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AS 2005 6651

Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria

Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 4 capoverso 4 e l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la produzione primaria; visto l’articolo 23b dell’ordinanza del 26 maggio 19992 sugli alimenti per animali, ordina:

Art. 1 Esigenze relative alla produzione vegetale 1 Gli impianti, le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto, utilizzati per la produzione vegetale, devono essere regolarmente puliti. 2 La verdura fresca e la frutta fresca devono essere lavate soltanto con acqua pota- bile. 3 Gli scarti e le sostanze pericolose devono essere immagazzinati separatamente in modo da evitare la contaminazione delle derrate alimentari e degli alimenti per animali. 4 I prodotti fitosanitari e i biocidi vanno utilizzati secondo le prescrizioni d’appli- cazione. 5 Vanno adottate tutte le misure necessarie contro le malattie dei vegetali che posso- no avere conseguenze negative sulla salute umana.

Art. 2 Esigenze relative alla produzione animale 1 Gli impianti, compresi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare gli alimen- ti per animali, le stalle, le attrezzature, in particolare quelle utilizzate per il forag- giamento degli animali, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto devono essere regolarmente puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettati in modo adeguato.

2 Gli animali da reddito devono essere puliti.

3 Le lettiere devono essere mantenute in uno stato tale da non pregiudicare la salute degli animali né la sicurezza delle derrate alimentari. 4 I prodotti chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione vanno utilizzati confor- memente alle istruzioni.

RS 916.020.1

2005-1719 6651

Igiene nella produzione primaria. O del DFE RU 2005

5 Gli scarti e le sostanze pericolose devono essere immagazzinati separatamente in modo da evitare la contaminazione delle derrate alimentari e degli alimenti per animali. 6 Gli additivi per gli alimenti per animali e i medicamenti per uso veterinario vanno utilizzati secondo le prescrizioni d’applicazione. I mangimi medicati vanno imma- gazzinati e manipolati in modo da evitare la contaminazione degli alimenti per animali non medicati e il rischio che tali alimenti siano somministati ad animali cui non sono destinati. 7 Vanno adottate tutte le misure necessarie concernenti la salute degli animali, in particolare quelle che incidono sulle zoonosi. 8 Gli alimenti per animali e l’acqua di abbeveramento non devono alterare la salute degli animali né la qualità delle derrate alimentari da essi derivate. Possono essere utilizzati soltanto alimenti per animali puliti, ineccepibili dal profilo igienico e non guasti.

Art. 3 Produzione lattiera Per la produzione lattiera si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del DFE 23 novembre 20053 concernente l’igiene nella produzione lattiera.

Art. 4 Produzione di uova Le uova devono essere conservate nell’azienda di produzione, in un luogo pulito, asciutto e in assenza di odori estranei; devono essere protette efficacemente contro gli urti e l’irraggiamento solare.

Art. 5 Registro

1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono tenere a disposizione della

competente autorità un registro riguardante: a. l’utilizzazione di prodotti fitosanitari e biocidi; b. l’utilizzazione di sementi geneticamente modificate; 2 Esse devono indicare l’insorgenza di organismi nocivi per le piante che possono pregiudicare la sicurezza dei prodotti di origine vegetale. 3 Esse conservano i risultati delle analisi effettuate su campioni vegetali che abbiano rilevanza per la salute umana e che le aziende ricevono nel quadro di altre disposi- zioni.

Art. 6 Tracciabilità e registro 1 Le aziende dedite alla produzione animale devono essere in grado di indicare, in qualsiasi momento e sulla scorta di documenti scritti, il tipo e l’origine degli alimen- ti somministrati agli animali.

3 RS 916.351.021.1; RU 2005 6667

Igiene nella produzione primaria. O del DFE RU 2005

2 In caso di utilizzazione di medicamenti per uso veterinario, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza del 18 agosto 20044 sui medicamenti per uso veterinario. 3 Le aziende tengono a disposizione della competente autorità i risultati di analisi effettuate su campioni e i rapporti pertinenti alle analisi effettuate su animali o prodotti di origine animale che abbiano rilevanza per la salute umana e che le azien- de ricevono nel quadro di altre disposizioni.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

4 RS 812.212.27

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