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AS 2005 6017

Ordinanza del DFI concernente i funghi commestibili e il lievito

Ordinanza del DFI concernente i funghi commestibili e il lievito

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Le presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisi- ti e disciplina la loro particolare caratterizzazione: a. funghi commestibili; b. lievito.

Capitolo 2: Funghi commestibili Sezione 1: Definizioni e requisiti generali

Art. 2 1 I funghi commestibili sono le infruttescenze commestibili delle specie dei funghi superiori idonee come alimenti, se necessario dopo una corrispondente preparazione. 2 I funghi commestibili devono essere resi conservabili mediante uno dei seguenti procedimenti: a. surgelazione; b. pastorizzazione; c. sterilizzazione; d. immersione in liquidi o soluzioni; e. essiccazione; f. fermentazione; g. conservazione di breve durata mediante fermentazione acido-lattica (funghi insilati);

RS 817.022.106 1 RS 817.02; RU 2005 5451

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h. altri procedimenti atti a prolungare la conservabilità; sono riservate le dispo- sizioni dell’articolo 20 ODerr sulla procedura concernente l’obbligo di auto- rizzazione. 3 I funghi commestibili trasformati sono prodotti ottenuti da funghi commestibili freschi o resi conservabili, che sono stati elaborati in forma di granulati, polveri, paste, masse per guarnire, estratti o concentrati e che sono consegnati ai consumatori come tali o come derrate alimentari pronte per la cottura. 4 I funghi commestibili destinati al consumo devono essere sufficientemente svilup- pati e maturi, affinché possano essere identificati senza particolare dispendio.

Sezione 2: Lista positiva e autorizzazioni

Art. 3

1 Come funghi commestibili sono ammessi unicamente i funghi elencati nell’alle-

gato 1.

2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può autorizzare, su domanda

motivata, altre specie di funghi e determinarne le forme commerciali. Gli articoli 5 capoversi 3 e 4 e 6 capoversi 1, 2 e 4 ODerr si applicano per analogia. 3 Il titolare dell’autorizzazione comunica all’UFSP, di propria iniziativa e senza indugio, nuove conoscenze sulle specie di funghi per quanto concerne eventuali pericoli per la salute.

Sezione 3: Requisiti particolari

Art. 4 Funghi commestibili freschi 1 I funghi commestibili freschi devono presentare l’odore e il sapore caratteristico della specie; devono essere puliti e non devono essere impregnati d’acqua. 2 I funghi commestibili seguenti non sono considerati freschi e non devono essere consegnati ai consumatori: a. funghi troppo maturi, stagionati troppo a lungo o alterati; b. funghi ammuffiti o danneggiati da insetti, lumache o bruchi; c. funghi le cui parti danneggiate non possono essere asportate. 3 I funghi commestibili freschi devono essere sottoposti, prima della consegna ai consumatori, unicamente a una pulitura meccanica secca della superficie. 4 Per il trasporto e la consegna ai consumatori, i funghi commestibili freschi devono essere posti in imballaggi piani in modo da non essere danneggiati o sporcati.

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Art. 5 Funghi commestibili surgelati La specie dei funghi commestibili surgelati deve essere chiaramente riconoscibile, anche quando essi sono tagliati.

Art. 6 Funghi commestibili secchi 1 I funghi commestibili secchi devono essere consegnati ai consumatori unicamente separati secondo la loro specie. 2 I funghi commestibili secchi non devono essere mescolati con altri ingredienti.

3 I funghi commestibili secchi devono rimanere riconoscibili macroscopicamente.

4 La parte dei frammenti di funghi che attraversano un setaccio a maglie di 5 (±0,25) mm, non deve superare il 6 per cento in massa. 5 Il tenore d’acqua dei funghi commestibili secchi non deve superare i valori seguen- ti: a. funghi liofilizzati: 6 per cento in massa; b. funghi essiccati all’aria: 12 per cento in massa; c. funghi Shiitake secchi: 13 per cento in massa.

