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AS 2005 691

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 19 gennaio 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4 e 5 4 I richiedenti residenti o con sede all’estero sono tenuti a comunicare un indirizzo postale in Svizzera per l’invio legalmente valido di comunicazioni, citazioni e deci- sioni. 5 Non sussiste alcun diritto all’attribuzione di un determinato elemento d’indirizzo.

Art. 9 cpv. 1 1 L’Ufficio federale rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi d’indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l’indirizzo del loro titolare, nonché, se quest’ultimo risiede o ha sede all’estero, sull’indirizzo postale in Svizze- ra. Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di richiamo.

Art. 11 cpv. 1 lett. c

1 L’Ufficio federale può revocare l’attribuzione di elementi d’indirizzo se:

c. il titolare non utilizza più del tutto o se utilizza solo in parte gli elementi d’indirizzo attribuitigli o se non li usa principalmente in Svizzera;

Art. 12 cpv. 1 1 La revoca dell’attribuzione di elementi di numerazione passa in giudicato 18 mesi dopo la notifica della relativa decisione; la revoca dell’attribuzione di parametri di comunicazione, tre mesi dopo la notifica. Se nessun utente è interessato da tale revoca o se quest’ultima è stata decisa conformemente agli articoli 11 capoverso 1 lettere b–e o 24g, detti termini possono essere ridotti o soppressi.

1 RS 784.104

2004-2272 691

Elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni RU 2005

Art. 14b cpv. 4 4 Il gestore del registro è tenuto a fornire un’offerta di servizi all’ingrosso a coloro che intendono attribuire nomi di dominio a terzi e gestirli per conto di questi ultimi.

Art. 14f cpv. 3 3 Gli articoli 4 capoversi 2, 3 lettere a, abis e c e 5 e gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoverso 1 lettera c non si applicano alla gestione e all’attribuzione dei nomi di dominio. L’utilizzo da parte del titolare di elementi d’indirizzo subordinati ai sensi dell’articolo 6 non sottostà all’autorizzazione del gestore del registro.

Art. 14g cpv. 5 5 Il gestore del registro è autorizzato a pubblicare o a far pubblicare le decisioni pronunciate dal servizio per la composizione delle controversie. La pubblicazione può avvenire mediante una procedura di richiamo.

Art. 14h cpv. 1 lett. a, e ed f 1I seguenti dati devono figurare nella banca dati pubblica centralizzata di cui all’articolo 14a capoverso 2 lettera d: a. l’indicazione del nome di dominio attribuito e del corrispondente ACE- string; e. la lingua determinante per il contratto di attribuzione tra il gestore del regi- stro e il titolare; f. il nome e l’indirizzo postale del responsabile tecnico, con l’indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese;

Sezione 3: Numeri brevi per servizi SMS e MMS

Art. 15a Campo d’applicazione 1 Le presenti disposizioni disciplinano la gestione e l’attribuzione degli elementi d’indirizzo utilizzati per i servizi di contenuto SMS e MMS (numeri brevi per servizi SMS e MMS). 2 L’Ufficio federale può emanare disposizioni d’esecuzione in merito agli elementi d’indirizzo subordinati, in particolare per quanto concerne le parole chiave utilizzate in relazione ai numeri brevi per i servizi SMS e MMS.

Art. 15b Formato I numeri brevi per i servizi SMS e MMS sono composti da tre sino a cinque cifre, di cui la prima è compresa tra 1 e 9.

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Art. 15c Delega 1 La gestione e l’attribuzione di numeri brevi per i servizi SMS e MMS è soggetta ad autorizzazione. Su richiesta, l’Ufficio federale attribuisce un’autorizzazione ad ogni fornitore di servizi di telecomunicazione che desidera offrire l’accesso a servizi SMS e MMS e che garantisce di adempiere gli obblighi che gli incombono.

2 L’autorizzazione è attribuita per una durata indeterminata.

3 L’Ufficio federale pubblica la lista dei fornitori che hanno ottenuto l’autorizza- zione.

Art. 15d Obblighi 1 I titolari di un’autorizzazione per la gestione e l’attribuzione di numeri brevi per i servizi SMS e MMS sono tenuti a: a. mettere a punto procedure di gestione e d’attribuzione trasparenti, non di- scriminanti e coordinate con gli altri fornitori di numeri brevi per servizi SMS e MMS; b. raccogliere e mantenere aggiornati i dati relativi ai titolari dei numeri brevi da loro attribuiti per i servizi SMS e MMS; c. garantire una gestione efficiente dei numeri brevi per i servizi SMS e MMS, in particolare prevedendo un dispositivo di riciclaggio dei numeri non utiliz- zati o non più utilizzati. 2 Determinano i gruppi di numeri riservati esclusivamente all’offerta di servizi di intrattenimento per adulti e si assicurano che tali servizi siano offerti unicamente tramite i numeri di questo gruppo. 3 Danno gratuitamente ai loro abbonati la possibilità di bloccare l’accesso ai numeri brevi da loro attribuiti per tutti i servizi SMS e MMS a pagamento o soltanto per i servizi SMS e MMS per l’intrattenimento degli adulti. Questa possibilità deve comprendere anche il bloccaggio della ricezione dei servizi SMS e MMS corrispon- denti.

