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AS 2005 6043

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Capitolo primo: Oggetto, campo d’applicazione e specie animali ammesse

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza definisce le derrate alimentari di origine animale, segnata- mente la carne, il pesce, il latte, le uova e il miele, nonché i prodotti derivati, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizzazione. 2 Sono considerati derrate alimentari di origine animale anche i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano nonché altri animali consegnati vivi ai consumatori e preparati a tal fine. 3 I requisiti concernenti i grassi di origine animale e i ciccioli sono disciplinati dall’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 concernente l’olio e il grasso com- mestibili nonché i prodotti da essi ottenuti. 4 I requisiti d’igiene concernenti le derrate alimentari di origine animale sono disci- plinati dall’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sui requisiti igienici.

Art. 2 Specie animali ammesse Per la produzione di derrate alimentari sono ammesse esclusivamente le seguenti specie animali: a. ungulati addomesticati delle famiglie zoologiche dei Bovidae (bovidi), Cer- vidae (cervidi), Camelidae (camelidi), Suidae (suidi) ed Equidae (equidi); b. conigli domestici;

RS 817.022.108

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c. selvaggina, ossia mammiferi terrestri e uccelli che vivono allo stato libero o in recinti; sono esclusi:

1. Carnivora (carnivori), ad eccezione degli orsi terrestri,

2. Primates (scimmie e proscimmie),

3. Rodentia (roditori), ad eccezione della marmotta e della nutria;

d. ratiti (struzzo) e volatili da cortile (gallina, tacchino, faraona, oca, anitra, piccione, quaglia da allevamento); e. rettili d’allevamento; f. Rana spp. (rane); g. pesci, tranne i pesci velenosi delle famiglie Tetraodontidae (tetraodontidi), Molidae (molidi), Diodontidae (diodontidi) e Canthigasteridae (cantigaste- ridi); h. ciclostomi; i. tunicati; j. echinodermi; k. crostacei; l. molluschi.

Capitolo 2: Carne Sezione 1: Definizioni

Art. 3 1 Per carne s’intendono tutte le parti di animali atte all’alimentazione umana e appar- tenenti alle specie animali menzionate nell’articolo 2 lettere a–e, che non sono state sottoposte ad alcun trattamento.

2 Non sono considerati trattamenti:

a. la refrigerazione, il congelamento e la surgelazione; b. la riduzione in pezzi (sezionamento, sminuzzamento, macinazione); c. il confezionamento sotto vuoto o in atmosfera controllata; d. l’impiego di coadiuvanti tecnologici nella produzione. 3 Per preparati di carne s’intende carne che ha subito un’aggiunta di prodotti alimen- tari, condimenti o additivi oppure un trattamento non sufficiente a modificare la sua struttura muscolo-fibrosa interna e a eliminare quindi le sue caratteristiche. La carne macinata è considerata un preparato di carne se contiene più dell’1 % di sale. 4 I prodotti a base di carne sono prodotti derivanti dalla trasformazione di carne, preparati di carne o prodotti a base di carne nei quali, al taglio, è possibile constatare nella parte centrale della superficie di taglio la scomparsa delle caratteristiche della carne.

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5 I muscoli scheletrici di mammiferi e uccelli comprendono i muscoli attaccati alle ossa con tessuto adiposo o connettivo annesso o aderente. Il diaframma e i muscoli masseteri sono parte dei muscoli scheletrici: il cuore, la lingua e i muscoli della testa (tranne i muscoli masseteri), delle articolazioni carpali e tarsali, nonché della coda non sono musoli scheletrici. 6 Per frattaglie s’intendono gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica risultanti dalla macellazione. 7 Per il sangue di animali appartenenti alle specie di cui all’articolo 2 lettere a–e sono applicabili per analogia le disposizioni relative alla carne.

Sezione 2: Parti di animali non ammesse

Art. 4 1 Le seguenti parti di animali non possono essere trasformate in derrate alimentari né consegnate ai consumatori: a. mammiferi:

1. apparati urinari e genitali, ad eccezione dei reni, della vescica urinaria e

dei testicoli,

2. laringe, tonsille, trachea e bronchi extralobulari,

3. occhi e palpebre,

4. dotto uditivo esterno,

5. trippa con linfonodi e grasso, ad eccezione di quella di vitello,

6. tessuto corneo e peli;

b. volatili:

1. testa (ad eccezione della cresta, delle orecchie, dei bargigli e della

caruncola),

2. esofago,

3. gozzo,

4. frattaglie,

5. organi genitali,

6. piume.

2 L’impiego delle parti di animali di cui agli articoli 179d e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie per fabbricare gelatina commestibile, sevo o prodot- ti a base di sevo o per produrre aminoacidi e peptidi è vietato.

4 RS 916.401

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Sezione 3: Materie prime per carne macinata e preparati di carne

Art. 5 1 Per la fabbricazione di carne macinata e di preparati di carne può essere utilizzata solo carne proveniente da: a. muscolatura scheletrica, o b. resti di sezionamento e raschiatura di muscoli interi.

2 Non può essere utilizzata:

a. la carne separata meccanicamente; b. la carne contenente frammenti di ossa o pelle; c. la carne della testa (esclusi i masseteri), la parte non muscolosa della linea alba, parti della regione del carpo e del tarso, la raschiatura delle ossa e muscoli del diaframma, tranne nel caso in cui siano state asportate le sierose. 3 Per preparati di carne destinati chiaramente a essere consumati soltanto dopo un trattamento termico può essere utilizzata anche: a. carne macinata o triturata derivata da sezionamento e raschiatura; b. carne di suini e volatili separata meccanicamente.

Sezione 4: Stomaci, vesciche e intestini trattati

Art. 6 Gli stomaci, le vesciche e gli intestini possono essere utilizzati unicamente se: a. provengono da animali che sono stati macellati in un macello autorizzato e sono risultati idonei al consumo umano in seguito all’ispezione della carne; b. sono stati salati, riscaldati o essiccati; e c. dopo il trattamento di cui alla lettera b sono state prese misure adeguate per impedire la ricontaminazione.

Sezione 5: Carne separata meccanicamente

Art. 7

1 La carne separata meccanicamente è un prodotto ottenuto mediante rimozione

della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di volatili, utilizzan- do mezzi meccanici che conducono alla perdita o alla modificazione della struttura muscolo-fibrosa.

2 La carne separata meccanicamente può essere ottenuta solo da carne secondo

l’articolo 3 capoverso 1.

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3 Non possono essere utilizzate:

a. le ossa della testa, le zampe, la coda, il femore, la tibia, il perone, l’omero, il radio e l’ulna; b. le ossa di bovini, ovini e caprini; c. le zampe, la pelle del collo e la testa dei volatili. 4 Sono fatti salvi gli articoli 179d capoverso 5 e 180c capoverso 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie.

Sezione 6: Caratterizzazione

Art. 8 Denominazione specifica 1 La denominazione specifica per la carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne deve comprendere: a. l’indicazione delle specie animali dalle quali proviene la carne; b. una delle seguenti denominazioni corrispondenti alle caratteristiche del pro- dotto:

1. «carne» oppure la denominazione delle parti della carne usuale nel

ramo specifico,

2. «prodotto a base di carne (oppure la denominazione delle parti della

carne usuale nel ramo specifico) da consumare cotto» per i preparati di carne che devono essere scaldati prima del consumo (per prodotti di carne macinata crudi, salsicce crude, ecc.),

3. «prodotto a base di carne (oppure la denominazione delle parti della

carne usuale nel ramo specifico) da consumare cotto» per prodotti a base di carne che devono essere scaldati prima del consumo (per pro- dotti salmistrati da cuocere, ecc.),

4. «prodotto a base di carne (oppure la denominazione delle parti della

carne usuale nel ramo specifico) da consumare crudo» per prodotti a base di carne che possono essere consumati crudi (prodotti salmistrati crudi, insaccati crudi ecc.),

5. «prodotto a base di carne (oppure la denominazione delle parti della

carne usuale nel ramo specifico) cotto» per tutti i prodotti a base di car- ne cotti (per prodotti salmistrati cotti, salsicce scottate e insaccati scot- tati, salsicce cotte e insaccati cotti, pasticci, terrine, mousse ecc.). 2 Se il prodotto non può essere assegnato a nessuno dei gruppi di prodotti menzionati nel capoverso 1 lettera b, al loro posto vanno indicati la tecnologia di fabbricazione o il genere di trattamento. 3 Nella denominazione specifica dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne devono essere inoltre indicati gli ingredienti non abituali estranei alla carne.