Art. 7 Granulato di funghi e polvere di funghi 1 Il granulato di funghi e la polvere di funghi devono essere ottenuti unicamente da funghi commestibili menzionati nella colonna C.1 dell’allegato 1.

2 Possono essere consegnati ai consumatori unicamente separati secondo la loro

specie e non mescolati con altri ingredienti.

3 Devono essere immagazzinati al riparo dall’umidità.

4 Il tenore d’acqua non deve superare il 9 per cento in massa.

Art. 8 Funghi commestibili in conserve umide 1 Per sbollentare i funghi commestibili destinati alla conserva umida devono essere usati: a. sale da cucina; b. additivi ammessi secondo l’ordinanza del 23 novembre 20052 sugli additivi.

Art. 9 Paste di funghi 1 Le paste di funghi devono essere ottenute solo con funghi commestibili menzionati nella colonna C.3 dell’allegato 1.

2 È vietato ottenere paste di funghi con miscele di funghi commestibili.

2 RS 817.022.31; RU 2005 6191

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3 Alle paste di funghi preimballate non devono essere aggiunti ingredienti che non provengono da funghi commestibili, eccettuati il sale da cucina e l’olio commesti- bile.

Art. 10 Masse per guarnitura a base di funghi 1 Per la preparazione di masse per guarnitura a base di funghi devono essere impie- gati unicamente funghi commestibili menzionati nelle colonne C.3 e C.4 dell’al- legato 1. 2 La produzione di masse per guarnitura a base di funghi commestibili misti è vieta- ta.

Art. 11 Succo di tartufi 1 Il «succo di tartufi» è un estratto liquido, che viene ottenuto alla prima sterilizza- zione dei tartufi interi oppure di parti di tartufi delle specie Tuber melanosporum e Tuber brumale. 2 È permessa un’aggiunta di sale da cucina (non superiore al 5 per cento in massa), di spezie o di acquavite.

Art. 12 Estratti di funghi e concentrati di funghi 1 Per estratti di funghi si intendono estratti di funghi commestibili ottenuti con acqua potabile o grassi commestibili. Essi possono essere conservati con sale da cucina. 2 Per concentrati di funghi s’intendono estratti di funghi commestibili concentrati fino a consistenza viscosa, con eventuale aggiunta di sale da cucina come conser- vante. 3 Per concentrati secchi di funghi si intendono i prodotti di essiccazione di estratti di funghi commestibili. 4 Gli estratti di funghi, i concentrati di funghi e i concentrati secchi di funghi devono essere ottenuti unicamente con funghi commestibili coltivati di cui alla colonna A dell’allegato 1 e con funghi commestibili selvatici controllati di cui alle colonne B.1 e B.2 dell’allegato 1. 5 Il tenore di sale da cucina degli estratti e dei concentrati di funghi non deve supe- rare il 20 per cento in massa. 6 Il tenore di sale da cucina dei concentrati secchi di funghi non deve superare il 5 per cento in massa e il loro tenore di acqua non deve superare il 9 per cento in massa.

Art. 13 Derrate alimentari con funghi commestibili pronte per la cottura 1 Per le derrate alimentari contenenti funghi commestibili, devono essere impiegati solo funghi commestibili coltivati di cui all’allegato 1, colonna A, oppure funghi commestibili selvatici controllati di cui alle colonne B.1 e C.1–C.4 dell’allegato 1.

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2 Nella preparazione di funghi commestibili per le derrate alimentari pronte per

la cottura valgono per analogia i requisiti dell’articolo 2 capoverso 4 nonché gli articoli 4–10.

Art. 14 Funghi commestibili preimballati I seguenti requisiti valgono per i funghi commestibili preimballati, pronti per la consegna ai consumatori: a. negli imballaggi di funghi commestibili freschi o surgelati come anche nelle conserve di funghi commestibili in umido, il numero dei cappelli deve essere pressoché uguale a quello dei gambi; b. negli imballaggi di funghi commestibili freschi, surgelati o secchi, come an- che in quelli di conserve in umido, sono ammessi unicamente cappelli interi; c. imballaggi contenenti unicamente gambi di funghi non devono essere messi in commercio.

