta, grassi vegetali oppure con miscele di cui all’articolo 30. 2 È permesso aggiungervi noci, articoli di panetteria, dolciumi, conserve di frutta, miele o bevande alcoliche.

3 Le miscele di base destinate alla fabbricazione di gelato commestibile devono

essere pastorizzate prima del congelamento. Ne sono eccettuati i prodotti di cui all’articolo 30. 4 Il peso del gelato commestibile non deve essere inferiore a 450 g per litro di pro- dotto finito. 5 Invece della menzione «gelato commestibile» possono essere utilizzate le denomi- nazioni specifiche di cui agli articoli 23–29.

Art. 23 Gelato alla panna 1 Il gelato alla panna (ice cream) è un gelato commestibile fabbricato con una misce- le congelata di panna, latte e sorte di zuccheri. Al posto di panna liquida o latte possono anche essere usati burro, panna in polvere o latte in polvere. A complemen- to possono essere aggiunti altri prodotti di latte.

2 Il gelato alla panna deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3.

3 Nel gelato alla panna non devono essere presenti altri grassi, salvo quelli prove- nienti dagli ingredienti permessi secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 24 Gelato alla doppia panna Il gelato alla doppia panna è un gelato commestibile fabbricato secondo le prescri- zioni valide per il gelato alla panna, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3.

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Art. 25 Gelato al latte Il gelato al latte (Ice Milk, Milchglace) è un gelato commestibile preparato secondo le prescrizioni per il gelato alla panna, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3.

Art. 26 Sorbetto Il sorbetto è un gelato commestibile che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3.

Art. 27 Gelato all’acqua Il gelato all’acqua è un gelato commestibile che soddisfa i requisiti di cui all’allega- to 3.

Art. 28 Gelato Il gelato è un gelato commestibile che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3.

Art. 29 Gelato semifreddo Il gelato semifreddo (Soft Ice) è un gelato commestibile semicongelato destinato al consumo immediato.

Art. 30 Polveri per gelati, preparati liquidi per la fabbricazione di gelati 1 Le polveri per gelati commestibili (polveri per gelato alla panna, per gelato al latte, per sorbetto, per gelato all’acqua, ecc.) sono miscele conservabili, sottoposte a trattamento termico, che con l’aggiunta di acqua potabile, latte pastorizzato o panna pastorizzata, con o senza additivi come aromi, frutta, succhi di frutta, noci o ciocco- lato, danno gelati commestibili allo stato gelato o semicongelato. 2 I preparati liquidi destinati alla fabbricazione di gelati o di gelati semicongelati commestibili sono miscele conservabili, sottoposte a trattamento termico, che, con o senza additivi come aromi, frutta, succhi di frutta, noci o cioccolato, danno gelati commestibili allo stato congelato o semicongelato. 3 Ai gelati commestibili fabbricati secondo i capoversi 1 e 2 sono applicabili le prescrizioni per i gelati commestibili.

Capitolo 6: Cacao, cioccolati e altri prodotti di cacao Sezione 1: Cacao

Art. 31 Fave di cacao, semi di cacao, massa di cacao, burro di cacao 1 Le fave di cacao sono i semi dell’albero di cacao (Theobroma cacao L.) fermentati ed essiccati.

2 I semi di cacao sono fave di cacao torrefatte o no, pulite e decorticate.

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3 La massa di cacao è il prodotto ottenuto con procedimento meccanico da semi di

cacao trasformati, ai quali non sono stati sottratti i grassi naturali.

4 Il burro di cacao è il grasso ottenuto dalle fave di cacao o da parti di esse.

Art. 32 Cacao in polvere 1 Il cacao in polvere (cacao) è il panello di cacao ottenuto con spremitura idraulica, trasformato in polvere con un procedimento meccanico, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4.

2 Il cacao in polvere povero di grasso (cacao in polvere magro, cacao povero di

grasso o magro, cacao in polvere fortemente sgrassato, cacao fortemente sgrassato) è un cacao in polvere che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4. 3 Il cacao in polvere zuccherato (cacao zuccherato, cioccolato in polvere) è il prodot- to ottenuto mediante la miscelazione di cacao in polvere e sorte di zuccheri, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4. 4 Il cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro (cacao zuccherato povero di grasso o magro, cacao in polvere zuccherato fortemente sgrassato, cacao zucche- rato fortemente sgrassato) è un cacao in polvere ottenuto mediante la miscelazione di cacao in polvere povero di grasso con sorte di zuccheri, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4.

