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AS 2005 5953

Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5, e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione La presente ordinanza definisce gli alimenti speciali, stabilisce i requisiti a cui sono soggetti e ne disciplina la caratterizzazione speciale e la pubblicità.

Art. 2 Definizione 1 Gli alimenti speciali sono derrate alimentari destinate a un’alimentazione speciale, che in base alla loro composizione oppure allo speciale procedimento di fabbri- cazione: a. corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di persone, le quali, per motivi di salute, necessitano di un’alimentazione di altro genere; oppure b. contribuiscono a conseguire determinati effetti fisiologico-nutrizionali.

2 Sono considerati alimenti speciali:

a. gli alimenti poveri di lattosio o privi di lattosio (art. 5); b. gli alimenti poveri di sodio o di sale da cucina e molto poveri di sodio o di sale da cucina (art. 6); c. i surrogati di sale commestibile, il sale dietetico (art. 7); d. gli alimenti poveri di proteine (art. 8); e. gli alimenti privi di glutine (art. 9); f. gli alimenti a valore energetico ridotto o scarso (art. 10); g. gli alimenti a tenore ridotto di carboidrati (art. 11); h. gli alimenti privi di zucchero (art. 12); i. gli alimenti adatti per diabetici (art. 13); j. gli alimenti arricchiti di proteine (art. 14);

RS 817.022.104 1 RS 817.02; RU 2005 5451

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Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

k. gli alimenti ricchi di fibre alimentari (art. 15); l. gli alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso (art. 16); m. gli alimenti per lattanti (art. 17); n. gli alimenti di proseguimento (art. 18); o. gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemen- to per lattanti e bambini in tenera età (art. 19); p. gli alimenti per persone con elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (art. 20); q. gli alimenti contenenti estratto di malto (art. 21); r. gli integratori alimentari (art. 22); s. le bevande speciali contenenti caffeina (art. 23).

Art. 3 Requisiti 1 Gli alimenti speciali devono distinguersi nettamente dalle normali derrate alimen- tari di genere paragonabile (prodotti normali) per la loro composizione oppure per il procedimento di fabbricazione.

2 Essi possono contenere alcool soltanto se:

a. deriva dalla loro fermentazione; e se b. la quantità assorbita con un consumo conforme alla destinazione non supera

1 g per razione giornaliera.

3 Agli alimenti speciali sono applicabili per analogia i conformi requisiti a cui sono soggetti i prodotti normali, a meno che la loro particolare destinazione non esiga delle deroghe. 4 Gli alimenti speciali possono essere consegnati ai consumatori solamente precon- fezionati, a meno che non siano consumati sul posto.

Art. 4 Caratterizzazione 1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre

20052 sulla caratterizzazione delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare:

a. un cenno alle particolarità della composizione qualitativa e quantitativa oppure al particolare procedimento di fabbricazione col quale il prodotto acquista le qualità nutrizionali particolari; b. la dichiarazione del valore nutritivo secondo gli articoli 22–29 OCDerr. 2 Oltre alle indicazioni secondo il capoverso 1, può figurare la menzione «10 g di carboidrati (compresi i succedanei dello zucchero) sono contenuti in X g oppure ml».

2 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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3 Gli alimenti speciali possono essere caratterizzati con la menzione «dietetico». È fatta eccezione per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento nonché per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento.

4 Gli alimenti speciali che contengono edulcoranti devono recare, accanto alla

denominazione specifica, la menzione «con edulcorante(i)». Sui prodotti nei quali, oltre a edulcoranti, sono state aggiunte anche sorte di zuccheri, deve figurare una menzione come «con zucchero ed edulcorante(i)». 5 Gli alimenti speciali che contengono dell’aspartame (E 951) o del sale di asparta- me-acesulfame (E 962) devono recare la menzione: «contiene una fonte di fenilani- lina». 6 Sono ammesse le menzioni generali alla destinazione particolare e alle speciali caratteristiche fisiologico-nutrizionali di un alimento speciale.

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 5 Alimenti poveri di lattosio o privi di lattosio 1 Un alimento è considerato povero di lattosio quando il tenore di lattosio nel prodot- to pronto al consumo è: a. ridotto di almeno la metà rispetto all’alimento normale corrispondente; e b. al massimo di 2 g per 100 g di sostanza secca.

2 Un alimento è considerato privo di lattosio quando non contiene lattosio.

Art. 6 Alimenti poveri di sodio o di sale da cucina e molto poveri di sodio o di sale da cucina 1 Un alimento è considerato povero di sodio o povero di sale da cucina quando non contiene più di 0,12 g di sodio o di sale da cucina per 100 g di alimento pronto al consumo. 2 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati poveri di sodio o di sale da cucina quando il loro tenore di sodio o l’equivalente tenore di sale da cucina non è superiore a 0,36 g per 100 g. 3 Un alimento è considerato molto povero di sodio o molto povero di sale da cucina quando non contiene più di 0,04 g di sodio o di sale da cucina per 100 g di alimento pronto al consumo. 4 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati molto poveri di sodio o di sale da cucina quando il loro tenore di sodio o l’equivalente tenore di sale da cucina non è superiore a 0,12 g per 100 g.

5 Il tenore di sodio e di potassio dell’alimento pronto al consumo devono essere

indicati in grammi per 100 g o per 100 ml.

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Art. 7 Surrogati di sale commestibile, sale dietetico 1 Per surrogati di sale commestibile e sale dietetico s’intendono mescolanze di sol- fato di potassio e sali di potassio, magnesio, ammonio, calcio e colina di acidi orga- nici e inorganici, come gli acidi glutammico, adipico, carbonico, piruvico, lattico, citrico, malico, tartarico, acetico, cloridrico od ortofosforico.

2 Il tenore di sodio non deve superare 0,12 g per 100 g.

3 Il tenore di sodio e di potassio dell’alimento pronto al consumo devono essere

indicati in grammi per 100 g o per 100 ml.

Art. 8 Alimenti poveri di proteine Un alimento è considerato povero di proteine quando il tenore di proteine del pro- dotto pronto al consumo è: a. ridotto di almeno la metà rispetto all’alimento normale corrispondente; e b. non supera 1 g per 100 g di sostanza secca.

Art. 9 Alimenti privi di glutine 1 Sono considerati privi di glutine gli alimenti, la cui materia prima contenente glutine (frumento, segale, avena, orzo, ecc.) è stata sostituita con una materia prima per sua natura priva di glutine (mais, miglio, riso, patate, grano saraceno, soia, ecc.) oppure con una materia prima privata di glutine. 2 Il contenuto di prolamina (gliadina) non deve superare 10 mg per 100 g di sostanza secca.

Art. 10 Alimenti a valore energetico ridotto e scarso 1 Un alimento è considerato a valore energetico ridotto (ridotto in calorie) quando il valore energetico nel prodotto pronto al consumo è ridotto di almeno il 30 per cento rispetto all’alimento normale corrispondente. 2 Un alimento è considerato a valore energetico scarso (povero di calorie) quando il valore energetico: a. nel prodotto pronto al consumo, rispetto all’alimento normale, è ridotto di almeno la metà; e b. comporta per 100 g di prodotto pronto al consumo al massimo 210 kJ (50 kcal) e per le bevande e le minestre al massimo 84 kJ (20 kcal) per

100 ml.

3 La riduzione del valore energetico non deve essere ottenuta mediante la riduzione del tenore di proteine.

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Art. 11 Alimenti a tenore ridotto di carboidrati Un alimento è considerato a tenore ridotto di carboidrati quando il tenore di carbo- idrati assimilabili (compresi i succedanei dello zucchero) nel prodotto pronto al consumo è ridotto nella misura seguente rispetto all’alimento normale corrispon- dente: a. per il pane, i prodotti cotti al forno e quelli di biscotteria, nonché le paste alimentari: di almeno il 30 per cento; b. per le altre derrate alimentari; di almeno il 40 per cento.

Art. 12 Alimenti privi di zucchero

1 Un alimento è considerato privo di zucchero quando:

a. le sorte di zucchero, rispetto all’alimento normale corrispondente, sono state tralasciate ed eventualmente sostituite con edulcoranti; e b. quando il tenore di sorte di zucchero contenute naturalmente non è superiore a 1 g per 100 g di sostanza secca.