5 RS 916.401

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4 Invece di una denominazione specifica secondo i capoversi 1 o 2, le seguenti

denominazioni possono essere impiegate come denominazioni specifiche soltanto per i seguenti prodotti a base di carne: sanguinaccio (sanguinaccio alla panna), carne secca dei Grigioni, cervelas, fleischkäse, salsiccia di vitello da arrostire, landjäger, salsiccia di fegato, salsiccia di Lione, mortadella, pancetta piana, prosciutto crudo, salame (Milano, Nostrano, Varzi), prosciutto (cotto contadino, cotto di coscia, cotto di spalla, cotto sottovuoto), schüblig, salsiccia di maiale da arrostire, carne secca del Ticino, carne secca del Vallese, salsicce di Vienna. 5 Non è necessario indicare le specie animali per i prodotti a base di carne che sono costituiti esclusivamente da carne di animali delle specie bovina o suina e quando viene impiegata una denominazione abituale secondo il capoverso 4. Se nella deno- minazione specifica si menziona una delle due specie, la parte di carne della specie animale menzionata deve eccedere il 50 % in massa della carne trasformata presente nel prodotto.

Art. 9 Ulteriore caratterizzazione 1 Nell’elenco degli ingredienti dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne gli ingredienti carnei devono essere indicati nel seguente modo: a. carne muscolare: «carne di …6»; se per tale ingrediente sono superati i valori massimi per le parti di grasso e tessuto connettivo fissati nell’allegato 1 e sono soddisfatti tutti gli altri criteri di cui all’articolo 3 capoverso 5, la parte di carne muscolare deve essere ridotta adeguatamente e l’elenco degli ingre- dienti deve essere completato con l’indicazione dell’ingrediente grasso o tes- suto connettivo; b. frattaglie (organi): «…7 (indicazione dell’organo)»; c. tessuto grasso: «grasso di …8»; d. lardo, cotenna, sangue e plasma: possono essere dichiarati senza indicare le specie animali; e. carne separata meccanicamente: «carne separata meccanicamente di …9». 2 Stomaci, vesciche e intestini trattati devono essere dichiarati indicando la specie animale da cui derivano. 3 Gli involucri degli insaccati devono essere dichiarati nell’elenco degli ingredienti nel seguente modo: a. per gli involucri di insaccati di budello naturale o artificiale non atti al con- sumo: «involucro non atto al consumo»; b. involucri di insaccati colorati o trattati con massa d’immersione: «involucro colorato».

6 Specie animale

7 Specie animale

8 Specie animale

9 Specie animale

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4 Sugli imballaggi e gli involucri contenenti carne macinata di pollame o di solipedi o preparati di carne con carne separata meccanicamente e destinati direttamente al consumatore deve figurare l’indicazione che tali prodotti devono essere cotti prima del consumo. 5 Sugli imballaggi e gli involucri della carne, dei preparati di carne o dei prodotti a base di carne non destinati a essere consegnati ai consumatori deve figurare una datazione ai sensi degli articoli 12 e 14 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre

200510 sulla caratterizzazione delle derrate alimentari (OCDerr).

6 L’affumicatura, il condimento, la marinatura o l’impanatura di carne e prodotti a base di carne non sono considerati una lavorazione o trasformazione sufficienti secondo l’articolo 15 capoverso 3 OCDerr.

Capitolo 3: Prodotti di carne Sezione 1: Gelatina

Art. 10 Definizione La gelatina è una proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene ricavato da pelle, tendini, legamenti o delle ossa di animali.

Art. 11 Requisiti 1 Per la produzione di gelatina possono essere impiegate solo le seguenti materie prime: a. ossa; b. pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito; c. pelli di suini; d. pelli di volatili; e. legamenti e tendini; f. pelli di selvaggina allo stato libero; g. pelli e spine di pesce.

2 Le materie prime menzionate nel capoverso 1 lettere a–e devono provenire da:

a. animali macellati in un macello autorizzato e risultati idonei al consumo umano in seguito all’ispezione della carne; o b. selvaggina risultata idonea al consumo umano.

10 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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3 L’uso di pelli che non sono destinate alla produzione di derrate alimentari e che sono state sottoposte a processi di concia è vietato.

4 La gelatina commestibile deve avere un tenore di proteine dell’84 % almeno in

massa.

Sezione 2: Collagene

Art. 12 Definizione Il collagene è un prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini di animali.

Art. 13 Requisiti 1 Per la produzione di collagene destinato a essere utilizzato in derrate alimentari possono essere impiegate solo le seguenti materie prime: a. pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito; b. pelli e ossa di suini; c. pelli e ossa di volatili; d. legamenti; d. pelli di selvaggina allo stato libero; f. pelli e spine di pesce.

2 È inoltre applicabile l’articolo 11 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 14

1 La gelatina commestibile proveniente da materie prime di maiale dev’essere

dichiarata come «gelatina commestibile» o «gelatina». Per le gelatine commestibili che non provengono esclusivamente da materie prime di maiale si devono indicare le altre specie animali (p. es. «gelatina commestibile di manzo»).

2 Gelatina o collagene destinati al consumo devono essere muniti della dicitura

«gelatina idonea al consumo umano» o «collagene idoneo al consumo umano», come pure della data di fabbricazione.

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Capitolo 4: Molluschi, echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi

Art. 15 Molluschi bivalvi vivi 1 I molluschi bivalvi sono lamellibranchi che si nutrono di microrganismi contenuti nell’acqua attraverso un meccanismo di filtrazione. 2 I molluschi bivalvi vivi devono presentare le seguenti caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, ossia: a. gusci privi di sudiciume; b. reazione adeguata alla percussione; c. livelli normali di liquido intervalvolare.

3 I singoli imballaggi di molluschi bivalvi vivi destinati al consumatore devono

rimanere chiusi fino alla consegna al consumatore. 4 Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.

Art. 16 Denominazione specifica 1 La denominazione specifica di molluschi, echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi deve comprendere: a. l’indicazione della specie animale; b. una delle seguenti denominazioni corrispondenti alle caratteristiche del pro- dotto:

1. «…11 da consumare cotto» per i molluschi, gli echinodermi, i tunicati e

i gasteropodi vivi che devono essere scaldati prima del consumo (mol- luschi bivalvi, gasteropodi marini, cetrioli di mare, ecc.),

2. «…12 da consumare crudo» per i molluschi vivi che possono essere

mangiati crudi (ostriche, ecc.). 2 Si può rinunciare a indicare la specie animale secondo il capoverso 1 lettera a quando essa è indicata nella denominazione secondo la lettera b.

Art. 17 Ulteriore caratterizzazione 1 Per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi vivi, l’etichetta e il marchio d’identificazione devono essere impermeabili. Oltre al marchio d’identifi- cazione, l’etichetta deve recare indicazioni riguardanti: a. la specie animale (denominazione comune e scientifica); b. la data di imballaggio (almeno il giorno e il mese). 2 La data di conservabilità minima può essere sostituita dall’indicazione seguente: «Al momento della vendita questi animali devono essere vivi».

11 Specie animale o denominazione usuale nel ramo

12 Specie animale o denominazione usuale nel ramo

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3 Le etichette degli imballaggi e degli involucri di molluschi bivalvi vivi, che non sono imballaggi singoli destinati al consumo, dopo la ripartizione del contenuto dell’invio devono essere conservate dal dettagliante per almeno 60 giorni.

Capitolo 5: Prodotti della pesca

Art. 18 Definizioni

1 I prodotti della pesca comprendono:

a. tutti gli animali marini o di acqua dolce, selvatici o di allevamento; sono esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, nonché i mammiferi, i rettili d’allevamento e le rane; b. tutte le forme e parti commestibili di tali animali e i prodotti commestibili derivati. 2 I prodotti della pesca freschi sono prodotti non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera controllata. Ai fini della conservazione, i prodotti sono stati refrigerati, ma non sottoposti ad altri trattamenti. 3 I prodotti della pesca preparati sono prodotti non trasformati sottoposti a processi, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura o la tritatura, che ne hanno modificato l’integrità anatomica. 4 I prodotti della pesca trasformati sono prodotti che possono essere composti di prodotti freschi, preparati o di prodotti della pesca trasformati e di altri ingredienti.

Art. 19 Denominazione specifica La denominazione specifica per i prodotti della pesca deve comprendere: a. l’indicazione della specie animale; b. una delle seguenti denominazioni corrispondenti alle caratteristiche del pro- dotto:

1. «prodotto della pesca (o denominazione usuale nel ramo) da consumare

cotto» per i prodotti della pesca che devono essere scaldati prima del consumo (trota, pesce persico, filetti di pesce, crostacei crudi, ecc.),

2. «prodotto della pesca (o denominazione usuale nel ramo) da consumare

crudo» per i prodotti della pesca che possono essere mangiati crudi (salmone affumicato, sushi, surimi, aringhe arrotolate, filetti di spinello affumicati, ecc.),

3. «prodotto della pesca (o denominazione usuale nel ramo) cotto» per

tutti i prodotti della pesca cotti (crostacei cotti, molluschi bivalvi cotti, ecc.).