Art. 15 Tolleranze di difetti Per il commercio professionale con funghi commestibili valgono le tolleranze di difetti di cui all’allegato 2.

Sezione 4: Caratterizzazione

Art. 16 Denominazione specifica 1 Sui contenitori e gli imballaggi di funghi commestibili deve figurare la denomina- zione della specie. Se non esiste una denominazione della specie nella lingua ufficia- le oppure se essa non è chiara, deve essere indicata la denominazione latina. 2 Possono essere designati come «tartufo» esclusivamente i funghi del genere Tuber elencati nell’allegato 1, colonne B.1–C.4.

3 Nel caso dei funghi commestibili preimballati consegnati esclusivamente come

cappelli interi, la denominazione specifica è «cappelli di X» (X = nome della spe- cie). 4 La denominazione specifica delle masse per guarnitura a base di funghi è: «massa per guarnitura a base di X» (X = nome della specie). La parte di funghi nella massa per guarnitura deve essere indicata in percentuale in massa accanto alla denomina- zione specifica. 5 La denominazione specifica degli estratti e dei concentrati di funghi è: «estratto di X», «concentrato di X» oppure «concentrato secco di X» (X = nome della specie).

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Art. 17 Ulteriore caratterizzazione 1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari devono figurare: a. l’indicazione «preparato con funghi secchi» per i prodotti preparati con fun- ghi commestibili secchi; b. l’azienda produttrice per i funghi commestibili freschi coltivati.

2 Le derrate alimentari tartufate devono essere caratterizzate come segue:

a. «trifolato», «tartufato» oppure «con tartufi», se la quota di tartufi è di alme- no il 3 per cento in massa, riferita al prodotto finito; b. «trifolato al X %», «tartufato al X %» oppure «con X % di tartufi», se la quota di tartufi è di almeno 1 per cento in massa, riferita al prodotto finito. 3 Le derrate alimentari, il cui tenore di tartufi è inferiore all’1 per cento in massa, riferito al prodotto finito, non devono essere designate con denominazioni che ricordino i tartufi. 4 Sugli imballaggi delle conserve umide prevalentemente a base di miscele di fun- ghi commestibili devono figurare i singoli nomi delle specie contenute e l’indicazione in percentuale della loro quantità, riferita al peso dei funghi sgoc- ciolati. Si tiene conto del margine di errore di cui all’articolo 20 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 giugno 19984 sulle dichiarazioni.

Capitolo 3: Lievito

Art. 18 Definizioni 1 Il lievito di panetteria è un lievito di coltura superiore (Saccharomyces cerevisiae e i suoi ibridi), usato per allentare la pasta. 2 Il lievito compresso è un lievito di panetteria, parzialmente liberato dall’acqua aderente. Esso deve costituire una massa omogenea, umida, pastosa o friabile, di colore grigio giallastro, ma non deve essere né glutinosa né untuosa al tatto e deve avere un odore leggermente acidulo che ricorda quello dei prodotti di fermentazione. 3 Il lievito di panetteria secco è un lievito di panetteria essiccato con precauzione, che deve essere reidratato prima dell’uso. 4 Il lievito secco instant è un lievito di panetteria essiccato con precauzione che, per la preparazione dell’impasto, è mescolato in forma secca direttamente con la farina.

5 Il lievito liquido è lievito di panetteria con elevato tenore di acqua.

3 RS 817.022.21; RU 2005 6159 4 RS 941.281

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Art. 19 Requisiti

1 Il lievito compresso può contenere al massimo 1 per cento di massa di amido

(dall’impiego di materie ausiliarie per la filtrazione) e 0,3 per cento in massa di olio commestibile (dall’impiego di olio di confezionamento). Il tenore di acqua non deve superare il 75 per cento in massa. 2 La sostanza secca del lievito di panetteria secco deve essere almeno il 90 e quella del lievito secco istantaneo almeno il 93 per cento in massa. 3 Il tenore di acqua del lievito liquido non deve superare l’80 per cento in massa.