2 Un’indicazione come «preserva i denti» o «amico dei denti» è ammessa solo

quando la pertinente caratteristica è dimostrata mediante una perizia medico-den- taria.

Art. 13 Alimenti adatti per diabetici Gli alimenti adatti per diabetici devono soddisfare i seguenti requisiti: a. il tenore di grasso non deve essere superiore a quello dell’alimento normale corrispondente; b. non devono contenere i seguenti ingredienti:

1. glucosio, sciroppo di glucosio, zucchero invertito e disaccaridi,

2. maltodestrine, tranne quando sono usate come supporto e nella misura

in cui la proporzione nel prodotto pronto al consumo è al massimo di

2 per cento in massa;

c. il lattosio può essere aggiunto unicamente nella misura in cui esso è usato come supporto di edulcoranti e la mescolanza possiede un potere edulcoran- te di almeno venti volte quello dello zucchero; d. al posto delle sostanze di cui alle lettere b e c possono essere aggiunti uni- camente fruttosio, edulcoranti e polidestrosio.

Art. 14 Alimenti arricchiti di proteine 1 Un alimento è considerato arricchito di proteine quando il tenore di proteine nel prodotto pronto al consumo è aumentato di almeno il 50 per cento rispetto all’ali- mento normale corrispondente. 2 Il tenore di proteine deve essere aumentato con almeno 10 g di proteine equivalenti dal punto di vista fisiologico-nutrizionale per 100 g di sostanza secca.

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Art. 15 Alimenti ricchi di fibre alimentari

1 Un alimento è considerato ricco di fibre alimentari quando:

a. il tenore di fibre alimentari naturali o aggiunte (sostanze di zavorra) nel pro- dotto pronto al consumo è di almeno il 10 per cento in massa; e b. nella razione giornaliera sono contenuti almeno 10 g di tali fibre alimentari. 2 Per le bevande ricche di fibre alimentari è sufficiente un tenore di 10 g nella razio- ne giornaliera.

Art. 16 Alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso 1 Gli alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso sono alimenti di composizione particolare che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, sostituiscono completamente o parzialmente il fabbisogno alimentare quotidiano. 2 Gli alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso si suddividono in due categorie: a. prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera; b. prodotti sostitutivi di uno o più pasti.

3 La composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1.

4 Tutti gli elementi costitutivi di un prodotto destinato a sostituire l’intera razione giornaliera devono essere contenuti nel medesimo imballaggio.

5 Le denominazioni specifiche sono le seguenti:

a. per i prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera: «razione giornaliera per un’alimentazione mirante al controllo del peso»; b. per i prodotti sostitutivi di uno o più pasti: «pasto per un’alimentazione mirante al controllo del peso». 6 In deroga all’articolo 29 OCDerr3, il valore energetico e il tenore di proteine, carboidrati, lipidi e il tenore di ogni sale minerale e vitamina elencati nell’allegato 1 vanno indicati in quantità specifica del prodotto pronto all’uso proposto per il con- sumo. Nel caso di prodotti sostitutivi di uno o più pasti, oltre all’indicazione del tenore, l’indicazione relativa alle vitamine e ai sali minerali deve pure essere espres- sa in percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato 1. 7 Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 4 capoverso 1, l’etichettatura dei prodotti in questione deve recare le menzioni seguenti: a. se necessario, il modo d’uso corretto e una menzione sull’importanza della sua applicazione; b. se un prodotto utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante apporta una quantità di polialcoli superiore a 20 g al giorno, una menzione riguardante il rischio di effetto lassativo;

3 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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c. una menzione relativa all’importanza dell’assunzione quotidiana di una quantità sufficiente di liquidi; d. per i prodotti sostitutivi di un’intera razione giornaliera, l’indicazione che:

1. il prodotto fornisce quantità sufficienti di tutte le sostanze nutritive

essenziali per una giornata; e

2. il prodotto non può essere consumato per oltre tre settimane senza con-

sultazione medica; e. per i prodotti sostitutivi di uno o più pasti, l’indicazione relativa al fatto che avranno l’effetto desiderato solo nell’ambito di una dieta ipocalorica e che, in tale ambito, vanno integrati con altri alimenti. 8 Sono vietati riferimenti a un lasso di tempo entro il quale ci si può attendere un calo ponderale o all’entità di tale calo, nonché a una diminuzione della percezione dell’appetito o a un marcato aumento del senso di sazietà.

Art. 17 Alimenti per lattanti 1 Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate all’alimentazione speciale di lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi) durante i primi da quattro a sei mesi di vita, che sono in grado di soddisfare da sole il fabbisogno nutritivo di tale categoria di persone.

2 Agli alimenti per lattanti sono applicabili i seguenti requisiti:

a. la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2; b. sono fabbricati con le fonti proteiche menzionate nell’allegato 2 e, se del caso, con altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita è dimostrata da dati scientifici generalmente ricono- sciuti; c. devono essere osservati i divieti e le limitazioni stabiliti nell’allegato 2; d. gli alimenti per lattanti devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile; e. per la fabbricazione possono essere aggiunte unicamente le sostanze nutri- tive di cui all’allegato 3. 3 La denominazione specifica è «alimenti per lattanti». Gli alimenti per lattanti fabbricati esclusivamente con proteine del latte devono essere designati come «ali- menti lattei per lattanti». 4 Le indicazioni sull’imballaggio, l’etichetta o il prospetto allegato devono contenere le informazioni necessarie per l’impiego corretto. Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 bisogna menzionare: a. un’indicazione come «avvertimento importante», seguita da un cenno alla superiorità dell’allattamento al seno e dalla raccomandazione di usare il pro- dotto unicamente su consiglio di specialisti nel campo della medicina o dell’alimentazione oppure di altre persone competenti nella cura dei lattanti;

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b. per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, l’indicazione che il fab- bisogno totale di ferro, nella somministrazione ai lattanti di oltre 4 mesi, deve essere coperto con altre fonti complementari; c. la quantità media di tutti i sali minerali e le vitamine dell’allegato 2 ed even- tualmente di colina, inositolo, carnitina e taurina per 100 ml di preparazione pronta al consumo; d. le istruzioni per la corretta preparazione dell’alimento, nonché un avverti- mento sulle ripercussioni dannose alla salute di una preparazione inadeguata. 5 Si può rinunciare all’indicazione della parte percentuale di vitamine e di sostanze minerali della dose giornaliera raccomandata. 6 Sull’imballaggio, sull’etichetta oppure sui prospetti allegati possono essere fatte affermazioni pubblicitarie sulla particolare composizione di un alimento per lattanti unicamente nei casi contemplati dall’allegato 4 ed alle condizioni ivi fissate. 7 L’imballaggio non deve recare né immagini né testi che idealizzano il prodotto; in particolare, non devono essere raffigurati bambini.

Art. 18 Alimenti di proseguimento 1 Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari destinate all’alimentazione speciale di lattanti sani di oltre quattro mesi di vita, costituenti il principale elemento liquido dell’alimentazione progressivamente diversificata di tale categoria di perso- ne.

2 Agli alimenti di proseguimento sono applicabili i seguenti requisiti:

a. la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5; b. gli alimenti di proseguimento sono fabbricati con:

1. le fonti proteiche menzionate nell’allegato 5, e

2. se del caso, con altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimen-

tazione dei lattanti di età superiore a quattro mesi è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti; c. devono essere osservati i divieti e le limitazioni stabiliti nell’allegato 5; d. gli alimenti di proseguimento possono essere aggiunte unicamente le sostan- ze nutritive di cui all’allegato 3. 3 La denominazione specifica è «alimento di proseguimento». Un alimento di prose- guimento fabbricato esclusivamente con proteine del latte deve essere designato come «latte di proseguimento». 4 Le indicazioni sull’imballaggio, sull’etichetta o sui prospetti allegati devono forni- re le informazioni necessarie per il corretto uso del prodotto. Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 devono figurare: a. l’indicazione che l’alimento deve costituire solo parte di una nutrizione mi- sta e che esso non deve venir usato in sostituzione del latte materno durante i primi quattro mesi di vita;

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b. la quantità media di ogni sale minerale e di ogni vitamina di cui all’allegato

5 ed eventualmente di colina, inositolo, carnitina e taurina per 100 ml di pre-

parato pronto al consumo; c. le istruzioni per la corretta preparazione dell’alimento, nonché un avverti- mento sulle ripercussioni dannose alla salute di una preparazione inadeguata. 5 Oltre alle indicazioni relative al tenore in vitamine e sali minerali, possono figurare indicazioni espresse in percentuale dei valori di riferimento specificati nell’alle- gato 6, purché le quantità presenti siano pari ad almeno il 15 per cento dei valori di riferimento.