Art. 33 Cacao in polvere zuccherato per uso domestico 1 Il cacao in polvere zuccherato per uso domestico (cacao zuccherato per uso dome- stico, cioccolato in polvere per uso domestico) è una miscela di cacao in polvere e sorte di zuccheri, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4. 2 Il cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro per uso domestico (cacao zuccherato povero di grasso o magro per uso domestico, cacao in polvere zuccherato fortemente sgrassato per uso domestico, cacao zuccherato fortemente sgrassato per uso domestico) è una miscela di cacao in polvere povero di grasso e sorte di zucche- ri, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4.

Sezione 2: Cioccolati e altri prodotti di cacao

Art. 34 Cioccolato Il cioccolato è una derrata alimentare ottenuta con semi di cacao, massa di cacao, cacao in polvere o cacao in polvere povero di grasso e sorte di zuccheri, con o senza aggiunta di burro di cacao, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 35 Cioccolato per uso domestico Il cioccolato per uso domestico è un cioccolato che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5.

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Art. 36 Cioccolato al latte e cioccolato al latte per uso domestico Il cioccolato al latte e il cioccolato al latte per uso domestico sono prodotti ottenuti con prodotti di cacao, sorte di zuccheri e latte o prodotti di latte, che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 37 Cioccolato al latte magro Il cioccolato al latte magro è un cioccolato contenente un parte di latte magro (liqui- do o disidratato), che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 38 Cioccolato alla panna e cioccolato alla doppia panna Il cioccolato alla panna e il cioccolato alla doppia panna sono cioccolati al latte che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 39 Granelli di cioccolato, fiocchi di cioccolato I granelli di cioccolato o fiocchi di cioccolato sono cioccolato in forma di granelli o fiocchi, che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 40 Granelli di cioccolato al latte, fiocchi di cioccolato al latte I granelli di cioccolato al latte o fiocchi di cioccolato al latte sono granelli o fiocchi di cioccolato al latte che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 41 Cioccolato alle nocciole gianduia 1 Il cioccolato alle nocciole gianduia è una derrata alimentare ottenuta con cioccolato e nocciole finemente macinate, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5.

2 È permessa l’aggiunta di:

a. latte, latte parzialmente o totalmente scremato oppure suoi componenti; il prodotto finito non deve contenere più del 5 per cento in massa di sostanza secca totale di latte; b. mandorle, nocciole e altre noci, intere o in pezzi; il peso di tali ingredienti, compreso quello delle nocciole macinate, non deve superare il 60 per cento in massa del peso del prodotto.

Art. 42 Cioccolato al latte e alle nocciole gianduia 1 Il cioccolato al latte e alle nocciole gianduia è una derrata alimentare ottenuta con cioccolato al latte e nocciole finemente macinate, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5. 2 L’aggiunta di mandorle, nocciole e altre noci, intere o a pezzi. Il peso di tali ingre- dienti, compreso quello delle nocciole macinate, non deve superare il 60 per cento in massa del peso del prodotto.

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Art. 43 Cioccolato bianco Il cioccolato bianco è una derrata alimentare ottenuta con burro di cacao, sorte di zuccheri, latte ed eventualmente latte totalmente o parzialmente scremato oppure suoi componenti, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 44 Cioccolato di copertura 1 Il cioccolato di copertura (copertura) è cioccolato con un tenore minimo di burro di cacao e di sostanza secca sgrassata di cacao conforme ai requisiti di cui all’allega- to 5. 2 Il cioccolato di copertura scuro deve presentare i tenori minimi di cui all’allega- to 5. 3 Il cioccolato di copertura al latte (copertura al latte) è cioccolato al latte con un tenore minimo di sostanza grassa conforme ai requisiti di cui all’allegato 5. 4 Il cioccolato di copertura bianco (copertura bianca) è cioccolato bianco con un tenore minimo di sostanza grassa conforme ai requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 45 Cioccolato ripieno 1 Il cioccolato ripieno è una derrata alimentare la cui parte esterna è costituita da uno dei cioccolati menzionati negli articoli 34–38 e 41–44. Deve presentare i contenuti minimi prescritti nell’allegato 5 per il cioccolato utilizzato. 2 I prodotti di panetteria e biscotteria che presentano una parte esterna secondo il capoverso 1 non sottostanno alla presente disposizione.

