AS 2005 663
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
Modifica del 7 gennaio 2005
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 31 marzo 19931 sulle misure di sicurezza nell’aviazione è modifica- ta come segue:
Sostituzione di espressioni Negli articoli 5, 9, 13, 19, 21, 21b e 25 l’espressione «cargo» è sostituita con «carico». Nell’articolo 9 l’espressione «zona protetta» è sostituita con «zone sensibili dell’area sterile». Negli articoli 9 e 10 l’espressione «zona non pubblica» è sostituita con «area sterile». Negli articoli 4a, 5, 7, 14, 16, 19, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 22, 23 e 26 l’espressione «misure di sicurezza» è sostituita con «controlli di sicurezza». Negli articoli 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21a, 21b e 21c l’espressione «oggetto pericolo- so» è sostituita con «articolo vietato». Nell’articolo 15 l’espressione «nella zona pubblica» è sostituita con «nell’area lato città».
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza i termini qui appresso sono definiti come segue: a. Mittente conosciuto di carico: Mittente di un bene da trasportare per via aerea per proprio conto, che intrat- tiene rapporti commerciali abituali con un agente regolamentato o un vettore aereo. b. Mittente conosciuto di posta: Mittente di posta da trasportare per via aerea per proprio conto, che intrattie- ne rapporti commerciali abituali con un’impresa postale regolamentata.
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Misure di sicurezza nell’aviazione. O del DATEC RU 2005
m. Area sterile: Area lato volo di un aeroporto, il cui accesso è controllato per garantire la sicurezza dell’aviazione. n. Controlli di sicurezza: Misure che consentono di impedire l’introduzione di articoli vietati. o. Articolo vietato: Oggetto che può essere utilizzato per commettere un atto di interferenza ille- cita e che non è stato debitamente dichiarato e assoggettato alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Art. 4 Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione 1 L’Ufficio elabora il Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione e, nel quadro di esso, un programma di assicurazione della qualità.
2 Il Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione ha lo scopo di evitare, ed
eventualmente di contrastare, azioni illecite. 3 Il programma di assicurazione della qualità ha lo scopo di garantire l’efficacia del Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
4 L’Ufficio attua i programmi e provvede a mantenerli aggiornati.
Art. 12 Delimitazione delle parti critiche delle aree sterili 1 L’esercente dell’aerodromo adotta misure sul piano della costruzione e dell’eser- cizio per garantire che, fino al momento in cui si recano a bordo dell’aeromobile, i passeggeri già controllati sostino nelle parti critiche delle aree sterili nelle quali è escluso qualsiasi contatto con passeggeri in arrivo non sufficientemente controllati o con altre persone non controllate. 2 L’esercente dell’aerodromo provvede affinché sia garantito che tutti i membri del personale, compresi gli equipaggi degli aeromobili, insieme a tutti gli oggetti che essi portano con sé, siano sottoposti ad ispezione prima che sia loro permesso di accedere alle parti critiche delle aree sterili. Rimane riservato l’accesso di membri del personale non sottoposti ad ispezione, a condizione che siano accompagnati da un membro del personale sottoposto ad ispezione e autorizzato.
Art. 18 cpv. 2 e 3 2 L’Ufficio pubblica un elenco delle imprese di vettovagliamento di bordo svizzere autorizzate. 3 Le imprese di trasporto aereo provvedono affinché sia garantito che le provviste fornite da imprese di vettovagliamento di bordo non autorizzate siano sottoposte a controlli di sicurezza supplementari conformi ai requisiti fissati dal Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
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Art. 23 rubrica, cpv. 1 e 1bis Assunzione da parte della Confederazione delle spese di formazione e di impiego delle guardie di sicurezza
1 Durante la formazione e l’impiego di guardie di sicurezza, la Confederazione
rimborsa al datore di lavoro: a. le spese di salario, compresi i contributi a carico del datore di lavoro e i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali; b. le spese ordinarie e gli oneri amministrativi derivanti dalla formazione e dall’impiego delle guardie di sicurezza. 1bis Inoltre, la Confederazione assume le spese per:
a. la formazione delle guardie di sicurezza nonché l’infrastruttura e l’am- ministrazione relative alla formazione; b. la direzione degli impieghi delle guardie di sicurezza e la relativa ammini- strazione; c. l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza.
Art. 23a Assunzione da parte della Confederazione di oneri e spese straordinari Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.
7 gennaio 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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