AS 2005 6643
Ordinanza del DFI concernente i provvedimenti del Servizio sanitario di confine
Ordinanza del DFI concernente i provvedimenti del Servizio sanitario di confine
del 9 dicembre 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 giugno 19741 concernente il Servizio sanitario di confine, ordina:
Art. 1 Informazione 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e i rifugiati (persone del settore dell’asilo) che entrano in Svizzera in merito al sistema sanitario svizzero e alla prevenzione di malattie trasmissibili. 2 L’informazione comprende in particolare i temi HIV/Aids, vaccinazioni e il modo di procedere in caso di malattia.
Art. 2 Provvedimenti 1 L’UFSP interroga ed esamina le persone del settore dell’asilo che entrano in Sviz- zera in merito alla tubercolosi contagiosa. Valuta pure il loro stato generale di salute. 2 L’interrogazione e la valutazione sono effettuate da personale di cura diplomato nei centri d’accoglienza della Confederazione oppure in centri designati dall’UFSP.
3 In casi urgenti l’UFSP può ordinare i seguenti provvedimenti per persone del
settore dell’asilo che entrano in Svizzera: a. esami più approfonditi relativi alla tubercolosi contagiosa; b. esami relativi ad altre malattie trasmissibili; c. ulteriori provvedimenti, in particolare vaccinazioni e l’isolamento di persone contagiose o possibilmente contagiose.
Art. 3 Esecuzione 1 L’UFSP collabora con le autorità federali e cantonali competenti. Se necessario, dirige un gruppo di lavoro e informa in merito alle procedure tecniche e amministra- tive.
2 Emana istruzioni tecniche concernenti gli accertamenti medici.
RS 818.125.11 1 RS 818.125.1
2005-1558 6643
Provvedimenti del Servizio sanitario di confine. O del DFI RU 2005
Art. 4 Disposizioni penali Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite secondo l’articolo 35 della legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie.
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 6 luglio 19833 concernente i provvedimenti del Servizio sanitario di confine è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
9 dicembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
2 RS 818.101 3 RU 1983 900, 1991 201 2371
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