4 L’estratto di lievito, che viene consegnato come tale ai consumatori, non può

contenere più di 25 per cento in massa di acqua e non più di 15 per cento in massa di sale commestibile. Il tenore di azoto da aminoacidi deve essere di almeno il 3 per cento in massa.

Sezione 4: Adeguamento degli allegati

Art. 20 L’UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della tecnica e della scienza nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 giugno 19955 sui funghi commestibili è abrogata.

Art. 22 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

5 RU 1995 3337, 1997 1483, 2002 781, 2004 1099

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Allegato 1 (art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 4, 13 cpv. 1 e 16 cpv. 2)

Lista dei funghi ammessi come funghi commestibili (lista positiva)

Osservazioni relative alla lista positiva:

1. Sono ammessi al commercio (all’ingrosso, al minuto) i funghi commestibili

delle colonne A, B.1 e C.1-C.4.

2. Sono ammessi alla vendita diretta al banco (mercato settimanale) unicamen-

te i funghi commestibili della colonna B.2.

3. Le denominazioni delle colonne significano:

A Funghi commestibili ammessi alla coltivazione B.1 e B.2 Funghi commestibili che possono essere venduti freschi C.1 Funghi commestibili che possono essere venduti secchi C.2 Funghi commestibili che possono essere venduti surgelati C.3 Funghi commestibili che possono essere venduti in conserva e masse per la guarnitura C.4 Funghi ammessi unicamente in masse per la guarnitura

4. Sono idonei al consumo privato i funghi commestibili selvatici freschi che

figurano alle colonne B.1 e B.2 nonché altri funghi secondo il disciplina- mento cantonale e il livello di conoscenza del controllore ufficiale di funghi.

Nome latino Nome italiano A B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4

Agaricus Agarici aestivalis (Moell.) Moell. x arvensis Schff.: Fr. X x x x x x augustus Fr. x bisporus (Lge.) Sing. coltivato, bianco e bruno, X x x x x x (et varietates) Champignon campester (L.) Fr. x haemorrhoidarius Kalchbr.: x Schulz. macrosporus (Moell.: Schff.) x Pilat silvaticus Schff.: Secr. Prataiolo maggiore x silvicola (Vitt.) Sacc. Prataiolo maggiore x Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. Piopparello X x x x x x Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. Ovolo buono x rubescens Pers.: Fr. Tignosa vinata x Armillariella mellea (Vahl: Fr.) Karst. Chiodino x

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Nome latino Nome italiano A B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4

Auricularia polytrichia (Mont.) Sacc. x x x x x x Boletus aereus Bull.: Fr. Porcino nero, Boleto bronzeo x x x x x appendiculatus Schff. x x x x edulis Bull.: Fr. Porcino, Boleto edule x x x x x erythropus (Fr.: Fr.) Krom- x bholz mamorensis Redeuilh x x x x x pinophilus Pilat et Dermek Boleto pinicola x x x x x reticulatus Schff. Porcino, Boleto edule x x x x x Calocybe gambosa (Fr.) Singer Prugnolo, Spinarolo x Calvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap Vescia areolata x Cantharellus cibarius (Fr.) Gallinaccio x x x x x cinereus Pers.: Fr. x tubaeformis (Fr.) x x x x x xanthopus (Pers.) Duby x x x x x Cenococcum geophylum Fr. x x

Chroogomphus helveticus (Sing.) Moser x rutilus (Schff.: Fr.) O.K. x Miller Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.) Quél. Agarico geotropo x gibba (Pers.: Fr.) Kummer Agarico imbutiforme, x Imbutino odora (Bull.: Fr.) Kummer x Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Prugnolo bastardo, x Kummer Falso prugnolo Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers. Agarico chiomato x comatus (forma ovatus) x x x x x x (Scop.: Fr.) Fr. Cortinarius praestans (Cord.) Gill. Cortinario prestante x