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Art. 20 Ulteriore caratterizzazione Per l’immissione sul mercato, i prodotti della pesca trattati ai sensi dell’articolo 42 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200513 sui requisiti igienici devono essere muniti di un certificato del fabbricante, dal quale risulta il genere di trattamento a cui sono stati sottoposti. Fa eccezione la consegna diretta ai consumatori.

Art. 21 Restrizioni 1 I prodotti della pesca contenenti biotossine, come la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli, non possono essere immessi sul mercato. 2 Sono esclusi i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini che soddisfano i requisiti del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 200414 che stabili- sce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Capitolo 6: Lumache e cosce di rana

Art. 22 Specie di lumache ammesse Sono ammessi come derrate alimentari i gasteropodi terrestri delle seguenti specie: a. Helix pomatia Linné; b. Helix aspersa Muller; c. Helix lucorum; d. famiglia degli acatinidi.

Art. 23 Cosce di rana 1 Le cosce di rana sono le parti posteriori di rane della specie Rana (famiglia dei ranidi). 2 Devono essere sezionate trasversalmente dietro le membra anteriori, eviscerate e spellate.

Art. 24 Denominazione specifica

1 La denominazione specifica per le lumache e le cosce di rana deve comprendere:

a. un’indicazione della specie animale;

13 RS 817.024.1; RU 2005 6521 14 GU L 226 del 25.06.2004, pag. 22–82. Il testo del regolamento può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, ordinato all’UFCL, Vendita di pubblica- zioni federali, 3003 Berna o consultato su Internet all’indirizzo http://www.europa.eu.int/eurolex/it/index.html

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b. una denominazione: «…15 da consumare cotto» per lumache e cosce di rana che devono essere scaldate prima del consumo. 2 Si può rinunciare a indicare la specie animale secondo il capoverso 1 lettera a, quando essa è indicata nella denominazione secondo la lettera b.

Art. 25 Esame 1 Le rane e le lumache devono essere sottoposte a un esame organolettico effettuato per campionatura. 2 Se tale esame indica che possono presentare un pericolo, le rane o le lumache non possono essere utilizzate per il consumo umano.

Capitolo 7: Latte Sezione 1: Definizioni e principi

Art. 26 1 Il latte è tutto il prodotto della mungitura di una o più mucche munte regolarmente.

2 Il latte crudo è latte che non è stato riscaldato a una temperatura superiore a 40°C né sottoposto ad altri trattamenti dalle conseguenze simili. 3 Il latte è ritenuto pronto al consumo, se è stato sottoposto a un trattamento confor- memente all’articolo 49 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200516 sui requisiti igienici.

Sezione 2: Requisiti

Art. 27 Categorie di tenori di grasso nel latte pronto al consumo 1 Per quanto riguarda il tenore di grasso nel latte pronto al consumo vale quanto segue: a. nel latte intero il tenore di grasso non può essere inferiore a 35 g per kg. Il tenore di grasso non deve essere modificato né aggiungendo o togliendo grasso di latte né mescolandolo con latte dal tenore di grasso modificato. b. il latte parzialmente scremato deve avere un tenore di grasso superiore a 5 g, ma inferiore a 35 g per kg; c. il latte semiscremato deve avere un tenore di grasso di almeno 15 g e al mas- simo 18 g per kg; d. il latte scremato (latte magro) deve avere un tenore di grasso di al massimo

5 g per kg;

15 Specie animale o denominazione usuale nel ramo

16 RS 817.024.1; RU 2005 6521

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e. il latte arricchito con panna (latte arricchito di grasso) deve avere un tenore di grasso di almeno 50 g per kg, ma inferiore a 150 g per kg.

2 La regolazione del tenore di grasso deve avvenire solamente aggiungendo o to-

gliendo panna oppure mediante mescolazione con latte di un altro tenore di grasso.

3 Il latte può essere omogeneizzato.

Art. 28 Latte intero Il latte intero deve avere: a. in presenza di un tenore di grasso di 35 g per kg e a una temperatura di 20°C, una massa di almeno 1028 g per litro oppure, se il tenore di grasso è diverso, una massa corrispondente; b. in presenza di un tenore di grasso di 35 g per kg, almeno 28 g di proteine per kg oppure, se il tenore di grasso è diverso, un tenore di proteine corrispon- dente; c. in presenza di un tenore di grasso di 35 g per kg, almeno 85 g di sostanza secca non grassa per kg oppure, se il tenore di grasso è diverso, una parte corrispondente di sostanza secca non grassa.

Art. 29 Modifiche del tenore permesse 1 Il latte pronto al consumo può essere arricchito con sostanze essenziali o fisiologi- camente utili conformemente all’articolo 18 ODerr, eccetto il latte intero. 2 Il latte arricchito con proteine deve avere un tenore di proteine del latte di almeno 38 g per kg. Per arricchirlo possono essere utilizzate unicamente proteine del latte. Non è permesso ridurre in precedenza il tenore di proteine del latte.

3 Una riduzione del tenore di proteine non è permessa.

4 Al fine di diminuire il tenore di lattosio nel latte è permesso trasformare il lattosio in glucosio e galattosio.

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 30 Denominazioni specifiche per il latte Come denominazioni specifiche per il latte si devono impiegare le denominazioni secondo l’articolo 27 capoverso 1.

Art. 31 Ulteriore caratterizzazione per il latte pronto al consumo Nel caso del latte pronto al consumo, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr17 devono figurare:

17 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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a. il tipo di trattamento; sono ammesse abbreviazioni quali «past», «UHT» o «sterile»; b. il tenore di grasso in «g per kg» o in percentuale («%»); nel caso del latte intero è ammesso il tenore minimo di grasso; c. indicazioni su modifiche del tenore secondo l’articolo 29; d. nel caso del latte pastorizzato la menzione «conservare a 5°C al massimo»; il pittogramma previsto nell’allegato 2 è ammesso; e. la menzione «conservare al riparo dalla luce»; f. se il latte è stato sottoposto a omogeneizzazione, la menzione «omogeneiz- zato».

Art. 32 Ulteriore caratterizzazione per il latte crudo 1 Se il latte crudo è consegnato preimballato, oltre alle indicazioni secondo l’arti- colo 2 OCDerr18 devono figurare: a. la menzione «conservare a 5 °C al massimo»; il pittogramma previsto nel- l’allegato 2 è permesso; b. una menzione che il latte crudo deve essere riscaldato ad almeno 70°C prima del consumo. 2 Se il latte crudo è servito sfuso, il punto di consegna è tenuto a informare adegua- tamente i consumatori sul fatto che il latte crudo non è pronto al consumo e che deve essere riscaldato almeno a 70°C prima di essere consumato. Inoltre, il punto di consegna è tenuto a informare sulla conservabilità e sulle condizioni di conservazio- ne del latte crudo.

Capitolo 8: Prodotti di latte Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 33 Definizione 1 I prodotti di latte sono prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte o dall’ulteriore lavorazione di prodotti di latte che possono contenere ingredienti e additivi specifici di un determinato prodotto o processo di produzione.

2 Sono fatte salve le disposizioni specifiche del prodotto.

Art. 34 Prodotti di latte con ingredienti non lattei I prodotti di latte possono contenere al massimo 300 g di ingredienti non lattei per kg. Gli ingredienti non lattei non possono sostituire i componenti del latte dal profilo funzionale né interamente né in parte.

18 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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Art. 35 Caratterizzazione 1 Nel caso dei prodotti di latte, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr19 devono figurare: a. il tenore di grasso in g per kg, in g per 100 g o in percentuale («%»); b. se devono essere conservati al fresco, la menzione «conservare a 5°C al mas- simo» oppure il pittogramma previsto nell’allegato 2; c. il tipo di trattamento termico. 2 Sono fatte salve le prescrizioni relative alla caratterizzazione specifiche dei pro- dotti. 3 Nel caso di prodotti di 20 g al massimo per unità, contenuti in imballaggi multipli, le indicazioni secondo i capoversi 1 e 2 e l’articolo 2 capoverso 1 OCDerr possono figurare sull’imballaggio multiplo. Sono eccettuate le indicazioni secondo l’arti- colo 2 capoverso 1 lettere a, n e o OCDerr. 4 I prodotti di latte fabbricati con latte crudo secondo l’articolo 26 capoverso 2 devono essere denominati «di latte crudo». Sono fatte salve le disposizioni specifi- che dei prodotti. 5 È permessa l’indicazione di microrganismi specifici impiegati per la fabbricazione, se nel prodotto finito è presente almeno di 1 milione di unità formanti colonia (UFC) per grammo.

Sezione 2: Formaggio

Art. 36 Definizioni e requisiti 1 Il formaggio è un prodotto ricavato dal latte, che viene separato dal siero mediante presame, altre sostanze o procedimenti coagulanti. A seconda della sua natura, esso può essere sottoposto a ulteriore trattamento o a maturazione.