Art. 19 Alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età 1 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età sono alimenti che corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di lattanti e bambini sani in età compresa tra 4 mesi e 3 anni. 2 Non è considerato pappa di complemento il latte destinato a lattanti e bambini in tenera età.

3 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali possono essere offerti come:

a. prodotti semplici di cereali che sono o devono essere preparati con latte o altri liquidi nutrienti appropriati; b. prodotti di cereali con aggiunta di alimenti altamente proteici che sono o devono essere preparati con latte o altri liquidi privi di proteine; c. paste alimentari che possono essere consumate dopo una cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti; d. fette biscottate e biscotti che possono essere consumati direttamente o, dopo essere stati sbriciolati, con aggiunta di acqua, latte o altri liquidi adatti. 4 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità alla particolare nutrizione dei bambini secondo il capoverso 1 è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti.

5 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:

a. gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 7; b. le altre pappe di complemento devono soddisfare i requisiti di cui all’alle- gato 8; c. per la fabbricazione possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze nutritive di cui all’allegato 9. 6 Se agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e alle altre pappe di comple- mento per lattanti e bambini in tenera età sono aggiunti vitamine, sali minerali e oligoelementi, valgono le quantità massime di cui all’allegato 10.

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7 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1, le indicazioni sull’imbal- laggio, l’etichetta o il prospetto allegato devono contenere le seguenti informazioni: a. una menzione che indichi a partire da quale età è possibile usare il prodotto, tenuto conto della sua composizione, della costituzione o di altre caratteristi- che particolari; b. informazioni sul tenore (p. es. «contenente glutine») o l’assenza di glutine, se l’età raccomandata è inferiore a sei mesi; c. la quantità media dei singoli sali minerali e vitamine per i quali nell’allegato

7 (per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali) ovvero nell’allegato

8 (per le altre pappe di complemento) sono fissati tenori specifici per 100 g o

100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni por-

zione del prodotto; d. se necessario le istruzioni per la preparazione corretta e l’avvertenza di quanto sia importante seguirle. 8 Si può rinunciare all’indicazione della parte percentuale di vitamine e di sostanze minerali della dose giornaliera raccomandata. 9 Le menzioni del tenore medio delle sostanze nutritive contenute nell’allegato 9 sono permesse per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto. 10 Le menzioni di vitamine e sali minerali contenute nell’allegato 9, espresse in parte percentuale dei valori di riferimento indicati nell’allegato 6, per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sono per- messe se il tenore è superiore al 15 per cento dei valori di riferimento.

Art. 20 Alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimenti di complemento) 1 Una derrata alimentare è considerata alimento per persone con un elevato fabbiso- gno nutritivo o energetico (alimento di complemento) quando soddisfa i loro bisogni particolari di nutrizione e copre il loro ulteriore fabbisogno fisiologico-nutrizionale.

2 Si distinguono le seguenti categorie:

a. prodotti energetici; b. prodotti con un tenore definito di vitamine, sali minerali (macroelementi oppure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per le persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico; c. preparati proteici e aminoacidi; d. combinazioni dei gruppi di prodotti di cui alle lettere a–c. 3 I prodotti energetici devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 11 numero I.

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4 I prodotti con vitamine, sali minerali (macroelementi oppure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per le persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico devono tenere conto della perdita di sostanze nutritive caratteristica per queste persone. Le bevande contenenti elettroliti devono contenere i sali minerali più importanti presenti nel sudore, come sodio, potassio, calcio o magnesio. 5 Nei preparati contenenti proteine e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Le miscele devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 11 numero II.

6 I preparati combinati sono forme miste dei prodotti secondo i capoversi 3–5.

7 L’ammissibilità degli additivi e le loro quantità massime sono disciplinate negli allegati 12, 13 e 14. 8 Per rispondere ai bisogni fisiologico-nutrizionali specifici di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine può ammontare a fino al 300 per cento del tenore secondo l’allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 200 per cento, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera racco- mandata. 9 Per la fabbricazione possono essere utilizzate soltanto le sostanze nutritive elencate all’allegato 14. 10 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può autorizzare, su richiesta, ulteriori additivi. Esso verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità, la caratteriz- zazione e la pubblicità degli additivi in questione. L’articolo 4 capoversi 1 e 4 ODerr è applicabile per analogia. 11 La denominazione specifica è retta dall’articolo 3 capoverso 3 lettera a OCDerr4.

12 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1, gli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico devono comprendere: a. una descrizione della particolare idoneità allo scopo dell’alimento; b. le istruzioni per l’uso. 13 La caratterizzazione e la pubblicità degli additivi sono rette dall’allegato 12.

14 Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine alla fine del termine di conservabilità.

15 Le bevande con un’osmolarità di 250–340 mOsmol per litro possono essere

designate come isotoniche.

Art. 21 Alimenti contenenti estratti di malto 1 Gli alimenti contenenti estratto di malto servono a integrare l’alimentazione con estratto di malto. 2 Essi devono contenere almeno il 30 per cento in massa di estratto di malto, riferito alla sostanza secca, e almeno 10 g di estratto di malto nella razione giornaliera.

4 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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3 Per i prodotti destinati alla fabbricazione di bevande a base di estratto di malto che contengono latte e che devono essere mescolati con acqua, il tenore minimo di estratto di malto si riferisce alla sostanza secca senza i componenti del latte. 4 Gli alimenti contenenti estratto di malto possono contenere le vitamine e i sali minerali menzionati nell’allegato 13 nelle quantità ivi descritte. 5 Per la fabbricazione possono essere utilizzate soltanto le sostanze nutritive elencate all’allegato 14. 6 Nel caso degli alimenti contenenti estratti di malto, la razione giornaliera deve essere indicata sull’imballaggio o sull’etichetta.

Art. 22 Integratori alimentari 1 Gli integratori alimentari sono prodotti che contengono vitamine,sali minerali o altre sostanze in forma concentrata e servono a integrare alimentiche già contengono tali sostanze. 2 Essi sono offerti al consumo sotto forma di capsule, pastiglie, liquidi o polveri.

3 Essi possono contenere soltanto le vitamine, i sali minerali e le altre sostanze menzionati nell’allegato 13. 4 La razione giornaliera raccomandata deve contenere almeno il 30 per cento della dose giornaliera ammessa per gli adulti secondo l’allegato 13. Questo vale indipen- dentemente dal fatto che le vitamine, i sali minerali e le altre sostanze siano stati aggiunti direttamente o provengano da ingredienti che li contengono naturalmente.

5 Per rispondere al fabbisogno fisiologico-nutrizionale specifico di determinati

gruppi di popolazione, il tenore di vitamine può raggiungere il 300 per cento di quanto indicato nell’allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdo- saggio fino al 200 per cento, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera raccomandata. 6 Per la fabbricazione possono essere utilizzate soltanto le sostanze nutritive elencate all’allegato 14. 7 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1, gli integratori alimentari devono presentare: a. una menzione secondo cui il prodotto in oggetto è un integratore alimentare, b. una menzione secondo cui il prodotto in oggetto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, c. negli integratori alimentari contenenti selenio, una menzione secondo cui la dose giornaliera raccomandata di 50 µg di selenio non deve essere superata. 8 In deroga agli articoli 26 capoverso 4 e 29 capoverso 3 OCDerr5, per gli integratori alimentari devono essere indicati, per una razione giornaliera, il valore energetico e il tenore di sostanze nutritive o componenti di sostanze nutritive, come pure le percentuali della dose giornaliera raccomandata.

