AS 2005 669
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del 19 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 2 lett. d Non fornisce servizi di telecomunicazione segnatamente chi trasmette informazioni: d. all’interno delle corporazioni di diritto pubblico e tra di esse.
Art. 3a Indirizzo di corrispondenza in Svizzera I fornitori di servizi di telecomunicazione con sede all’estero sono tenuti a comuni- care un indirizzo postale in Svizzera per l’invio legalmente valido di comunicazioni, citazioni e decisioni.
Art. 28 cpv. 3 3 Nella misura in cui la tecnica scelta lo permette, deve essere garantita online la possibilità di localizzare chi chiama i numeri 112, 117, 118 e 144. Questo vale anche per gli utenti che hanno rinunciato all’iscrizione negli elenchi pubblici (art. 21 cpv. 3 LTC). Su richiesta, l’Ufficio federale può designare altri numeri destinati esclusiva- mente a servizi di chiamata d’emergenza quali polizia, pompieri, autoambulanze e servizi di salvataggio, per i quali la localizzazione di chi chiama deve essere garanti- ta. Esso pubblica la lista di tali numeri.
Art. 43 cpv. 1 lett. c
1 Il fornitore che occupa una posizione dominante mette sul mercato almeno la
seguente offerta di base: c. servizi d’identificazione della chiamata: identificazione del collegamento chiamante, identificazione del collegamento chiamato, soppressione dell’identificazione del collegamento chiamante, soppressione dell’identifi- cazione del collegamento chiamato;
1 RS 784.101.1
2004-2271 669
Servizi di telecomunicazione RU 2005
Art. 50 Confidenzialità delle informazioni
1 Le informazioni sui negoziati per l’interconnessione sono confidenziali. Non
devono essere trasmesse ad altre unità aziendali, filiali, aziende partner o terzi. 2 Le informazioni sugli utenti che un fornitore ottiene nel quadro dell’esecuzione di un rapporto d’interconnessione possono essere utilizzate solo nell’ambito dell’inter- connessione e per la fatturazione. 3 È fatto salvo l’utilizzo delle informazioni che indicano che un abbonato ha scelto liberamente un fornitore per le sue comunicazioni nazionali e internazionali, che ha soppresso questa scelta o che ha portato il numero presso un altro fornitore, nella misura in cui: a. questa informazione è a disposizione in ugual misura a tutti i fornitori in questione; b. questa informazione viene utilizzata soltanto dal fornitore che cede o ripren- de il numero; e c. l’utente ha approvato l’utilizzo di questa informazione. 4 L’obbligo di confidenzialità di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica né alla Com- missione né all’Ufficio federale.
Art. 60 cpv. 3bis e 5 3bis Se i dati menzionati al capoverso 3 non possono essere forniti retroattivamente e un proseguimento delle comunicazioni abusive è verosimile, il fornitore di servizi di telecomunicazione deve raccogliere i dati necessari e comunicare all’utente quelli che potrebbero essergli richiesti. 5 I fornitori di servizi di telecomunicazione non possono porre condizioni restrittive all’esercizio, da parte dei loro utenti, dei diritti di cui ai capoversi 2, 3 e 3bis.
Art. 61 cpv. 4
4 In ogni caso, essi devono garantire l’indicazione del numero chiamante per le
chiamate per le quali deve essere garantita la localizzazione secondo gli articoli 28 capoverso 3 e 66 capoverso 4 e per le chiamate al servizio di trascrizione per audio- lesi conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera f. Fatte salve le chiamate al proprio servizio guasti, a nessun altro utente deve essere permesso di avere l’indicazione del numero chiamante di chi ha scelto il servizio di soppressione dell’indicazione del proprio numero secondo il capoverso 1.
Art. 66 cpv. 4 4 Su richiesta degli organi previsti all’articolo 67, l’Ufficio federale designa i numeri per i quali deve essere garantita la localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio menzionato all’articolo 28 capoverso 4.
670
Servizi di telecomunicazione RU 2005
Art. 87a Indirizzo di corrispondenza in Svizzera I fornitori di servizi di telecomunicazione con sede all’estero al momento dell’entra- ta in vigore della modifica del 19 gennaio 2005 della presente ordinanza, sono tenuti a comunicare entro tre mesi un indirizzo postale in Svizzera ai sensi dell’articolo 3a.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.
19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
671
Servizi di telecomunicazione RU 2005
672