2 Il formaggio non maturato (formaggio fresco) è considerato formaggio pronto al

consumo immediatamente dopo la fabbricazione; ne fanno parte segnatamente il quark, la mozzarella, il cottage cheese, la gelatina di formaggio e il mascarpone. 3 Il formaggio maturato è formaggio pronto al consumo soltanto se è maturato per un certo periodo di tempo e a condizioni ben definite; vi rientrano il formaggio a crosta fiorita, a crosta untuosa, a crosta secca o anche maturato senza crosta.

4 Nella fabbricazione di formaggio maturato devono essere aggiunti, oltre alle

sostanze di cui all’articolo 37, soltanto componenti del latte.

19 RS 817.022.21; RU 2005 6159

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Art. 37 Coadiuvanti tecnologici e procedimenti

1 Nella fabbricazione del formaggio sono permessi:

a. colture di batteri acidolattici e aromatizzanti (incluse colture speciali), lieviti e muffe innocue per la salute; b. l’impiego di coadiuvanti tecnologici (art. 16 ODerr) e di sale commestibile.

2 Per conferire sapore sono permessi:

a. il trattamento con bevande spiritose secondo gli articoli 57–77 dell’ordi- nanza del DFI del 23 novembre 200520 sulle bevande alcoliche, e con vino, sidro e aceto; b. l’affumicatura; c. l’aggiunta di spezie e di loro estratti nonché di altri ingredienti adatti a con- ferire sapore.

Art. 38 Categorie di tenore di grasso e di consistenza 1 Il formaggio è suddiviso secondo il tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) nelle seguenti categorie: a. formaggio alla doppia panna almeno 650 g/kg; b. formaggio alla panna 550–649 g/kg; c. formaggio grasso 450–549 g/kg; d. formaggio tre quarti grasso 350–449 g/kg; e. formaggio mezzo grasso 250–349 g/kg; f. formaggio quarto grasso 150–249 g/kg; g. formaggio magro meno di 150 g/kg. 2 Il formaggio maturato è suddiviso secondo il tenore di acqua presente nel formag- gio sgrassato (tafs) nei seguenti gradi di consistenza: a. extra duro fino a 500 g/kg; b. duro più di 500 fino a 540 g/kg; c. semiduro più di 540 fino a 650 g/kg; d. molle più di 650 g/kg. 3 Nel formaggio non maturato (formaggio fresco), il valore tafs può essere al massi- mo di 880 g per kg. Nella gelatina di formaggio fresco, il valore tafs deve essere superiore a 880 g per kg, ma al massimo di 890 g per kg.

20 RS 817.022.110; RU 2005 6097

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Art. 39 Requisiti del formaggio con denominazione di origine o indicazione di provenienza 1 Per i formaggi registrati con denominazione di origine protetta ai sensi dell’ordi- nanza del 28 maggio 199721 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (ordi- nanza DOP/IGP), sono inoltre applicabili le prescrizioni specifiche del rispettivo elenco degli obblighi. 2 Al Vacherin friborghese e al formaggio da raclette vallesano sono applicabili i requisiti di cui all’allegato 3.

3 All’Emmental sono applicabili i requisiti di cui all’allegato 4.

Art. 40 Caratterizzazione 1 Invece di una denominazione specifica, il formaggio può recare una denominazio- ne di formaggio. Sono considerate denominazioni di formaggio le denominazioni di origine e di provenienza e le indicazioni di provenienza.

2 Per i formaggi svizzeri valgono le seguenti prescrizioni:

a. è permesso usare una denominazione di origine se si tratta di una denomina- zione di origine protetta ai sensi dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio

199722 o una denominazione secondo l’articolo 39 capoverso 2;

b. è permesso usare un’indicazione di provenienza se si tratta di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 o di una denominazione secondo l’articolo 39 capoverso 3; c. un’indicazione di provenienza deve essere completata con la denominazione specifica «formaggio»; 3 Il formaggio con una designazione di fantasia o con una designazione di formaggio non protetta deve recare la denominazione specifica «formaggio».

4 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr23 devono figurare:

a. le sostanze o i trattamenti che conferiscono un sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicatura, bevande spiritose o altri ingredienti; b. se viene impiegato latticello, la sua parte in % in massa; c. nel caso del formaggio maturato, il grado di consistenza (duro, semiduro, ecc.) secondo l’articolo 38 capoverso 2; d. la denominazione «pastorizzato» o «da latte pastorizzato», se in una fase della fabbricazione il latte o la massa di formaggio sono stati sottoposti a un trattamento termico corrispondente alla pastorizzazione secondo l’articolo

49 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200524 sui

requisiti igienici;

21 RS 910.12 22 RS 910.12 23 RS 817.022.21; RU 2005 6159 24 RS 817.024.1; RU 2005 6521

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e. la denominazione «di latte crudo» o «formaggio di latte crudo» o un’altra menzione da cui si deduca che è stato utilizzato esclusivamente latte crudo per fabbricare il formaggio è ammessa soltanto se tutta la quantità di latte impiegata per la fabbricazione del formaggio è conforme alla definizione di latte crudo secondo l’articolo 26 capoverso 2; f. la denominazione «prodotti in parte di latte crudo», se una parte della quanti- tà di latte impiegata per la fabbricazione del formaggio è conforme alla defi- nizione di latte crudo secondo l’articolo 26 capoverso 2. 5 La denominazione «di latte termizzato» è ammessa, se in una fase della fabbrica- zione il latte è stato riscaldato del tutto o in parte a una termperatura superiore a 40 e inferiore a 72 °C durante almeno 15 secondi e il latte presenta una reazione positiva al test della fosfatasi. 6 Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a, si deve indicare la categoria di tenore di grasso secondo l’articolo 38 capoverso 1.

Art. 41 Marchiatura della crosta del formaggio Per marchiare la crosta del formaggio possono essere impiegati: a. gli additivi ammessi quali coloranti alimentari ai sensi dell’ordinanza del 23 novembre 200525 sugli additivi; b. l’Ultramarino (n. CI 77007); c. il Violetto di metile B (n. CI 42535).

Art. 42 Formaggio grattugiato e miscele di formaggi 1 Il formaggio grattugiato e le miscele di formaggi per fondue e focacce al formag- gio devono contenere solamente formaggio.

2 È vietato grattugiare anche le croste di formaggio.

Sezione 3: Prodotti di formaggio

Art. 43 Preparati di formaggio

1 I preparati di formaggio sono prodotti di formaggio e altri ingredienti.

2 La parte di formaggio deve essere di almeno 500 g per kg.

Art. 44 Fondue pronta, chips di formaggio 1 La fondue pronta è un prodotto fabbricato con formaggio e altri ingredienti me- diante l’impiego di calore e di un procedimento di emulsionamento.

2 La sua composizione deve avere le seguenti caratteristiche:

25 RS 817.022.31; RU 2005 6191

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a. la sostanza secca deve essere di almeno 300 g per kg di prodotto finito ed essere composta di almeno 700 g di sostanza secca di formaggio per kg; b. a seconda del tenore di grasso presente nella sostanza secca (grasso s.s.), è suddivisa nelle seguenti categorie di tenore di grasso:

1. fondue pronta categoria alla panna almeno 500 g/kg,

2. fondue pronta categoria tutto grasso 400–499 g/kg,

3. fondue pronta categoria semigrassa 200–399 g/kg;

c. la fondue pronta può contenere al massimo 30 g di amido per kg.

3 Le chips di formaggio sono un prodotto composto di formaggio, amido ed even-

tualmente altri ingredienti. La sostanza secca deve essere di almeno 950 g per kg ed essere composta di almeno 600 g di sostanza secca di formaggio per kg.

Art. 45 Formaggio fuso e formaggio fuso da spalmare

1 Il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare sono prodotti fabbricati con

formaggio portato a fusione mediante l’impiego di calore e di un procedimento di emulsionamento, di solito usando sali di fusione. 2 Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare, oltre al formaggio possono essere impiegati: a. latte e prodotti di latte; b. spezie, erbe aromatiche e loro estratti; c. sale commestibile; d. acqua potabile. 3 La sostanza secca (s.s.) del prodotto finito deve essere di almeno 750 g per kg di sostanza secca di formaggio. 4 Il tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) deve corrispondere a quello del formaggio menzionato nella denominazione. 5 Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), la sostanza secca deve essere la seguente:

Categoria di tenore Grasso s.s. Formaggio fuso Formaggio fuso da spalmare di grasso in g/kg (min.) s.s. in g/kg (min.) s.s. in g/kg (min.)

doppia panna 650 530 450 panna 550 500 450 tutto grasso 450 500 400 tre quarti grasso 350 450 400 mezzo grasso 250 400 300 quarto grasso 150 400 300 magro meno di 150 400 300

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6 La sostanza secca (s.s.) deve essere di almeno:

a. 500 g per kg per la fusione di formaggio extra duro e duro; b. 450 g per kg per la fusione di formaggio semiduro; c. 350 g per kg per la fusione di formaggio molle. 7 Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare recanti una denominazione di formaggio, oltre al formaggio possono essere utilizzati esclusivamente: a. grasso di latte; b. sale commestibile; c. acqua potabile.