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Nome latino Nome italiano A B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4

Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Corno dell’abbondanza, Pers. Trombetta dei morti x x x x x Dendropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Jül. x Disciotis venosa (Pers.: Fr.) Boud. x Fistulina hepatica (Schff.: Fr.) Wit. Lingua di bue x x x x x x x Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing. Agarico vellutato x x x x x x Gomphidius glutinosus (Schff.: Fr.) Fr. Gonfidio glutinoso x Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) Gray x x Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray Griffone, Fungo reale x x x x x x Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. Pom Pom bianco x x x x x x Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Orecchio di Giuda x x x x x x Berkeley Hydnum repandum L.: Fr. Steccherino dorato x x x x x var. rufescens Fr. x x x x x Hygrocybe coccinea (Schff.: Fr.) Kum- x mer lacmus (Schum.) Orten et x Watling pratensis (Pers.: Fr.) Murrill x punicea (Fr.: Fr.) Kummer Igroforo punicea x virginea (Wulf.: Fr.) Orten et x Watling Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. Igroforo odoroso x camarophyllus (Alb.+Schw.: x Fr.) Dumée et al.

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Nome latino Nome italiano A B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4

discoideus (Pers.: Fr.) Fr. x hypothejus (Fr.: Fr.) Fr. x marzuolus (Fr.) Bres. x x nemoreus (Pers.: Fr.) Fr. x pudorinus (Fr.) Fr. x pustulatus (Pers.: Fr.) Fr. x tephroleucus (Pers.: Fr.) Fr. x Kuehneromyces mutabilis (Schff.: Fr.) x x x Sing.+Smith Laccaria amethystina (Hudson) Cke. Agarico color ametista x laccata (Scop.: Fr.) Cke. Agarico laccato x Lactarius deliciosus (L.) Gray x x x x x deterrimus Gröger Lattario scadente x x x x x ligniotus Fr. in Lindblad x x x x x picinus Fr. ss. Quél. x x x x x salmonicolor Heim+Lecl. x x x x x sanguifluus Fr. x x x x x semisanguifluus Heim+Lecl. x x x x x volemus (Fr.) Fr. Peveraccio giallo x x x x x Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) x Rostkov.

Leccinum carpini (Schulz in Michael) Boleto scabro, x Moser: Reid Porcinello grigio duriusculum (Schulz. in Fr.) x Sing. rufum (Schff.) Kreisel Porcinello rosso x scabrum (Bull.: Fr.) Gray Boleto scabro, Porcinello x x x x versipelle (Fr. in Fr. et Hök) Boleto rufo x Snell Lentinula edodes (Berk.) Pegler Shiitake x x x x x x Lepista flaccida (Sowerby: Fr.) Pat. x irina (Fr.) Bigelow x nuda (Fr.: Fr.) Cke. Agarico violetto x x x paneolus (Fr.) Karsten x saeva (Fr.) Orton x sordida (Schum.: Fr.) Sing. x Lycoperdon perlatum Pers. Vescia minore x

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Nome latino Nome italiano A B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4

Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Sing. x fumosum (Pers.: Fr.) Orton x ulmarium (Bull.: Fr.) Kühn. x x x x x x Macrolepiota procera (Scop: Fr.) Sing. Mazza di tamburo, Parasole x rachodes (Vitt.) Sing. x rickenii (Vel.) Bellu et x Lanzoni Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr. Gambasecca x x x x x Melanoleuca brevipes (Bull.: Fr.) Pat. x cognata (Fr.) K.+M. x grammopodia (Bull.: Fr.) x Pat. melaleuca (Pers.: Fr.) Murr. x subalpina (Britz.) x Brsky.+Stangl. Morchella conica Pers. Spugnola conica x x x x x = elata Fr. (et varietates) esculenta (L.: Fr.) Pers. Spugnola x x x x x (et varietates) semilibera DC. x x x x x = gigas (Batsch.: Fr.) Pers. (et varietates) Pholiota nameco (T. Ito) Ito+Imai x x Foliotta coltivata x x x x x x Pleurotus cornucopiae (Paul: Pers.) x x x x x x Rolland eryngii (DC.: Fr.) Quél. ssp. x x x x x x nebrodensis (Inz.) Sacc. ostreatus (Jacq.: Fr.) x x x x x x Kummer (et varietates) Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) x Sing. Ramaria botrytis (Pers.: Fr.) Ricken x Rhizopogon roseolus (Corda ) Th. Fries x