5 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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9 Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine alla fine del termine di conservabilità.

Art. 23 Bevande speciali contenenti caffeina 1 Le bevande speciali contenenti caffeina sono bevande analcoliche con le caratteri- stiche seguenti: a. presentano un valore energetico di almeno 190 kJ o di 45 kcal per 100 ml. L’energia proviene soprattutto da carboidrati; b. presentano un tenore di caffeina superiore a 25 mg per 100 ml. 2 L’aggiunta di taurina, gamma lattone dell’acido glucuronico, inositolo, vitamine, sali minerali e anidride carbonica è permessa.

3 Valgono le quantità massime di cui all’allegato 15.

4 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1, le bevande speciali conte- nenti caffeina devono presentare: a. una menzione che, a causa del maggiore contenuto di caffeina, le bevande dovrebbero essere consumate soltanto in quantità limitate e che non sono adatte a bambini, donne incinte e persone sensibili alla caffeina; b. nelle bevande che contengono oltre 2 g di anidride carbonica per litro, una menzione come «contenente anidride carbonica» accanto alla denominazio- ne specifica; c. la menzione «non mescolare con alcol»; d. il tenore di caffeina, taurina e gamma lattone dell’acido glucuronico in mg per 100 ml oppure la loro parte percentuale. 5 Per quanto concerne le bevande speciali contenenti caffeina è permessa la denomi- nazione «energy drink». 6 Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine alla fine del termine di conservabilità.

Sezione 3: Adeguamento degli allegati

Art. 24 L’UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

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Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 25 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Allegato 1 (art. 16 cpv. 3 e 6)

Requisiti della composizione di alimenti destinati al controllo del peso

Osservazione: i dati si riferiscono a prodotti pronti al consumo, distribuiti come tali o pronti alla preparazione secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Valore energetico

11 Il valore energetico dei prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera

(art. 16 cpv. 2 lett. a) dovrebbe essere compreso tra 3360 kJ (800 kcal) e

5040 kJ (1200 kcal) per razione giornaliera.

12 Il valore energetico dei prodotti sostitutivi di uno o più pasti (art. 16 cpv. 2 lett. b) dovrebbe essere compreso tra 840 kJ (200 kcal) e 1680 kJ (400 kcal) per pasto.

2 Proteine

21 Il valore energetico dei prodotti per un’alimentazione mirante al controllo

del peso deve provenire almeno per il 25 per cento e al massimo per il 50 per cento da proteine. In nessun caso i prodotti sostitutivi di uno più pasti devo- no contenere più di 125 g di proteine.

22 Le prescrizioni al numero 21 si riferiscono a proteine il cui indice chimico

corrisponde a quello delle seguenti proteine di riferimento della FAO/OMS (1985).

Proteina di riferimento6 g/100 g di proteina

Cistina + metionina 1,7 Istidina 1,6 Isoleucina 1,3 Leucina 1,9 Lisina 1,6 Fenilalanina + tirosina 1,9 Treonina 0,9 Triptofano 0,5 Valina 1,3

6 Organizzazione mondiale della sanità. Energy and protein requirements (valore energetico ed esigenze proteiche). Rapporto di una seduta comune FAO/OMS/UNU. Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità, 1985 (WHO Technical Report Series: 724).

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Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

23 Se l’indice chimico si situa al di sotto del 100 per cento dell’indice della

proteina di riferimento, il tenore proteico minimo va aumentato di conse- guenza. L’indice chimico della proteina deve in ogni caso corrispondere ad almeno l’80 per cento dell’indice della proteina di riferimento.

24 L’indice chimico è il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoaci-

do essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido cor- rispondente della proteina di riferimento.

25 In ogni caso, l’aggiunta di aminoacidi è permessa soltanto per il migliora-

mento del valore nutritivo della proteina e soltanto nella quantità strettamen- te necessaria.

3 Grassi

31 Il valore energetico dei grassi non può superare il 30 per cento del valore

energetico totale del prodotto. 32 I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono contenere almeno

45 g di acido linoleico (sotto forma di gliceridi).

33 I prodotti sostitutivi di uno o più pasti devono contenere almeno 1 g di acido linoleico (sotto forma di gliceridi).

4 Fibre alimentari

I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono contenere tra 10 g e 30 g di fibre alimentari per razione quotidiana.

5 Vitamine e sali minerali

51 I prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera devono fornire almeno il

100 per cento delle quantità di vitamine e sali minerali indicate nella tabella

seguente. 52 I prodotti sostitutivi di uno o più pasti devono fornire, per ogni pasto, alme- no il 30 per cento delle quantità di vitamine e di sali minerali indicate nella tabella seguente; inoltre tali prodotti devono contenere almeno 500 mg di potassio per ogni pasto.

Vitamina A (μg equivalente retinolo) 700 Vitamina D (μg) 5 Vitamina E (mg equivalente tocoferolo) 10 Vitamina C (mg) 45 Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 1,1 Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 1,6 Niacina (mg equivalente nicotinamide) 18

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Vitamina B6 (mg) 1,5 Acido folico/folacina (μg) 200 Vitamina B12 (μg) 1,4 Biotina (μg) 15 Acido pantotenico (mg) 3 Calcio (mg) 700 Fosforo (mg) 550 Potassio (mg) 3100 Ferro (mg) 16 Zinco (mg) 9,5 Rame (mg) 1,1 Iodio (μg) 130 Selenio (μg) 55 Sodio (mg) 575 Magnesio (mg) 150 Manganese (mg) 1

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Allegato 2 (art. 17 cpv. 2 lett. a, b e c)

Requisiti della composizione di alimenti per lattanti

Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Energia

almeno al massimo

250 kJ 315 kJ

(60 kcal/100 ml) (75 kcal/100 ml)

2 Proteine

21 Definizioni

Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38 per le proteine di latte. Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25 per le proteine di soia, gli isolati di proteine di soia e gli idrolizzati parziali di proteine. L’indice chimico è il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoaci- do essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido cor- rispondente della proteina di riferimento.

22 Alimenti per lattanti a base di proteine di latte

almeno al massimo 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A parità di valore energetico, l’alimento deve contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno, secondo il n. 26); in questo calcolo è tuttavia pos- sibile sommare i tenori di metionina e cistina.

23 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati parziali di proteine

almeno al massimo 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A parità di valore energetico, l’alimento deve contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento (latte materno, secondo il n. 26); in questo calcolo è tuttavia pos- sibile sommare i tenori di metionina e cistina.

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Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Il rapporto di rendimento proteico (protein efficiency ratio, PER) e l’utiliz- zazione proteica netta (net protein utilisation, NPU) devono essere almeno uguali a quelli della caseina. Il tenore di taurina e di L-carnitina non devono essere inferiori rispet- tivamente a 10 μmol/100 kJ (42 μmol/100 kcal) e 1,8 μmol/100 kJ (7,5 μmol/100 kcal). 24 Alimenti per lattanti a base di proteine di soia o isolati di proteine di soia, soli o associati a proteine di latte almeno al massimo 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Nel caso di alimenti per lattanti a base di proteine di soia disponibili sole o associate a proteine di latte devono essere utilizzati soltanto isolati di protei- ne di soia. L’indice chimico non è inferiore all’80 per cento in massa di quello della proteina di riferimento (latte materno, secondo il n. 26). A parità di valore energetico, l’alimento deve contenere una quantità dispo- nibile di metionina almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno, secondo il n. 26). Il tenore di L-carnitina non deve essere inferiore a 1,8 μmol/100 kJ (7,5 μmol/100 kcal).

25 In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di

migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.

26 I tenori in aminoacidi delle proteine del latte materno sono i seguenti (in

g/100g di proteina)7: Arginina 3,8 Cistina 1,3 Istidina 2,5 Isoleucina 4,0 Leucina 8,5 Lisina 6,7 Metionina 1,6 Fenilanina 3,4 Treonina 4,4 Triptofano 1,7 Tirosina 3,2 Valina 4,5

7 Tenore in acidi amminici delle derrate alimentari e dati biologici sulle proteine. Studi della FAO sulla nutrizione, n. 24, Roma 1970, art. 375 e 383.