8 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:

a. se con la denominazione specifica viene usata una denominazione di origine, per la fusione può essere usato esclusivamente il formaggio a essa corri- spondente; b. se oltre alla denominazione specifica viene usata un’indicazione di prove- nienza, la miscela di fusione deve contenere almeno 750 g per kg del for- maggio menzionato. Il formaggio rimanente deve essere formaggio di com- posizione simile; c. se viene usata un’altra denominazione di formaggio, la miscela di fusione deve contenere più di 500 g per kg del formaggio corrispondente.

Art. 46 Preparati di formaggio fuso 1 I preparati di formaggio fuso sono composti di formaggio fuso e altri ingredienti.

2 La sostanza secca del prodotto finito deve essere di almeno 500 g per kg di sostan- za secca di formaggio. 3 Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), il prodotto finito deve avere la seguente sostanza secca: a. per 450 g per kg (grasso s.s.) e oltre: almeno 400 g per kg; b. per meno di 450 g per kg (grasso s.s.): almeno 200 g per kg.

Art. 47 Caratterizzazione

1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 35 capoverso 1 occorre menzionare

riguardo alla parte di formaggio le sostanze o i trattamenti che conferiscono sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicature, bevande spiritose o altri ingredienti. 2 Per il formaggio fuso, il formaggio fuso da spalmare e i preparati di formaggio fuso, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a si deve indicare la categoria di tenore di grasso o il tenore minimo di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) secondo l’articolo 45 capoverso 5.

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3 Nei preparati di formaggio, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 35 capo- verso 1 lettera a può essere menzionata riguardo alla parte di formaggio la categoria di tenore di grasso secondo l’articolo 38 capoverso 1.

Sezione 4: Panna

Art. 48 Definizione e requisiti 1 La panna è la parte ricca di grasso del latte ottenuta mediante procedimenti di separazione fisici. La sostanza secca della parte priva di grasso di latte deve essere di almeno 85 g per kg. 2 La panna può essere addizionata con al massimo 30 g di componenti del latte per kg ai fini della stabilizzazione.

3 Sono applicabili le seguenti categorie di tenore di grasso:

a. «mezza panna» o «panna da caffè»: almeno 150 g di grasso di latte per kg; b. «panna intera», «panna da montare» o «panna»: almeno 350 g di grasso di latte per kg; c. «doppia panna»: almeno 450 g di grasso di latte per kg. 4 La panna acidula (compresa la crème fraîche) è una panna acidificata con micror- ganismi appropriati e trattata termicamente. 5 La panna addensata è una panna sottoposta all’azione di addensanti fino a diventa- re da densa a spalmabile. Alla panna addensata sono applicabili per analogia i capo- versi 1, 2 e 4.

Art. 49 Caratterizzazione Come denominazione specifica per la panna si devono impiegare le denominazioni secondo l’articolo 48 capoverso 3.

Sezione 5: Burro, grassi lattieri da spalmare, preparati di burro e altri prodotti del burro

Art. 50 Definizioni 1 Il burro è un’emulsione di acqua in grasso di latte. Nella fabbricazione del burro si possono utilizzare esclusivamente le sostanze di cui all’articolo 51. È ammessa l’aggiunta di sale. 2 I grassi lattieri da spalmare (compresi il burro tre quarti grasso e il burro mezzo grasso) sono prodotti sotto forma di emulsione solida e malleabile, prevalentemente del tipo acqua in grasso, ottenuti esclusivamente dal latte o da determinati prodotti di latte, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale; vi si possono aggiungere

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altre sostanze necessarie alla loro fabbricazione, purché non siano destinate a sosti- tuire del tutto o in parte un componente del latte. 3 I preparati di burro sono miscele di burro con ingredienti che modificano sensibil- mente le loro caratteristiche organolettiche. 4 Il burro disidratato è un prodotto del burro che, oltre a grasso di latte, contiene soltanto tracce di componenti del latte e di acqua. 5 Le frazioni di burro sono prodotti ottenuti dal grasso del burro mediante processi fisici e modificati nelle loro caratteristiche di fusione.

Art. 51 Burro di panna dolce e burro acidulato 1 Per la fabbricazione di burro di panna dolce si può utilizzare esclusivamente panna.

2 Per la fabbricazione di burro acidulato si possono utilizzare:

a. burro, acidificato mediante l’aggiunta di un concentrato di acidi lattici otte- nuto biologicamente dal latte; oppure b. panna acida.

Art. 52 Requisiti

1 I valori limite del contenuto di grasso di latte sono:

a. per il burro almeno 820 g per kg; b. per il burro tre quarti grasso almeno 600 e al massimo 620 g per kg; c. per il burro mezzo grasso almeno 390 e al massimo 410 g per kg; d. per il burro salato almeno 800 g per kg; e. per i preparati di burro almeno 620 g per kg; f. per i grassi lattieri da spalmare: 1. più di 100 e meno di 390 g per kg,

2. più di 410 e meno di 600 g per kg,

oppure

3. più di 620 e meno di 820 g per kg.

2 Al burro e al grasso di burro sono applicabili i requisiti di cui all’allegato 5.

3 Il burro salato può contenere al massimo 20 g di sale commestibile per kg.

Art. 53 Denominazioni specifiche

1 Si devono utilizzare le seguenti denominazioni specifiche:

a. «burro», «burro tre quarti grasso», «burro mezzo grasso», «burro salato», «preparato di burro» e «grasso lattiero da spalmare»: secondo il rispettivo tenore di grasso secondo l’articolo 52 capoverso 1;

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b. «burro disidratato» («burro fuso», «burro anidro», «olio di burro», «grasso di burro», «grasso puro di burro», «burro per arrostire», ecc.): per i prodotti secondo l’articolo 50 capoverso 4; c. «frazioni di burro»: per i prodotti secondo l’articolo 50 capoverso 5. 2 Per i grassi lattieri da spalmare la denominazione specifica deve essere completata indicando il tenore di grasso in %.

3 La denominazione specifica deve essere completata con la menzione «non pasto-

rizzato», se il burro o i grassi lattieri da spalmare sono fabbricati con materie prime o ingredienti non trattati termicamente. 4 Il burro secondo l’articolo 52 capoverso 1 lettera a può essere designato anche come «burro di panna di latte», «burro di panna dolce» o «burro di panna acidula» se è stato ottenuto dalle materie prime corrispondenti. La denominazione «burro di latticello» può essere utilizzata se il burro è stato ottenuto da una mescolanza di panna di latte e panna di latticello. 5 Il burro di latticello fabbricato in un caseificio può essere denominato «burro di caseificio». 6 Invece della denominazione specifica «burro», in presenza di un processo di fab- bricazione corrispondente è permesso usare indicazioni di carattere qualitativo quali «burro speciale» o «burro dell’alpe non pastorizzato». 7 Per la fabbricazione di derrate alimentari la cui denominazione specifica compren- da un riferimento al burro (p. es. biscotti al burro, margarina con burro) può essere utilizzato come ingrediente qualsiasi tipo di burro (cpv. 1 lett. a–c). 8 Il burro tre quarti grasso può essere denominato anche «burro a ridotto tenore di grasso» e il burro mezzo grasso «burro a basso tenore di grasso», «burro leggero» oppure «burro light».

Art. 54 Ulteriori caratterizzazioni 1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 35 capoverso 1 deve figurare la menzione «conservare al riparo dalla luce». 2 Per il burro salato, il burro tre quarti grasso, il burro mezzo grasso e i grassi lattieri da spalmare, il tenore di sale deve essere indicato in % nell’elenco degli ingredienti. 3 Per le frazioni di burro occorre menzionare, immediatamente in combinazione con la denominazione specifica, il punto di fusione limpido in °C.

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Sezione 6: Latte acidulato, latte acidificato, yogurt, kefir, latticello

Art. 55 Latte acidulato, latte acidificato 1 Il latte acidulato (latte fermentato) è prodotto mediante fermentazione del latte con microrganismi adeguati.

2 Il latte acidificato è prodotto mediante aggiunta di acidificanti adeguati.

3 Per il tenore di grasso di latte sono applicabili per analogia le disposizioni relative allo yogurt. 4 Nel caso del latte acidulato occorre menzionare che il trattamento termico è stato effettuato dopo la fermentazione acido-lattica.

Art. 56 Yogurt 1 Lo yogurt è un prodotto ottenuto mediante fermentazione del latte con il Lactoba- cillus delbrueckii ssp bulgaricus e lo Streptococcus thermophilus.