Art. 46 Pralinés, praline I pralinés o praline sono derrate alimentari della dimensione di un bocconcino, costituiti da: a. cioccolato ripieno; b. strati di cioccolati secondo gli articoli 34–38 e 41–44 e strati di altre sostan- ze commestibili; gli strati dei prodotti di cioccolato devono essere chiara- mente visibili, perlomeno in parte, e presentare i tenori minimi prescritti nell’allegato 5; oppure c. una miscela di cioccolati secondo gli articoli 34–38 e 43–44 con altre sostanze commestibili; la parte dei cioccolati utilizzati deve presentare i tenori minimi prescritti nell’allegato 5.

Art. 47 Articoli di confetteria al cioccolato Gli articoli di confetteria al cioccolato, eccettuati i pralinés, sono derrate alimentari come bouchées, branches o bastoncini, che contengono cioccolato (art. 34–38, nonché 43) o burro di cacao o che sono coperti con cioccolato di copertura. I tenori minimi di cioccolato, burro di cacao o cioccolato di copertura sono conformi alle prescrizioni dell’allegato 5.

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Art. 48 Calcolo delle percentuali 1 Prima di calcolare le percentuali stabilite nell’allegato 5 per le derrate alimentari di cui agli 34–38 e 43 occorre dedurre i seguenti componenti dalla massa dei prodotti finiti: a. gli ingredienti secondo l’articolo 51 capoversi 2 e 3; b. gli aromi aggiunti; c. gli emulsionati aggiunti. 2 Per i cioccolati ripieni e i pralinés la percentuale di cioccolato prescritta si calcola secondo il peso totale del prodotto finito, compresa la guarnitura.

Art. 49 Prodotti per la preparazione di bevande al cacao I prodotti per la preparazione di bevande al cacao sono miscele di cacao in polvere o di cacao in polvere povero di grasso sotto forma di polvere, granulato o soluzione (concentrato) con ingredienti come sorte di zuccheri, latte o componenti del latte.

Art. 50 Paste per glassare con acqua e paste per glassare grasse

1 Le paste per glassare con acqua sono miscele di cacao o cioccolato, zucchero e

acqua. 2 Le paste per glassare grasse sono miscele di cacao o cioccolato, zucchero e grasso vegetale o di latte.

Art. 51 Ingredienti ammessi

1 Ai cioccolati secondo gli articoli 34–37 e 43–44 è permesso aggiungere anche

grassi o oli vegetali diversi dal burro di cacao fino al 5 per cento in massa del pro- dotto finito. Il tenore minimo prescritto di burro di cacao e di sostanza secca totale di cacao non deve tuttavia essere ridotto. 2 È permesso aggiungere altri ingredienti ai cioccolati secondo gli articoli 34–38 e 43–44. La quantità globale di tali ingredienti non deve essere superiore il 40 per cento in massa del peso totale. 3 Non è permessa l’aggiunta di farine di cereali, amidi nonché grassi e oli animali, eccettuato il grasso di latte.

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 52 Denominazione specifica

1 La denominazione specifica deve essere completata come segue:

a. con l’indicazione del ripieno utilizzato, per il cioccolato ripieno; b. con l’indicazione degli ingredienti aggiunti ai sensi dell’articolo 51 capo- verso 2.

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2 Un’indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera b è vietata per l’aggiunta di:

a. latte e latticini ai cioccolati secondo gli articoli 34, 35 e 44; b. caffé e bevande spiritose, se la quantità dell’ingrediente è inferiore all’1 per cento in massa del prodotto finito; c. altri ingredienti che sono stati incorporati in modo da non essere praticamen- te individuabili, se la quantità dell’ingrediente è inferiore al 5 per cento in massa del prodotto finito.