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Nome latino Nome italiano A B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuiper et x Noordeloos Rozites caperatus (Pers.: Fr.) Karst. Foliotta grinzosa x Russula aurea Pers. Russola aurata x cyanoxoantha (Schff.) Fr. Colombina iridescente, x Russola maggiore integra (L.) Fr. x mustelina Fr. Russola mustelina x olivacea (Schff.) Fr. Russola olivacea x vesca Fr. Russola edule x virescens (Schff.) Fr. Russola verdeggiante x Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) Karst. Steccherino bruno x x x x x Skutiger confluens (Alb.+Schw.: Fr.) x x Bond. et Singer ovinus (Schff.: Fr.) Poliporo ovino x x Murrill Sparassis brevipes Krombholz x x x x x x crispa (Wulfen in Jacquin) x x x x x x Fr. Stropharia rugosoannulata Farlow x x x x x x in Murr. Suillus bovinus (L.: Fr.) Roussel x granulatus (L.: Fr.) Boleto granuloso, Pinarello x x x x x O. Kuntze grevillei (Klotsch) Sing. Boleto elegante, Laricino x luteus (L.: Fr.) Roussel Boleto giallo, Pinarello x x x x x Terfezia arenaria (Moris) Trappe x x x x boudieri Chat. x x x x pfeilii Hennings x x x x Tremella fuciformis Berk. x x x x x x

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Nome latino Nome italiano A B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4

Tricholoma columbetta (Fr.) Kummer x matsutake Ito.+Imai Matsutake x x x x portentosum (Fr.) Quél. x x x x Tuber aestivum Vitt. Tartufo nero d’estate x x x x x f. uncinatum (Chat.) Mon- tecchi et Borelli Ustilago maydis Fr. x x x x x x Verpa bohemica (Krombholz) x x x x x Schroeter Volvariella esculenta (Massee) Sing. x x x x x x Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Kühner: Boleto baio x x x x x Gilb.. chrysenteron (Bull.) Quél. x f. rubellus Oolbekkink x subtomentosus (L.: Fr.) Boleto subtomentoso x Quél.

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Allegato 2 (art. 15)

Tolleranze di difetti dei funghi

Osservazione: tutte i dati valgono quali valori massimi in percento in massa sul lotto esaminato.

Forme commerciali Tipo di difetto

Impurità Impurità Funghi Funghi Funghi forati da vermi minerali organichea) carboniz- ammuffiti, zati in visibili a parte o del occhio tutto nudo

Totale Di cui con gravi dannib)

Funghi commestibili freschi – coltivati 0,5 8c) – – 1 0,5 – selvatici 1 0,3 – – 6 2 Funghi commestibili surgelati – coltivati 0,2 0,02 – – 1 0,5 – selvatici 0,2 0,02 – – 6 2 Funghi commestibili essiccati – coltivati 2 1 2 2 0,5 – – selvatici 2 1 2 2 – d)

Granulati e polveri di 2 – – – – – funghi Funghi in conserve umide, comprese le paste di funghi – coltivati 0,2 0,02 – – 1 0,5 – selvatici 0,2 0,02 – – 6 2 a) impurità di provenienza vegetale b) quattro o più fori per fungo c) compreso il composto aderente d) differenza fino al 15 percento di difettoi totali

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