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Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

27 I tenori in aminoacidi essenziali e semiessenziali del latte materno sono i

seguenti: mg/100 kJ mg/100 kcal

Arginino 16 69 Cistina 6 24 Istidina 11 45 Isoleucina 17 72 Leucina 37 156 Lisina 29 122 Metionina 7 29 Fenilanina 15 62 Treonina 19 80 Triptofano 7 30 Tiroxina 14 59 Valina 19 80

3 Lipidi

Almeno al massimo 1,05 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal)

31 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:

– olio di sesamo – olio di semi di cotone

32 Acido laurinico

Almeno al massimo – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale

33 Acido miristinico

Almeno al massimo – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale

34 Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)

Almeno al massimo

70 mg/100 kJ 285 mg/100 kJ

(300 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal)

35 Il tenore di acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ

(50 mg/100 kcal). Il rapporto acido linoleico/acido alfalinoleico non deve essere inferiore a

5 né superiore a 15.

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36 Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 4 per cento del

tenore di grassi totale. 37 Il tenore di acido erucico non deve superare l’1 per cento del tenore di grassi totale.

38 È permessa l’aggiunta di acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di

carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro parte rispetto al tenore di grassi tota- le non deve superare:

381 1 per cento per gli acidi grassi-n-3 polinsaturi a lunga catena;

382 2 per cento per gli acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena

(1 per cento per gli acidi arachidonici).

39 Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a

quello dell’acido docosaexaenico (22:6 n-3).

4 Carboidrati (Glucidi)

Almeno al massimo 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)

41 Possono essere usati solo i seguenti carboidrati:

– lattosio – maltosio – saccarosio – maltodestrine – sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato – amido precotto (per natura senza glutine) – amido gelatinizzato (per natura senza glutine)

42 Lattosio

Almeno al massimo 0,85 g/100 kJ – (3,5 g/100 kcal) – Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di pro- teine totale.

43 Saccarosio

Almeno al massimo – 20 per cento in massa del tenore di carboidrati totale

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44 Amido precotto e/o amido gelatinizzato

Almeno al massimo – 2 g/100 ml e 30 per cento in massa del tenore di carboidrati totale

5 Sali minerali

51 Alimenti a base di proteine di latte

per 100 kJ per 100 kcal

almeno al massimo Almeno al massimo

Sodio (mg) 5 14 20 60 Potassio (mg) 15 35 60 145 Cloro (mg) 12 29 50 125 Calcio (mg) 12 – 50 – Fosforo (mg) 6 22 25 90 Magnesio (mg) 1,2 3,6 5 15 Ferro (mg)8 0,12 0,36 0,5 1,5 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Rame (μg) 4,8 19 20 80 Iodio (μg) 1,2 – 5 – Selenio (μg)9 – 0,7 – 3

Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,0.

52 Alimenti a base di proteine di soia, da sole o unitamente a proteine di latte

Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 51. Sono esclusi il ferro e lo zinco, per i quali si applicano i requisiti seguenti: per 100 kJ per 100 kcal

almeno al massimo Almeno al massimo

Ferro (mg) 0,25 0,5 1 2 Zinco (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4

8 I valori limite valgono per gli alimenti arricchiti con ferro.

9 I valori limite valgono per gli alimenti con aggiunta di selenio.

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6 Vitamine

per 100 kJ per 100 kcal

almeno al massimo Almeno al massimo

Vitamina A (μg-ER)10 14 43 60 180 Vitamina D (μg)11 0,25 0,65 1 2,5 Vitamina B1 (Tiamina) (μg) 10 – 40 – Vitamina B2 (Riboflavina) 14 – 60 – (μg) Niacina (mg-NE)12 0,2 – 0,8 – Acido pantotenico (μg) 70 – 300 – Vitamina B6 (μg) 9 – 35 – Biotina (μg) 0,4 – 1,5 – Acido folico (μg) 1 – 4 – Vitamina B12 (μg) 0,025 – 0,1 – Vitamina C (mg) 1,9 – 8 – Vitamina K (μg) 1 – 4 – Vitamina E (mg-α-ET)13 0,5/g – 0,5/g – 0,5/g di acidi 0,5/g di acidi polinsaturi, polinsaturi, espressi come espressi come acido linolei- acido linolei- co, ma in co ma in nessun caso nessun caso meno di meno di 0,1 mg/ 0,5 mg/

100 kJ 100 kcal

disponibili disponibili

7 È permesso utilizzare i seguenti nucleotidi

al massimo14 al massimo15

Mg/100 kJ mg/100 kcal

citidina-5’ monofosfato 0,60 2,50 uridina-5’ monofosfato 0,42 1,75 adenosina-5’ monofosfato 0,36 1,50 guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 inosina-5’ monofosfato 0,24 1,00

10 ER=equivalente retinolo, tutti trans.

11 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 U.I. di vitamina D.

12 EN = equivalente niacina = mg acido nicotinico + mg triptofano/60.

13 α-ET = equivalente d-α-tocoferolo.

14 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ

(5 mg/100 kcal).

15 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ

(5 mg/100 kcal).

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Allegato 3 (art. 17 cpv. 2 lett. e nonché art. 18 cpv. 2 lett. d)

Sostanze nutritive ammesse negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento

1. Vitamine

Vitamina Preparato vitaminico

Vitamina A Acetato di retinale Palmitato di retinale Beta-carotene Retinolo Vitamina D Vitamina D 2 (Ergocalciferolo) Vitamina D 3 (Colecalciferolo) Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio Niacina Nicotinamide Acido nicotinico Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5’-fosfato Folati Acido folico Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo (Pantotenolo) Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-Biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Acido 6-palmitoil-L-ascorbico (Palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio Vitamina E D-alfa-Tocoferolo DL-alfa-Tocoferolo D-alfa-Tocoferilacetato DL-alfa-Tocoferilacetato Vitamina K Fillochinone (Fitomenadione)

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2. Sali minerali

Minerale Sali ammessi

Calcio (Ca) Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato di calcio Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ortofosfato di calcio Idrossido di calcio Magnesio (Mg) Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Ortofosfato di magnesio Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Citrato di magnesio Ferro (Fe) Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico ammoniacale Fumarato ferroso Difosfato ferrino Rame (Cu) Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Iodio (I) Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio Zinco (Zn) Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco

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Minerale Sali ammessi

Manganese (Mn) Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di manganese Gluconato di manganese Sodio (Na) Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Ortofosfato di sodio Idrossido di sodio Potassio (K) Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Lattato di potassio Ortofosfato di potassio Idrossido di potassio Selenio (Se) Seleniato di sodio Seleniuro di sodio

3 Aminoacidi e altri composti azotati

L-Arginina e il suo cloridrato L-Cistina e il suo cloridrato L-Istidina e il suo cloridrato L-Isoleucina e il suo cloridrato L-Leucina e il suo cloridrato L-Lisina e il suo cloridrato L-Cisteina e il suo cloridrato L-Metionina L-Fenilalanina L-Treonina L-Triptofano L-Tirosina

5978

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L-Valina L-Carnitina e il suo cloridrato Taurina Citidina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Uridina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Adenosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Guanosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Inosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio

4 Altre sostanze

Colina Cloruro di colina Citrato di colina Tartrato di colina Inositolo

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Allegato 4 (art. 17 cpv. 6)

Criteri per la composizione di alimenti per lattanti e di proseguimento che giustificano un’indicazione pubblicitaria corrispondente

Indicazione pubblicitaria Condizioni che giustificano l’indicazione pubblicitaria

1. Proteina «adattata» Il tenore di proteina è inferiore a 0,6 g/100 kJ

2,5 g/100 kcal) e il rapporto proteine di siero del latte/caseina non è inferiore ad 1,0.

2. Basso tenore di sodio Il tenore di sodio è inferiore a 9 mg/100 kJ

(39 mg/100 kcal).