Art. 53 Ulteriore caratterizzazione 1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr3 deve figurare l’indicazione del contenuto minimo di sostanza secca di cacao in per cento in massa, nei seguenti casi: a. cacao in polvere zuccherato; b. cacao in polvere zuccherato per uso domestico; c. cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro; d. cacao in polvere zuccherato per uso domestico povero di grasso o magro; e. cioccolato; f. cioccolato per uso domestico; g. cioccolato al latte; h. cioccolato al latte per uso domestico; i. prodotti per la preparazione di bevande al cacao. 2 Per gli articoli di cioccolato, venduti in pezzi sotto forma di uova, coniglietti, maggiolini, ecc., per i pralinés e gli articoli di confetteria di cioccolato, il cui peso singolo è inferiore a 50 g, le indicazioni secondo il capoverso 1 devono almeno figurare su una targhetta ben visibile, posta in vicinanza immediata dei prodotti corrispondenti.

3 In deroga all’articolo 15 capoverso 3 OCDerr:

a. i cioccolati di cui agli articoli 34–42 e 44 capoversi 1–3 sono ritenuti prodot- ti in Svizzera se sono stati interamente fabbricati in Svizzera con fave di ca- cao o massa di cacao; b. i cioccolati bianchi di cui agli articoli 43 e 44 capoverso 4 sono ritenuti pro- dotti in Svizzera soltanto se sono stati interamente fabbricati in Svizzera a partire dal burro di cacao; c. per i prodotti di cui agli articoli 45–47, non interamente fabbricati a partire da cioccolato secondo la lettera a, occorre inoltre indicare il Paese di prove- nienza di tale cioccolato.

3 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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4 Per gli articoli di cioccolato che, oltre a burro di cacao, contengono anche altri grassi vegetali, deve figurare nel medesimo campo visivo dell’elenco degli ingre- dienti la menzione «oltre a burro di cacao contiene anche altri grassi vegetali».

Capitolo 7: Adeguamento degli allegati

Art. 54 L’Ufficio federale della sanità pubblica adegua regolarmente gli allegati della pre- sente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Capitolo 8: Entrata in vigore

Art. 55 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 13)

Requisiti delle sorte di zuccheri e dei prodotti di sorte di zuccheri

1. Zucchero

a. Tenore di saccarosio min. 99,7 per cento in massa b. Tenore di zucchero invertito max. 0,04 per cento in massa c. Perdita all’essiccazione max. 0,1 per cento in massa

2. Zucchero greggio

a. Tenore di saccarosio min. 90,0 per cento in massa b. Tenore di acqua max. 1,5 per cento in massa

3. Zucchero invertito liquido

a. Sostanza secca min. 62 per cento in massa b. Tenore di zucchero invertito min. 3 per cento in massa1 max. 50 per cento in massa1 c. Ceneri conduttimetriche max. 0,4 per cento in massa1

4. Sciroppo di zucchero invertito

a. Sostanza secca min. 62 per cento in massa b. Tenore di zucchero invertito oltre 50 per cento in massa1 c. Ceneri conduttimetriche max. 0,4 per cento in massa1

5. Sciroppo di glucosio

a. Sostanza secca min. 70 per cento in massa b. Equivalente destrosio min. 20 per cento in massa1, espresso come D-glucosio c. Ceneri solfatate max. 1 per cento in massa1 d. Tenore di fruttosio max. 5 per cento in massa1

6. Sciroppo di glucosio essiccato

a. Sostanza secca min. 93 per cento in massa b. Equivalente destrosio min. 20 per cento in massa1, espresso come D-glucosio c. Ceneri solfatate max. 1 per cento in massa1 d. Tenore di fruttosio max. 5 per cento in massa1

7. Zucchero d’uva (glucosio o destrosio) con acqua di cristallizzazione

a. Tenore di glucosio min. 99,5 per cento in massa1 b. Sostanza secca min. 90 per cento in massa c. Ceneri solfatate max. 0,25 per cento in massa1

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

8. Zucchero d’uva (glucosio o destrosio) senza acqua di cristallizzazione

a. Tenore di glucosio min. 99,5 per cento in massa1 b. Sostanza secca min. 98 per cento in massa c. Ceneri solfatate max. 0,25 per cento in massa1