2 Il prodotto finito deve contenere complessivamente almeno 10 milioni di unità

formanti colonia dei microrganismi di cui al capoverso 1 per grammo.

3 Lo yogurt può contenere anche altri microrganismi adeguati.

4 Per quanto riguarda il tenore di grasso di latte vale quanto segue:

a. nello yogurt magro o nello yogurt scremato: al massimo 5 g per kg; b. nello yogurt parzialmente scremato: più di 5 g, ma meno di 35 g per kg; c. nello yogurt o nello yogurt intero: almeno 35 g per kg; d. nello yogurt arricchito con panna, prodotto con latte e panna: almeno 50 g per kg. 5 Per lo yogurt parzialmente scremato e per lo yogurt arricchito con panna occorre menzionare, immediatamente in combinazione con la denominazione specifica, il tenore di grasso in % in massa. L’indicazione del tenore di grasso si riferisce alla parte di latte.

Art. 57 Kefir 1 Il kefir è ottenuto dal latte fermentato. Oltre alla fermentazione acidolattica ha luogo una fermentazione alcolica con lieviti. 2 Il kefir deve contenere almeno 1 milione di batteri acidolattici formanti colonia e almeno 10 000 lieviti vitali per grammo di prodotto finito. 3 Per il tenore di grasso di latte sono applicabili per analogia le disposizioni relative allo yogurt.

Art. 58 Latticello, latticello acidulato 1 Il latticello (latticello dolce) è il liquido residuale del processo di burrificazione di panna non acidificata.

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2 Esso deve contenere almeno 80 g di sostanza secca del latte sgrassata per kg.

3 Il latticello acidulato è il liquido residuale del processo di burrificazione di panna pastorizzata acidificata. Può essere ottenuto anche da latticello dolce mediante acidificazione microbica.

4 Esso deve contenere almeno 80 g di sostanza secca sgrassata del latte per kg.

5 Il tenore di sostanza secca sgrassata del latte può essere aumentato mediante con- centrazione di latticello e di latticello acidulato.

Sezione 7: Siero di latte, scotta

Art. 59 Siero di latte 1 Il siero di latte (petit-lait, siero) è il liquido residuale della coagulazione del latte nella fabbricazione del formaggio oppure della caseina. 2 Il siero di latte acidulo è un siero di latte il cui lattosio è stato parzialmente o total- mente fermentato con microrganismi adeguati. 3 Il siero di latte acidificato è prodotto mediante l’aggiunta di acidificanti adeguati al siero di latte.

Art. 60 Scotta 1 La scotta è il liquido residuale dopo l’estrazione della proteina e del grasso dal latte o dal siero di latte. 2 L’articolo 59 capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia alla scotta acidula e acidi- ficata.

Sezione 8: Ziger

Art. 61 1 Lo ziger (ricotta) è un prodotto ottenuto per coagulazione a caldo e acidificazione dal siero di latte grasso o magro, con eventuale aggiunta di latte magro o latticello. È permesso sottrarre il liquido prima dell’acidificazione.

2 La composizione dello ziger deve presentare le seguenti caratteristiche:

a. la parte delle proteine del siero nelle proteine totali del prodotto finito deve essere di almeno 510 g per kg; b. la parte della sostanza secca deve essere di almeno 200 g per kg di prodotto finito; c. lo ziger deve contenere più di 150 g di grasso per kg di sostanza secca; d. lo ziger magro può contenere al massimo 150 g di grasso per kg di sostanza secca.

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3 Lo ziger è pronto al consumo subito dopo la fabbricazione, lo ziger maturato e lo ziger magro maturato soltanto dopo un certo periodo di maturazione.

4 Come coadiuvanti tecnologici sono permessi:

a. l’acido lattico (p. es. l’azi); b. l’acido citrico; c. l’acido acetico.

5 Per conferire sapore sono permessi:

a. sale commestibile; b. spezie ed erbe aromatiche nonché i loro estratti; c. l’affumicatura.

Sezione 9: Latte concentrato, latte in polvere, prodotti di latte in polvere, proteina del latte

Art. 62 Latte concentrato 1 Il latte concentrato è un latte zuccherato o non zuccherato al quale è stata sottratta una parte essenziale d’acqua. 2 Deve avere le seguenti quantità di sostanza secca e i seguenti tenori di grasso:

s.s. in g per kg Tenore di grasso

a. latte magro concentrato almeno 200 g/kg massimo 10 g/kg (latte magro condensato) b. latte concentrato almeno 250 g/kg almeno 75 g/kg (latte condensato) c. latte concentrato arricchito almeno 265 g/kg almeno 150 g/kg

3 Per il latte concentrato zuccherato sono applicabili i valori di cui al capoverso 2 tenendo conto della percentuale di zucchero. 4 Il tenore di proteine del latte concentrato può essere standardizzato a un valore di almeno il 34 % della sostanza secca di latte sgrassata. Per standardizzare il tenore di proteine del latte sono ammessi esclusivamente componenti del latte. Il rapporto tra le proteine del siero e la caseina non deve essere modificato.

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Art. 63 Latte in polvere 1 Il latte in polvere è un latte al quale è stata sottratta la maggior parte dell’acqua.

2 Il tenore di acqua non deve superare i 50 g per kg.

3 Il latte in polvere deve avere i seguenti tenori di grasso:

a. latte in polvere magro al massimo 15 g/kg b. latte in polvere con ridotto tenore di grasso meno di 260 g/kg o parzialmente scremato e più di 15 g/kg c. latte in polvere o latte intero in polvere almeno 260 g/kg e meno di 420 g/kg d. latte in polvere con elevato tenore di grasso (latte in almeno 420 g/kg polvere arricchito di grasso, panna in polvere)

4 L’articolo 62 capoverso 4 è applicabile per analogia.

Art. 64 Prodotti di latte in polvere I prodotti di latte in polvere (siero di latte in polvere, latticello in polvere, latte acidulato in polvere, ecc.) sono prodotti di latte ai quali è stata sottratta la maggior parte d’acqua.

Art. 65 Proteina del latte 1 La proteina del latte è un concentrato o una polvere di singole proteine del latte o della loro totalità. 2 La sostanza secca delle proteine del latte deve contenere almeno 500 g di proteine per kg.

Art. 66 Caratterizzazione 1 Sui prodotti destinati alla consegna ai consumatori, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a devono figurare: a. il tenore di sostanza secca sgrassata proveniente dal latte, a eccezione del latte in polvere; b. il tenore di grasso in g per kg, in g per 100 g o in percentuale («%»), a ecce- zione del latte magro concentrato (zuccherato e non zuccherato) e del latte magro in polvere. 2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica.

3 Per lo yogurt in polvere, nella denominazione specifica occorre menzionare il

tenore di grasso nella parte di latte (p. es. «yogurt in polvere alle fragole con 260 g di grasso/kg di parte di latte»). 4 Nel caso del latte in polvere con elevato tenore di grasso, nella denominazione specifica occorre menzionare il tenore di grasso.

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Capitolo 9: Latte e prodotti di latte di altri mammiferi

Art. 67 1 Al latte e ai prodotti di latte di altri mammiferi sono applicabili per analogia le disposizioni dei capitoli 7 e 8. 2 Il latte e i prodotti di latte di altri mammiferi devono essere designati come tali.

3 Nel caso di mescolanze di latte proveniente da diverse specie animali, destinate al consumo e alla fabbricazione di prodotti di latte, occorre menzionare le specie animali e le proporzioni della miscela (p. es. «latte vaccino con X % di latte di capra», «latte di pecora con Y % di latte vaccino»). 4 Per i formaggi da latte di capra o di pecora valgono, se non è stato usato esclusi- vamente latte di capra o latte di pecora, le seguenti denominazioni specifiche: a. «formaggio mezzo-capra» o «formaggio mezzo-pecora», se il latte destinato alla fabbricazione è composto di almeno 500 g per kg di latte di capra o di pecora; b. «formaggio con aggiunta di X % di latte di capra» oppure «formaggio con Y% di latte di pecora», se il latte destinato alla fabbricazione è composto di meno di 500 g per kg di latte di capra o di pecora.

Capitolo 10: Uova e ovoprodotti Sezione 1: Definizioni e requisiti

Art. 68 Uova 1 Le uova sono le cellule germinative di una gallina da cortile (Gallus domesticus) o di un’altra specie di uccello avvolte in un guscio calcareo intatto, non incubate e non cotte, idonee al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti.

2 L’uovo è costituito da:

a. tuorlo (giallo): la parte più interna, trasparente, giallastra e omogenea dell’uovo; b. albume (bianco): la massa gelatinosa, trasparente, da incolore a biancastra, che circonda il tuorlo; c. pellicola del guscio: la membrana situata tra l’albume e il guscio calcareo. 3 Per uovo liquido s’intende il contenuto non trasformato di un uovo dopo la rimo- zione del guscio. 4 Per uovo incrinato s’intende un uovo il cui guscio è danneggiato, ma la cui pellico- la è ancora intatta.