3. Senza saccarosio Assenza di saccarosio.

4. Unicamente lattosio Il lattosio è l’unico glucide presente.

5. Senza lattosio Assenza di lattosio16.

6. Arricchito con ferro Aggiunta di ferro.

7. Riduzione del rischio di allergie a. Gli alimenti per lattanti devono soddisfare alle proteine del latte. In questo le disposizioni dell’Allegato 2, numero 22 contesto possono essere utilizzati dell’ordinanza sugli alimenti speciali. concetti che si riferiscono a La quantità di proteina che provoca la rea- termini come ipoallergico e zione immunitaria deve essere provata ipoantigenico. mediante metodi di misura generalmente accettati e può costituire al massimo l’1 per cento delle sostanze azotate contenute nell’alimento. b. Nella descrizione occorre dichiarare che i lattanti che fossero allergici alle proteine intatte di cui l’alimento è composto non devono consumare quest’ultimo, a meno che test clinici general-mente riconosciuti non abbiano dimostrato la tollerabilità dell’alimento per lattanti in almeno il

90 per cento dei casi (intervallo di

confidenza 95 per cento) di lattanti iper- sensibili alla proteina che compone l’idrolizzato.

16 Se determinata con un metodo i cui limiti di rilevazione verranno stabiliti più tardi.

5980

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Indicazione pubblicitaria Condizioni che giustificano l’indicazione pubblicitaria

c. Sugli animali, l’alimento per lattanti non dovrebbe provocare sensibilizzazione alcuna nei confronti delle proteine intatte di cui è costituito. d. A riprova delle presunte caratteristiche vanno presentati dati oggettivi e scientifi- camente validi.

5981

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Allegato 5 (art. 18 cpv. 2 lett. a, b e c)

Requisiti della composizione degli alimenti di proseguimento

Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Energia

Almeno al massimo

250 kJ/100 ml 335 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml)

2 Proteine

Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38 per le proteine del latte Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25 per le proteine di soia Almeno al massimo 0,5 g/100 kJ 1 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) L’indice chimico delle proteine presenti non è inferiore all’80 per cento in massa di quello della proteina di riferimento (caseina o latte materno), i cui tenori in aminoacidi sono i seguenti (g/100g di proteina)17:

Caseina Latte materno

Arginina 3,7 3,8 Cistina 0,3 1,3 Istidina 2,9 2,5 Isoleucina 5,4 4,0 Leucina 9,5 8,5 Lisina 8,1 6,7 Metionina 2,8 1,6 Fenilalanina 5,2 3,4 Treonina 4,7 4,4 Triptofano 1,6 1,7 Tirosina 5,8 3,2 Valina 6,7 4,5

17 Tenore in acidi amminici delle derrate alimentari e dati biologici sulle proteine. Studi della FAO sulla nutrizione, n. 14, Roma 1970, art. 375 e 383.

5982

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

L’indice chimico è il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoaci- do essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido cor- rispondente della proteina di riferimento. Per gli alimenti di proseguimento a base di proteine di soia, sole o unitamen- te a proteine del latte, possono essere impiegati solo isolati di proteine di soia. Per migliorare il valore nutritivo delle proteine impiegate, agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti aminoacidi, nella proporzione neces- saria a tal fine. A parità di valore energetico, l’alimento pronto deve contenere una quantità disponibile di metionina pari a quella del latte materno (all. 2, n. 27).

3 Lipidi

Almeno al massimo 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal)

31 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:

– olio di sesamo – olio di semi di cotone

32 Acido laurico

Almeno al massimo – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale

33 Acido miristico

Almeno al massimo – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale

34 Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)

Almeno al massimo

70 mg/100 kJ –

(300 mg/100 kcal) Questo valore minimo si applica soltanto al latte di proseguimento con aggiunta di olio vegetale.

35 Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 4 per cento del

tenore di grassi totale. 36 Il tenore di acido erucico non deve essere superiore all’1 per cento del tenore di grassi totale.

5983

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4 Carboidrati (Glucidi)

Almeno al massimo 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)

41 L’impiego di ingredienti contenenti glutine è vietato.

42 Lattosio

Almeno al massimo 0,45 g/100 kJ – (1,8 g/100 kcal) La disposizione non si applica agli alimenti di proseguimento nei quali la parte di proteine di soia rappresenta più del 50 per cento in massa del tenore totale di proteine.

43 Saccarosio, fruttosio, miele

Almeno al massimo – singolarmente o in totale: 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati.

5 Sali minerali

51 Ferro, iodio

per 100 kJ per 100 kcal

almeno al massimo almeno al massimo

Ferro (mg) 0,25 0,5 1 2 Iodio (μg) 1,2 – 5 –

52 Zinco

521 Alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte

Almeno al massimo 0,12 mg/100 kJ – (0,5 mg/100 kcal)

522 Alimenti di proseguimento contenenti proteine di soia, pure o miste a latte

Almeno al massimo 0,18 mg/100 kJ – (0,75 mg/100 kcal)

5984

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

53 Altri sali minerali

Il loro tenore deve corrispondere almeno ai valori normalmente riscontrati nel latte, ridotto, eventualmente, nella stessa proporzione del tenore di pro- teine degli alimenti di proseguimento rispetto al tenore del latte. Fungono da riferimento i seguenti tenori di sali minerali:

per 100 g di componenti per g di proteina solidi privi di grasso

Sodio (mg) 550 15 Potassio (mg) 1680 43 Cloruro (mg) 1050 28 Calcio (mg) 1350 35 Fosforo (mg) 1070 28 Magnesio (mg) 135 3,5 Rame (μg) 225 6

54 Il rapporto calcio/fosforo non deve superare 2,0.

6 Vitamine

per 100 kJ per 100 kcal

almeno al massimo almeno al massimo

Vitamina A (μg-ER)18 14 43 60 180 Vitamina D (μg)19 0,25 0,75 1 3 Vitamina C (mg) 1,9 – 8 – Vitamina E (mg-α-ET)20 0,5/g – 0,5/g – di acidi grassi di acidi grassi polinsaturi, polinsaturi, espressi come espressi come acido linolei- acido linolei- co, ma in co, ma in nessun caso nessun caso meno di meno di 0,1 mg/ 0,5 mg/

100 kJ 100 kcal

disponibili disponibili

18 ER = equivalente retinolo, tutti trans.

19 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 UI di vitamina D.

20 α-ET = d-α-equivalente tocoferolo.

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Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

7 È permesso utilizzare i seguenti nucleotidi:

al massimo21 al massimo22

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)

citidina-5’ monofosfato 0,60 2,50 uridina-5’ monofosfato 0,42 1,75 adenosina-5’ monofosfato 0,36 1,50 guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 inosina-5’ monofosfato 0,24 1,00

21 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ

(5 mg/100 kcal).

22 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ

(5 mg/100 kcal).

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Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Allegato 6 (art. 18 cpv. 5 ed art. 19 cpv. 10)

Valori di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e bambini in tenera età

Sostanza nutritiva Valore di riferimento

Vitamina A (μg) 400 Vitamina D (μg) 10 Vitamina C (mg) 25 Vitamina B1 (tiamina) (mg) 0,5 Vitamina B2 (riboflavina) (mg) 0,8 Equivalente della niacina (mg) 9 Vitamina B6 (mg) 0,7 Folato (μg) 100 Vitamina B12 (μg) 0,7 Calcio (mg) 400 Ferro (mg) 6 Zinco (mg) 4 Iodio (μg) 70 Selenio (μg) 10 Rame (mg) 0,4

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Allegato 7 (art. 19 cpv. 5 lett. a e cpv. 7 lett. c)

Requisiti della composizione degli alimenti per lo svezzamento a base di cereali per lattanti e bambini in tenera età

Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegna- to ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Tenore di cereali

Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali sono fabbricati principalmente con uno o più prodotti di cereali o di fecola macinati. La quantità di prodotti di cereali e di fecola non deve essere inferiore al 25 per cento in massa (peso secco) della misce- la finale.