9. Zucchero di frutta (fruttosio)

a. Tenore di fruttosio min. 98 per cento in massa1 b. Sostanza secca min. 99,5 per cento in massa c. Ceneri solfatate max. 0,1 per cento in massa1 d. Tenore di glucosio max. 0,5 per cento in massa

10. Zucchero vanigliato

Tenore di frutto della vaniglia es- min. 10 per cento in massa siccato

11. Zucchero vanillinato

Tenore di vanillina min. 2 per cento in massa

12. Sorte di zuccheri in tavolette

Tenore di burro di cacao, amido e max 5 per cento in massa additivi autorizzati

1 riferito alla sostanza secca

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

Allegato 2 (art. 17 cpv. 2, 18 cpv. 2, 19 cpv. 2 e 21)

Requisiti degli articoli di confetteria e dei dolciumi

1. Articoli di confetteria e dolciumi contenenti caffeina

Tenore di caffeina (compresa max. 250 mg per chilogrammo la caffeina naturale)

2. Marzapane

a. Tenore di sorte di zuccheri max. 68 per cento in massa b. Tenore di acqua max. 12,5 per cento in massa

3. Persipane

a. Tenore di sorte di zuccheri max. 74 per cento in massa b. Tenore di acqua max. 8 per cento in massa c. Aggiunta di amido max. 0,2 per cento in massa

4. Caramelle al latte

Tenore di grasso di latte min. 2,5 per cento in massa

5. Caramelle alla panna

Tenore di grasso di latte min. 4 per cento in massa

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Allegato 3 (art. 23–28)

Requisiti delle sorte di gelato commestibile

1. Gelato alla panna

a. Tenore di grasso di latte con aggiun- ta di ingredienti min. 6 per cento in massa b. Tenore di grasso di latte senza aggiunta di ingredienti min. 8 per cento in massa c. Sostanza secca totale min. 30 per cento in massa

2. Gelato alla doppia panna

a. Tenore di grasso di latte min. 12 per cento in massa b. Sostanza secca totale min. 33 per cento in massa

3. Gelato al latte

a. Tenore di grasso di latte min. 3 per cento in massa b. Sostanza secca sgrassata del latte min. 8 per cento in massa c. Sostanza secca totale min. 30 per cento in massa

4. Sorbetto

a. Parte di frutta dei sorbetti alla frutta – limone min. 6 per cento in massa – agrumi a eccezione del limone min. 10 per cento in massa – altri frutti min. 20 per cento in massa b. Sostanza secca totale min. 25 per cento in massa

5. Gelato all’acqua

a. Massa di grasso totale max. 3 per cento in massa b. Sostanza secca totale min. 15 per cento in massa

6. Gelato

a. Massa di grasso totale min. 3 per cento in massa b. Sostanza secca sgrassata del latte min. 8 per cento in massa c. Sostanza secca totale min. 30 per cento in massa

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

Allegato 4 (art. 32 e 33)

Requisiti del cacao in polvere

1. Cacao in polvere

a. Tenore di burro di cacao min. 20 per cento in massa1 b. Tenore di acqua max. 9 per cento in massa1

2. Cacao in polvere magro

Tenore di burro di cacao min. 8 per cento in massa1

3. Cacao in polvere zuccherato

Tenore di cacao in polvere min. 32 per cento in massa

4. Cacao in polvere magro zuccherato

Tenore di cacao in polvere magro min. 32 per cento in massa

5. Cacao in polvere zuccherato per uso domestico

Tenore di cacao in polvere min. 25 per cento in massa

6. Cacao in polvere magro zuccherato per uso domestico

Tenore di cacao in polvere magro min. 25 per cento in massa

1 riferito alla sostanza secca

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

Allegato 5 (art. 34–47)

Requisiti del cioccolato

1. Cioccolato (calcolo secondo l’art. 48)

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 35 per cento in massa b. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 14 per cento in massa c. Burro di cacao almeno 18 per cento in massa

2. Cioccolato per uso domestico (calcolo secondo l’art. 48)

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 30 per cento in massa b. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 12 per cento in massa c. Burro di cacao almeno 18 per cento in massa