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Art. 69 Ovoprodotti 1 Gli ovoprodotti sono prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di uova o di vari componenti o miscugli di uova o da ulteriori trasformazioni di simili prodotti trasformati. 2 Il tenore di acido 3 OH-butirrico negli ovoprodotti non modificati non deve essere superiore a 10 mg per kg di sostanza secca. 3 Il tenore di acido lattico delle materie prime impiegate per la fabbricazione di ovoprodotti non deve essere superiore a 1 g per kg di sostanza secca. Per i prodotti fermentati questo valore deve tuttavia essere quello determinato prima del processo di fermentazione. 4 La quantità residua di gusci, pellicola e altre particelle negli ovoprodotti non deve essere superiore a 100 mg per kg di ovoprodotto.

5 È vietato mescolare uova di diverse specie animali.

Art. 70 Uova con difetti 1 Le uova incrinate possono essere utilizzate solo per la fabbricazione di ovoprodot- ti; è fatto salvo l’articolo 71 capoverso 2.

2 Non possono essere usate come derrate alimentari:

a. le uova con guscio screpolato e pellicola lacerata («uova ammaccate», «uova rotte»); b. le uova non fecondate provenienti dall’incubatrice; c. le uova appena incubate con l’embrione morto. 3 Al controllo visivo di una partita di uova, destinate alla consegna ai consumatori, può essere presente al massimo il 7 % di uova con difetti di qualità, di cui al massi- mo: a. 4 % di uova ammaccate o incrinate; b. 1 % di uova con macchie di carne o di sangue. 4 Se la partita controllata secondo il capoverso 3 comprende meno di 180 uova, le tolleranze per difetti di qualità vanno raddoppiate.

Art. 71 Uova destinate alla fabbricazione di ovoprodotti

1 Il

guscio delle uova impiegate nella fabbricazione di ovoprodotti deve essere completamente sviluppato e non presentare incrinature. 2 Le uova incrinate possono essere utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti purché lo stabilimento di produzione o il centro di imballaggio le consegni diretta- mente a uno stabilimento di trasformazione e siano rotte al più presto.

3 Si può procedere alla rottura delle uova soltanto se sono pulite e asciutte.

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Sezione 2: Caratterizzazione

Art. 72 Uova 1 Sugli imballaggi di vendita al dettaglio di uova, le indicazioni richieste dall’arti- colo 2 OCDerr26 devono essere completate: a. dall’indicazione della temperatura di conservazione se il prodotto è conse- gnato refrigerato; b. dal numero di uova e dal peso netto o dal numero di uova e dal peso netto minimo per uovo in g. 2 Se è indicata la data di deposizione, questa deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

3 L’indicazione del Paese di produzione può anche essere abbreviata. Come abbre-

viazione è ammesso esclusivamente il codice ISO 2 secondo l’elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero nella tariffa d’uso27, nella versione del 1° gennaio 2004.

Art. 73 Ovoprodotti Le indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr28 devono essere completate come segue: a. per gli ovoprodotti che non sono destinati al commercio al dettaglio, ma uti- lizzati come ingredienti per la fabbricazione di un altro prodotto dev’essere indicato a quale temperatura vanno conservati e per quanto tempo può essere garantita la conservabilità del prodotto a tale temperatura; b. per gli ovoprodotti mescolati ad altre derrate alimentari, il tenore di uova de- ve essere indicato in % in massa, riferito al prodotto finito; c. nel caso di uova liquide di cui all’articolo 57 capoverso 7 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200529 sui requisiti igienici dev’essere apposta oltre all’indicazione di cui alla lettera b, la dicitura «uova liquide non pastoriz- zate – da trattare nel luogo di destinazione», come pure la data e l’ora in cui sono state sbattute.

Art. 74 Uova che non provengono da galline 1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 72, le uova che non provengono da galline (Gallus domesticus) devono essere caratterizzate indicando la loro specie animale (p. es. uova di anitra o uova di piccione). 2 Gli imballaggi, gli involucri e i recipienti contenenti uova di anitra devono recare una dicitura del tipo «cuocere per almeno dieci minuti prima del consumo!».

26 RS 817.022.21; RU 2005 6159 27 La tariffa d’uso è consultabile o ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna. 28 RS 817.022.21; RU 2005 6159 29 RS 817.024.1; RU 2005 6521

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Sezione 3: Coloranti ammessi

Art. 75 Per colorare i gusci delle uova e stampigliare le uova possono essere utilizzati i coloranti menzionati nell’allegato 6.

Capitolo 11: Miele, pappa reale e polline di fiori Sezione 1: Miele

Art. 76 Definizioni 1 Il miele è la sostanza dolce che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalla mielata o da altre secrezioni zuccherine che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, combinano con sostanze specifiche proprie, trasformano, imma- gazzinano nei favi e fanno maturare. Il miele può essere fluido, denso o cristalliz- zato. 2 Il miele di fiori è miele proveniente principalmente dai succhi del nettare di fiori.

3 Il miele di mielata è miele proveniente principalmente da secrezioni di parti vive di piante oppure da secrezioni che si trovano su parti vive di piante. 4 Il miele in favi o dischi è miele che le api accumulano negli alveoli opercolati e privi di covata di favi appena costruiti e commerciato in favi interi o divisi. 5 Il miele con parti di favi è miele che contiene uno o più pezzi di miele in favi.

6 Il miele scolato è miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati e privi di covata. 7 Il miele centrifugato è miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disoperco- lati e privi di covata. 8 Il miele torchiato è miele ottenuto mediante spremitura dei favi privi di colata; in questo procedimento i favi non devono essere riscaldati o devono esserlo solo mode- ratamente.

Art. 77 Requisiti

1 Il tenore massimo di acqua è:

a. per il miele: del 21 % in massa; b. per il miele di brughiera (Calluna) e il miele di trifoglio (Trifolium sp.): del

23 % in massa.

2 Il miele non deve essere surriscaldato. Quali criteri di surriscaldamento valgono la diastasi e il tenore di idrossimetilfurfurale del miele.

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3 I requisiti sono disciplinati dal capitolo 23A «Miele» del Manuale svizzero delle derrate alimentari30.

Art. 78 Caratterizzazione

1 Invece della denominazione specifica «miele» possono essere usate le seguenti

denominazioni specifiche: a. miele di fiori; b. miele di mielata; c. miele scolato; d. miele centrifugato; e. miele torchiato. 2 Il miele in favi o dischi e il miele con parti di favi devono essere designati come tali. 3 Il miele che presenta sapore od odore estranei, che ha iniziato a fermentare o a schiumeggiare o è stato riscaldato eccessivamente deve essere designato come «miele per pasticceria» oppure «miele per industria». 4 La denominazione specifica, ad eccezione del miele per pasticceria e del miele per industria, può essere completata con: a. un’indicazione concernente la provenienza da determinati fiori o piante, se il miele deriva principalmente da questi ultimi e ne presenta le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; b. un nome regionale, territoriale o topografico, se il miele proviene dalla regione indicata. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 199731.

Sezione 2: Pappa reale

Art. 79 Definizione La pappa reale è il secreto delle ghiandole faringee sopracerebrali delle api operaie.

Art. 80 Requisiti

1 La pappa reale può contenere al massimo il 70 % in massa di acqua.

2 Il tenore di acido 10-idrossidecenoico deve essere di almeno 1,4 % in massa.

30 Non pubblicato nella RU; può essere richiesto all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. 31 RS 910.12

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Art. 81 Denominazione specifica La pappa reale può essere definita anche «gelatina reale».

Sezione 3: Polline di fiori

Art. 82 Definizione 1 Il polline di fiori consiste nelle cellule germinali maschili delle antere di faneroga- me raccolte dalle api. Queste sono inumidite con il nettare o la melata secreti dallo stomaco delle api e quindi arricchite con enzimi propri dell’organismo, trasportate tra le api a fini di nutrimento come palline di polline e raccolte con speciali spazzo- line. 2 Il polline con capsula frantumata è un polline il cui involucro è modificato mecca- nicamente in modo tale che il contenuto possa essere meglio utilizzato dall’organi- smo umano.

Art. 83 Requisiti Il polline di fiori può contenere al massimo l’8 % in massa di acqua.

Capitolo 12: Adeguamento degli allegati

Art. 84 L’Ufficio federale della sanità pubblica adegua regolarmente gli allegati della pre- sente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 85 Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 22 dicembre 200032 concernente l’impiego di medicinali per

animali destinati alla produzione di derrate alimentari,

2. l’ordinanza del DFI del 10 dicembre 198133 concernente la designazione dei

formaggi svizzeri.