2 Proteine

21 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere b e d, il tenore di

proteine non deve superare 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 22 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b il tenore di proteina aggiunta non deve superare 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 23 I biscotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera d, fabbricati aggiungendo una derrata alimentare a elevato tenore di proteine e offerti come tali, devo- no presentare un tenore di proteina aggiunta di almeno 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

24 L’indice chimico della proteina aggiunta deve essere pari almeno all’80 per

cento di quello della proteina di riferimento caseina (n. 25) oppure il rappor- to di rendimento proteico (PER) nella miscela deve essere pari almeno al

70 per cento di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi si possono

aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo della miscela proteica e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

5988

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25 Composizione degli aminoacidi nella caseina

(g per 100 g di proteina)

Arginina 3,7 Cistina 0,3 Istidina 2,9 Isoleucina 5,4 Leucina 9,5 Lisina 8,1 Metionina 2,8 Fenilalanina 5,2 Treonina 4,7 Triptofano 1,6 Tirosina 5,8 Valina 6,7

3 Carboidrati

31 Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a e d sono aggiunti

saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 32 Se ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b sono aggiunti sacca- rosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboi- drati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4 Grassi

41 Nei prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a e d, il tenore di grasso non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

42 I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b possono presentare un

tenore di grasso di 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal) al massimo. Se il tenore di grasso supera 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal): a. il tenore di acido laurico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso; b. il tenore di acido miristico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso; c. il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) deve raggiungere un valore compreso tra 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e

285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).

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5 Sali minerali

51 Sodio

a. I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali unicamente a scopo tecnologico. b. Il tenore di sodio negli alimenti per lo svezzamento a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

52 Calcio

a. I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). b. I prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera d fabbricati utiliz- zando latte (biscotti al latte) e offerti come tali devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6 Vitamine

61 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali devono presentare un

tenore di tiamina pari almeno a 12,5 μg/100 kJ (50 μg/100 kcal). 62 Per i prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera b si applicano i tenori seguenti:

per 100 kJ per 100 kcal

almeno al massimo almeno al massimo

Vitamina A (μg RE)[1] 14 43 60 180 Vitamina D (μg)[2] 0,25 0,75 1 3 [1] ER = equivalente retinolo, tutti trans. [2] Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 U.I. di vitamina D.

63 I valori massimi riportati si applicano anche quando le vitamine A o D sono

aggiunte ad altri alimenti per lo svezzamento a base di cereali.

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Allegato 8 (art. 19 cpv. 5 lett. b e cpv. 7 lett. c)

Requisiti della composizione di altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età

Osservazione: i requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegna- to ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del fabbricante.

1 Proteine

11 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di protei- ne sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto: a. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 40 per cento in massa del prodotto totale; b. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche; c. il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 1,7 g/100 kJ (7g/100 kcal). 12 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di protei- ne appaiono al primo posto nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia pre- sentato come pasto: a. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 10 per cento in massa del prodotto totale; b. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche; c. il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal). 13 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di protei- ne appaiono nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, ma non al primo posto, indipendentemente dal fatto che il prodot- to sia presentato come pasto: a. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno l’8 per cento in massa del prodotto totale; b. la parte menzionata di queste proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche; c. il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal); d. il tenore totale di proteine di ogni tipo presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

5991

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

14 Se il formaggio è menzionato assieme ad altri ingredienti nella denomina-

zione di un prodotto non dolce, il tenore di proteine provenienti da prodotti di latte non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) e il tenore di proteine provenienti da ogni fonte presenti nel prodotto non deve essere infe- riore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal), indipendentemente dal fatto che il pro- dotto sia presentato come pasto. 15 Se il prodotto è definito come pasto sull’etichetta, ma la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine non sono menzionati nel- la denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto prove- nienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

16 I requisiti menzionati nei numeri 11–15 non sono applicabili alle salse

presentate come contorno a un pasto.

17 I dolci nella cui denominazione di vendita sono indicati prodotti di latte

come primo o unico ingrediente devono contenere almeno 2,2 g di proteine del latte/100 kcal. A tutti gli altri dolci non sono applicabili i requisiti men- zionati nei numeri 11–15.

18 L’aggiunta di aminoacidi è permessa esclusivamente allo scopo di migliora-

re il valore nutritivo delle proteine presenti e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

2 Carboidrati

Il tenore di carboidrati presenti nei succhi e nel nettare di frutta e verdura, nelle preparazioni a base solo di frutta, nei dessert o nei budini non può esse- re superiore ai seguenti valori: a. 10 g/100 ml per i succhi e le bevande di verdura a base di succo di ver- dura; b. 15 g/100 ml per i succhi o il nettare di frutta e le bevande fabbricate su tale base; c. 20 g/100 g per le preparazioni a base solo di frutta; d. 25 g/100 g per i dessert e i budini; e. 5 g/100 g per le altre bevande che non sono a base di latte.

3 Grassi

31 Se nei prodotti di cui al numero 11 carne o formaggio sono gli unici ingre-

dienti menzionati nella denominazione del prodotto o se sono al primo posto, il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). 32 In tutti gli altri prodotti il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte contenuto nel prodotto non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

5992

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

4 Sodio

41 Il tenore di sodio nel prodotto finito non deve superare 48 mg/100 kJ

(200 mg/100 kcal) oppure 200 mg/100 g. Se però il formaggio è l’unico ingrediente menzionato nella denominazione del prodotto, il tenore di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

42 Alle preparazioni di frutta, ai dessert e ai budini non si possono aggiungere

sali di sodio fuorché per scopi tecnologici.

5 Vitamine

51 Vitamina C

Nel succo di frutta, nel nettare di frutta e nel succo di verdura il tenore di vitamina C del prodotto finito non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) oppure a 25 mg/100 g.

52 Vitamina A

Nel succo di verdura il tenore di vitamina A del prodotto finito non deve essere inferiore a 25 μg ER/100 kJ (100 μg ER/100 kcal)23. La vitamina A non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.

53 Vitamina D

La vitamina D non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.

23 ER = equivalente retinolo, tutti trans.

5993

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Allegato 9 (art. 19 cpv. 5 lett. c, cpv. 9 e 10)

Sostanze nutritive ammesse per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età

1. Vitamine

Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene

Vitamina D Vitamina D2 (= ergocalciferolo) Vitamina D3 (= colecalciferolo)

Vitamina B1 (tiamina) Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato

Vitamina B2 (riboflavina) Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio

Niacina Nicotinamide Acido nicotinico

Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5-fosfato Dipalmitato di piridossina

Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo

Folato Acido folico

5994

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Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina

Biotina D-Biotina

Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Acido 6-palmitoil-L-ascorbico (L-palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio

Vitamina K Fillochinone (fitomenadione)

Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato

2. Aminoacidi

L-arginina e il suo cloridrato L-cistina e il suo cloridrato L-istidina e il suo cloridrato L-isoleucina e il suo cloridrato L-leucina e il suo cloridrato L-lisina e il suo cloridrato L-cisteina e il suo cloridrato L-metionina L-fenilalanina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina

5995

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3. Sali minerali (macroelementi e oligoelementi)

Calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato di calcio Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ossido di calcio Idrossido di calcio Ortofosfato di calcio

Magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Citrato di magnesio Gluconato di magnesio Ossido di magnesio Idrossido di magnesio Ortofosfato di magnesio Solfato di magnesio Lattato di magnesio Glicerofosfato di magnesio

Potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Lattato di potassio Glicerofosfato di potassio

Ferro Citrato ferroso (II) Citrato ferrico (III) ammoniacale Gluconato ferroso (II) Lattato ferroso (II) Solfato ferroso (II) Fumarato ferroso (II) Difosfato ferrico (III) (pirofosfato ferrico) Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto) Saccarato ferrico (III) Difosfato ferrico di sodio Carbonato ferroso (II)

5996

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Rame Complesso rame-lisina Carbonato rameico (II) Citrato rameico (II) Gluconato rameico (II) Solfato rameico (II)

Zinco Acetato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Ossido di zinco Gluconato di zinco

Manganese Carbonato di manganese (II) Cloruro di manganese (II) Citrato di manganese (II) Gluconato di manganese (II) Solfato di manganese (II) Glicerofosfato di manganese (II)

Iodio Ioduro di sodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Iodato di sodio

4. Altre sostanze

Colina Cloruro di colina Citrato di colina Bitartrato di colina Inositolo L-carnitina L-cloridrato di carnitina

5997

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Allegato 10 (art. 19 cpv. 6)

Quantità massime di vitamine, sali minerali e oligoelementi aggiunti ad alimenti per lo svezzamento a base di cereali e ad altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età

Osservazione: i requisiti delle sostanze nutritive si riferiscono al prodotto consegna- to ai consumatori pronto al consumo o preparato pronto al consumo in base alle istruzioni del fabbricante. Fanno eccezione potassio e calcio, nel cui caso i requisiti si riferiscono al prodotto destinato alla consegna ai consumatori.