3. Cioccolato al latte (calcolo secondo l’art. 48)

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 25 per cento in massa b. Sostanza secca di latte almeno 14 per cento in massa di latte intero parzialmente o comple- tamente disidratato, latte parzial- mente o completamente scremato, panna, burro o grasso di latte par- zialmente o completamente disidra- tati c. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 2,5 per cento in massa d. Grasso di latte almeno 3,5 per cento in massa e. Tenore totale di grasso (ottenuto da burro di almeno 25 per cento in massa cacao e grasso di latte)

4. Cioccolato al latte per uso domestico (calcolo secondo l’art. 48)

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 20 per cento in massa b. Sostanza secca di latte almeno 20 per cento in massa di latte intero parzialmente o comple- tamente disidratato, latte parzial- mente o completamente scremato, panna, burro o grasso di latte par- zialmente o completamente disidra- tati c. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 2,5 per cento in massa d. Grasso di latte almeno 3,5 per cento in massa e. Tenore totale di grasso (ottenuto da burro di almeno 25 per cento in massa cacao e grasso di latte)

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

5. Cioccolato al latte magro (calcolo secondo l’art. 48)

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 25 per cento in massa; in caso d’impiego di burro di cacao la percentuale di sostanza secca di cacao deve essere di almeno

10 per cento in massa

b. Sostanza secca di latte almeno 12,5 per cento in massa

6. Cioccolato alla panna (calcolo secondo l’art. 48)

Grasso di latte almeno 5,5 per cento in massa

7. Cioccolato alla doppia panna (calcolo secondo l’art. 48)

Grasso di latte almeno 10 per cento in massa

8. Granelli di cioccolato, fiocchi di cioccolato

a. Burro di cacao almeno 12 per cento in massa b. Sostanza secca di cacao totale almeno 32 per cento in massa

9. Granelli di cioccolato al latte, fiocchi di cioccolato al latte

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 20 per cento in massa b. Sostanza secca di latte totale almeno 12 per cento in massa di latte intero parzialmente o comple- tamente disidratato, latte parzial- mente o completamente scremato, panna, burro o grasso di latte par- zialmente o completamente disidra- tati c. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 2,5 per cento in massa d. Grasso di latte almeno 3,5 per cento in massa e. Tenore totale di grasso (ottenuto da burro di almeno 12 per cento in massa cacao e grasso di latte)

10. Cioccolato alle nocciole gianduia

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 32 per cento in massa (riferita alla parte di cioccolato) b. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 8 per cento in massa (riferita alla parte di cioccolato) c. Nocciole finemente macinate almeno 20 per cento in massa e al massimo 40 per cento in massa (riferito al prodotto finito)

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005

11. Cioccolato al latte e alle nocciole gianduia

a. Sostanza secca di latte totale almeno 10 per cento in massa (riferito alla parte di cioccolato) b. Nocciole finemente macinate almeno 15 per cento in massa e al massimo 40 per cento in massa (riferito al prodotto finito)

12. Cioccolato bianco (calcolo secondo l’art. 48)

a. Burro di cacao almeno 20 per cento in massa b. Sostanza secca di latte totale ottenuta dai almeno 14 per cento in massa componenti menzionati all’articolo 43 c. Grasso di latte almeno 3,5 per cento in massa

13. Cioccolato di copertura

a. Burro di cacao almeno 31 per cento in massa b. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 2,5 per cento in massa

14. Cioccolato di copertura scuro

a. Burro di cacao almeno 31 per cento in massa b. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 16 per cento in massa

15. Cioccolato di copertura al latte

Tenore di grasso almeno 31 per cento in massa

16. Cioccolato di copertura bianco

Tenore di grasso almeno 31 per cento in massa

17. Cioccolato ripieno (calcolo secondo l’art. 48)

Cioccolati menzionati agli articoli 34–38 e 41–44 almeno 25 per cento in massa

18. Pralinés (calcolo secondo l’art. 48)

Strati di cioccolati almeno 25 per cento in massa (art. 34–38 e 41–44) oppure miscele di cioccolati almeno 25 per cento in massa (art. 34–38 e 43–44)

19. Articoli di confetteria al cioccolato

Cioccolato (art. 34–38 nonché 43) oppure almeno 10 per cento in massa burro di cacao oppure almeno 10 per cento in massa cioccolato di copertura (art. 44) almeno 20 per cento in massa