32 RU 2001 17 33 RU 1983, 1990 765, 2002 848, 2004 1261

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Art. 86 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Valori massimi delle parti di grasso e tessuto connettivo per gli ingredienti che sono designati con il termine «carne di …1»

Specie Grasso (%) Tessuto connettivo2 (%)

Mammiferi (a eccezione di conigli e maiali) e miscele di specie in cui prevalgono i mammiferi 25 25 Maiali 30 25 Uccelli e conigli 15 10

1 Specie animale

2 La percentuale di tessuto connettivo è calcolata in base al rapporto fra tenore di collagene e di proteine carnee. Il tenore di collagene è pari a 8 volte il tenore di idrossiprolina.

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Allegato 2 (art. 31 lett. d, 32 cpv. 1 lett. a e 35 cpv. 1 lett. b)

Pittogramma indicante la temperatura di conservazione massima autorizzata

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Allegato 3 (art. 39 cpv. 2)

Requisiti dei formaggi con denominazione di origine

1. Vacherin friborghese/Formaggio friborghese

a. Denominazione di origine italiano: Vacherin friborghese/Formaggio friborghese francese: Vacherin fribourgeois/Fromage fribourgeois tedesco: FreiburgerVacherin/Freiburger Käse b. Zona di produzione Cantone Friburgo. c. Fabbricazione e trattamento Il Vacherin friborghese/Formaggio friborghese è prodotto da latte di caseificio crudo o pastorizzato con colture di batteri acidolattici e sostanze del presame. La cagliata è riscaldata ad almeno 32 °C e pressata. Per ottenere la crosta untuosa, durante la maturazione il formaggio è trattato regolarmente con Brevibacterium linens e acqua salata. d. Additivi Cloruro di calcio, in caso d’impiego di latte pastorizzato. e. Maturazione Il Vacherin friborghese/Formaggio friborghese è maturo per il consumo dopo almeno 60 giorni. f. Descrizione Forma e aspetto: forma con crosta untuosa, da gialla a grigio-bruna Altezza: 6–9 cm Diametro: 30–40 cm Peso: 6–10 kg Occhiatura: di regola scarsa Pasta: adatta al taglio, di colorazione da avorio a giallo pa- glierino Sapore: dolce, col progredire della maturazione aromatico g. Composizione Tenore in grasso: – almeno 45 % in peso di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) – almeno 23 % in peso di grasso nel formaggio Consistenza: – semidura: tenore di acqua presente nel formaggio sgrassato da 63 a 66 % in peso (tafs) – al massimo 48 % in peso di acqua, ossia almeno 52 % in peso di sostanza secca nel formaggio

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2. Formaggio da raclette vallesano

a. Denominazione di origine italiano: Formaggio da raclette vallesano francese: Fromage à raclette valaisan tedesco: Walliser Raclette-Käse Il formaggio da raclette vallesano deve portare inciso sulla crosta una delle seguenti denominazioni di origine: Anniviers Isérables Arbey L’Alé Arbignon Larzey Arolla Le Coeur Arpalles Le Tronc Arpille Les Planches Ausserberg Lettaz Bagnes Lötschental Bagnes-Chaux Marais B-Nendaz (Basse-Nendaz) Merdechon Bavon Miège Binn Moiry Binneralp Mollens Boveresse Orsières Chamoson Ovronnaz Champéry Spittelmatten Champoussin Sapinhaut Chandonne Savièse Conthey Saxon Corbyre Sembrancher Creux du Mât Serin-Ayent Dixence Simplon Drône Sion Er de Lens Tanay Evolène Tracuit Fey Tsan Forclaz Valais Fouly Verbier Frid Vex Gomser Vissoie Haudères Wallis Heida Wasmer Illiez b. Zona di produzione Le regioni menzionate nella lettera a.

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c. Fabbricazione e trattamento Il Formaggio da raclette vallesano è prodotto da latte di caseificio crudo con colture di batteri acidolattici e sostanze del presame. La cagliata viene riscaldata ad almeno 35 °C e pressata. La grana del formaggio non viene lavata. Per ottenere l’unto della crosta, il formaggio è trattato regolarmente, durante la maturazione, con Brevibacterium linens e acqua salata. d. Additivi Nessuno. e. Maturazione Il Formaggio da raclette vallesano è pronto al consumo dopo almeno

90 giorni

f. Descrizione Forma e aspetto: forma con crosta untuosa, bruno-rossastra Altezza: 6–7 cm Diametro: 30–42 cm Peso: 5–7 kg Occhiatura: in prevalenza 2–3 mm di diametro, rotonda, piuttosto scarsa, ripartita uniformemente Pasta: adatta al taglio e alla fusione, di colorazione da avorio a giallo paglierino Sapore: dolce, col progredire della maturazione più aromatico g. Composizione Tenore in grasso: – almeno 50 % in peso di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) – almeno 29 % in peso di grasso nel formaggio Consistenza: – semidura: tenore di acqua presente nel formaggio sgrassato da 55 a 62 % in peso (tafs) – al massimo 42,5 % in peso di acqua, ossia almeno 57,5 % in peso di sostanza secca nel formaggio

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Allegato 4 (art. 39 cpv. 3)

Requisiti dei formaggi con indicazione di provenienza Emmental a. Indicazione di provenienza italiano: Emmental francese: Emmental tedesco: Emmentaler b. Zona di produzione Fabbricato principalmente nella Svizzera tedesca, ad eccezione dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Grigioni, Uri, Obvaldo e Nidvaldo c. Fabbricazione e trattamento L’Emmental è prodotto da latte di caseificio crudo con colture di batteri acidolattici e acidopropionici e sostanze di presame. La cagliata è riscaldata ad almeno 50 °C e pressata. Il formaggio viene fatto maturare per circa quattro settimane alla temperatura di almeno 20 °C. Sono permessi coloranti per la crosta nonché sostanze di copertura e di governo autorizzate dall’Ufficio federale. d. Additivi Nessuno. e. Maturazione L’Emmental è maturo per il consumo al più presto il mese seguente a quello in cui la forma più giovane di una produzione mensile ha raggiunto l’età di

90 giorni.

f. Descrizione Forma e aspetto: forma con crosta solida e secca, giallo-bruna Altezza: 13–25 cm Diametro: 70–100 cm Peso: 60–130 kg Occhiatura: in prevalenza 1–3 cm, rotonda, da lucida a opaca, da scarsa a ricca, ripartita uniformemente Pasta adatta al taglio, di colorazione da avorio a giallo paglierino Sapore: dolce, col progredire della maturazione più aromatico

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g. Composizione Tenore in grasso: – almeno 45 % in peso di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) – almeno 27,5 % in peso di grasso nel formaggio Consistenza: – dura: tenore di acqua presente nel formaggio sgrassato da 51 a 54 % in peso (tafs) – al massimo 39 % in peso di acqua, ossia almeno

61 % in peso di sostanza secca

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Allegato 5 (art. 52 cpv. 2)

Requisiti del burro e del grasso di burro

1. Grado di acidità nel grasso di burro

Il grado di acidità nel grasso di burro non deve essere superiore a: a. per le categorie di burro secondo l’articolo 52 capoverso 1:

1. per il burro da panna non pastorizzata: al massimo 20 mmol NaOH/kg

di grasso,

2. per il burro da panna pastorizzata: al massimo 12 mmol NaOH/kg di

grasso; b. per il burro disidratato: al massimo 20 mmol NaOH/kg di grasso.

2. Valore pH nel siero

Il valore pH nel siero dev’essere: a. per il burro di panna dolce: di almeno 6,0; b. per il burro acidulato: di al massimo 5,5.

3. Punto di fusione limpido delle frazioni di burro

Il punto di fusione limpido delle frazioni di burro deve essere compreso tra 30 e 38°C.

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Allegato 6 (art. 75)

Coloranti ammessi per le uova

1. Colorazione dei gusci delle uova

Per colorare i gusci delle uova possono essere utilizzati: a. i coloranti ammessi quali additivi alimentari dall’ordinanza del DFI del 23 novembre 200534 sugli additivi; b. Verde brillante (n. CI 42040); c. Blu Vittoria (n. CI 44045); d. Rodamina B (n. CI 45170); e. Ultramarino (n. CI 77007); f. Alcanna (Alcanna tinctoria); g. Legno di campeccio (Haematoxylon campechianum); h. Legno di fustetto (Maclura tinctoria, Morus tinctoria); i. Legno rosso (Caesalpinia echinata); j. Legno di sandalo giallo (Santalum album) o rosso (Pterocarpus santalinus); k. Guscio di noce (Juglans regia); l. silicato di potassio e alluminio (E555).

2. Stampigliatura delle uova

Per stampigliare le uova possono essere utilizzati: a. i coloranti menzionati al capoverso 1 lettere a, d ed e; b. il Violetto di metile B (n. CI 42535).

34 RS 817.022.31; RU 2005 6191

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