Sostanza nutritiva Valore massimo per 100 kcal

Vitamina A (μg ER) 180[1] Vitamina D (μg) 3[1] Vitamina E (mg α-ET) 3 Vitamina C (mg) 12,5/25[2]/125[3] Vitamina B1 (tiamina) (mg) 0,25/0,5[4] Vitamina B2 (riboflavina) (mg) 0,4 Niacina (mg NE) 4,5 Vitamina B6 (mg) 0,35 Acido folico (μg) 50 Vitamina B12 (μg) 0,35 Acido pantotenico (mg) 1,5 Biotina (μg) 10 Potassio (mg) 160 Calcio (mg) 80/180[5]/100[6] Magnesio (mg) 40 Ferro (mg) 3 Zinco (mg) 2 Rame (μg) 40 Iodio (μg) 35 Manganese (mg) 0,6 [1] In conformità con le disposizioni degli allegati 5 e 6. [2] Valore massimo applicabile ai prodotti arricchiti di ferro. [3] Valore massimo applicabile ai piatti a base di frutta, succhi e nettari di frutta e succhi di verdura. [4] Valore massimo applicabile alle derrate alimentari a base di cereali trasformate. [5] Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a e b. [6] Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettera d.

5998

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Allegato 11 (art. 20 cpv. 3 e 5)

Requisiti dei prodotti energetici e dei preparati contenenti pro- teine e aminoacidi

I. Requisiti dei prodotti energetici

1. Prodotti ricchi di carboidrati

a. Carboidrati varie sorte di zuccheri o prodotti di de- gradazione dell’amido diversamente riassorbibili b. Fonte di energia almeno l’80 per cento da carboidrati c. Energia da carboidrati al massimo il 50 per cento da saccarosio d. Tenore energetico almeno 300 kJ (70 kcal) per 100 ml ovvero 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca (riferita al prodotto pronto al consumo)

2. Prodotti ricchi di energia

a. Tenore energetico almeno 1400 kJ (335 kcal) per 100 g di sostanza secca b. Fonte di energia almeno il 50 per cento da carboidrati e al massimo il 30 per cento da grassi

3. Bevande energetiche

a. Tenore energetico almeno 190 kJ (45 kcal) per 100 ml b. Fonte di energia almeno il 50 per cento da carboidrati e al massimo il 30 per cento da grassi

II. Requisiti dei preparati contenenti proteine e aminoacidi a. Proteine di collagene Possono ammontare al massimo al 20 per cento della parte proteica. b. Apporto proteico Al massimo 2 g per kg di peso corporeo al giorno, comprese le proteine assunte con la normale alimentazione.

5999

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Allegato 12 (art. 20 cpv. 7 e 13)

Sostanze permesse negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento) Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni

L-carnitina base, tartrato, in mg per razione 1000 mg/giorno serve come molecola di non può essere fumarato giornaliera trasporto degli acidi pubblicizzato come grassi nei mitocondri alimento dalle dove consente una proprietà dimagranti combustione ottimale o atto a ridurre la degli stessi (emissione massa di grasso d’energia)

Creatina monoidrato in g per razione Dose iniziale: fino a aumento delle prestazioni Non adatto a bambini Avvertire che si giornaliera 20 g/giorno per 7 giorni di corta durata in ambito e adolescenti in fase di può verificare un Dose di mantenimento: 2–4 anaerobico crescita, non idoneo a aumento di peso g/giorno essere assunto a lungo termine

Colina al massimo 1 g al giorno

Inositolo 300–1000 mg/giorno

L-Arginina in mg per razione giorna- al massimo 2 g/giorno liera

L-Ornitina in mg per razione giorna- al massimo 2 g/giorno liera

6000

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni

Taurina in mg per razione giorna- al massimo 1 g/razione liera

Aminoacidi in mg per razione giorna- Fabbisogno minimo giorna- liera o in mg/100g di liero proteine (il fabbisogno ottimale è circa il doppio): L-lisina 700 mg L-leucina 1,1 g L-treonina 500 mg L-metionina 1,1 g L-valina 800 mg L-fenilalanina 1,1 g L-isolencina 700 mg

6001

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Allegato 13 (art. 20 cpv. 7 e 8, art. 21 cpv. 4 e 22 cpv. 2 e 3)

Vitamine e sali minerali nelle dosi giornaliere ammesse per gli adulti

Vitamina/minerale Dose giornaliera ammessa per gli adulti

Vitamina A 800 μg β- carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 μg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Vitamina B1 (tiamina) 1,4 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B6 2 mg Acido folico/folacina 200 μg Vitamina B12 1 μg Biotina 150 μg Acido pantotenico 6 mg Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 μg Selenio 50 μg Rame 1,5 mg Manganese 5 mg Cromo 100 μg Molibdeno 100 μg Sodio 2500 mg Potassio 4000 mg Cloro 3500 mg

6002

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Allegato 14 (art. 20 cpv. 9, art. 21 cpv. 5 e 22 cpv. 4)

Sostanze nutritive ammesse

Categoria 1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-Carotene

Vitamina D Vitamina D3 (colecalciferolo) Vitamina D2 (ergocalciferolo)

Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa- tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa- tocoferilacetato succinato acido di D-alfa-tocoferile succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000

Vitamina K Fillochinone (fitomenadione)

Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato

Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5’’-fosfato di sodio

Niacina Acido nicotinico Nicotinamide

Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo

6003

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Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5’-fosfato Dipalmitato di piridossina

Acido folico Acido pteroil-monoglutammico

Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina

Biotina D-Biotina

Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile

Categoria 2: Sali minerali Calcio Carbonato Cloruro Sali dell’acido citrico Gluconato Glicerofosfato Lattato Sali dell’acido ortofosforico Idrossido Ossido Chelato di aminoacidi Pidolato

Magnesio Acetato Carbonato Cloruro Sali dell’acido citrico Gluconato Glicerofosfato Sali dell’acido ortofosforico

6004

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Lattato Idrossido Ossido Solfato Chelato di aminoacidi Pidolato

Ferro Carbonato ferroso Citrato ferrico Citrato ferrico ammoniacale Glutonato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfatro ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno ridotto) Idrossido ferroso Pidolato ferroso Chelato di aminoacidi

Rame Carbonato rameico Citrato rameico Glutonato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Chelato di aminoacidi

Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio

Zinco Acetato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Ossido Carbonato Solfato Chelato di aminoacidi

6005

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Manganese Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Glicerofosfato Solfato Chelato di aminoacidi

Sodio Bicarbonato Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Idrossido Sali dell’acido ortofosforico

Potassio Bicarbonato Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Glicerofosfato Lattato Idrossido Sali dell’acido ortofosforico

Selenio Seleniato di sodio Selenito acido di sodio Selenito di sodio Lievito arricchito

Cromo (III) e i suoi esaidrati Cloruro Solfato Chelato di aminoacidi

Molibdeno (VI) Molibdato di ammonio Molibdato di sodio

6006

Alimenti speciali. O del DFI RU 2005

Categoria 3: Aminoacidi Osservazione: nel caso degli amminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati. L-alanina L-arginina L-acido aspartico L-cisteina L-cistina L-istidina L-acido glutammico L-glutammina Glicina L-isoleucina L-leucina L-lisina L-lisina acetata L-metionina L-ornitina L-fenilalanina L-prolina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina

Categoria 4: Altre sostanze Colina Cloruro di colina Bitartrato di colina Citrato di colina Inositolo

6007

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Allegato 15 (art. 23 cpv. 3)

Quantità massime di determinate sostanze in bevande speciali contenenti caffeina

Sostanza Quantità massima per 100 ml

Caffeina 32 mg Taurina 400 mg Glucuronolattone 240 mg Inositolo 20 mg Niacina 8 mg Vitamina B6 2 mg Acido pantotenico 2 mg Vitamina B12 0.002 mg

6008