Art. 15e Attribuzione 1 L’Ufficio federale può riservare l’attribuzione di determinati gruppi di numeri brevi o autorizzarne l’utilizzo soltanto a determinate condizioni. 2 I titolari di un’autorizzazione attribuiscono su richiesta i numeri brevi per i servizi SMS e MMS nell’ordine cronologico d’inoltro delle richieste. 3 Coordinano tra di loro l’attribuzione in modo tale che tutti i fornitori possano attribuire lo stesso numero ai richiedenti.

Art. 15f Dati messi a disposizione del pubblico 1 I titolari di un’autorizzazione devono mettere a disposizione del pubblico almeno i seguenti dati ai sensi dell’articolo 15d capoverso 1 lettera b:

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a. numero breve per servizi SMS e MMS; b. nome completo del titolare del numero breve in questione; c. l’indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare; d. l’indirizzo postale in Svizzera, se l’indirizzo del titolare di cui alla lettera c non è in Svizzera; e. in caso di offerte di servizi che esigono una previa accettazione e che posso- no implicare la trasmissione di diverse unità d’informazione (servizi «push»), le parole chiave che permettono di disattivare tali servizi.

2 Questi dati devono essere accessibili mediante una procedura di richiamo.

Titolo prima dell’art. 19 Sezione 2: Numeri di chiamata attribuiti sotto forma di blocchi di numeri

Titolo prima dell’art. 24a

Sezione 2a: Numeri di chiamata utilizzati senza attribuzione formale

Art. 24a, titolo Abrogato

Titolo prima dell’art. 24b Sezione 2b: Numeri di chiamata attribuiti individualmente

Art. 24b Disposizioni generali 1 I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi e i numeri personali pos- sono essere attribuiti in modo individuale. 2 L’Ufficio federale stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in modo individuale e ne determina l’uso. 3 L’Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti. L’Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 24c Attribuzione 1 L’Ufficio federale attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono trattate nell’ordine cronologico d’inoltro all’Ufficio federale.

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2 La domanda di attribuzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo; b. tipo di servizio; c. numero desiderato.

Art. 24d Indicazione alfanumerica 1 Per le ultime sei cifre di un numero richiesto, i richiedenti possono richiedere un’indicazione alfanumerica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.1612 Essi devono assicurarsi personalmente di avere il diritto di utilizzare l’indicazione alfanumerica di un numero. L’Ufficio federale non verifica se essi hanno il diritto di utilizzare l’indicazione alfanumerica di un numero. Le violazioni dei diritti privati di terzi inerenti all’utilizzo d’indicazioni alfanumeriche di un numero vengono trattate conformemente alle disposizioni del diritto civile. 2 Per le ultime sei cifre, il titolare del numero può utilizzare unicamente l’indica- zione alfanumerica annunciata al momento dell’attribuzione. Per la pubblicazione del numero, il titolare può completare questa indicazione aggiungendo alla fine altri segni alfanumerici. Per lo stabilimento della comunicazione, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad ignorare i segni aggiunti.

Art. 24e Condizioni d’utilizzazione 1 È vietato utilizzare con i numeri 090x programmi di tipo PC-dialer o web-dialer o programmi analoghi, che per il tramite di un numero di chiamata stabiliscono una connessione Internet allo scopo di fatturare prestazioni, beni o programmi. 2 Le chiamate verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama. Sono fatte salve le eventuali tasse riscosse per l’utilizzo di un collegamento senza contratto d’abbonamento, per esem- pio di un telefono pubblico o di un collegamento mobile con costi di comunicazione prepagati. 3 L’Ufficio federale determina le altre condizioni d’utilizzazione dei numeri attribui- ti individualmente ed emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

Art. 24f Messa in servizio e messa fuori servizio 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente, deve annunciare all’Ufficio federale la data della messa in servizio. Se non è messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, il numero attribuito individualmente viene considerato revocato e può essere imme- diatamente riattribuito dall’Ufficio federale. Su richiesta fondata, l’Ufficio federale può accordare una proroga di tale termine.

2 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle tele- comunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra.

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2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale un numero attribuito individualmente è messo fuori servizio, deve annunciare all’Ufficio federale la data della messa fuori servizio. Se non è rimesso in servizio da un fornitore di servizi di telecomunicazione entro 30 giorni dalla messa fuori servizio, il numero attribuito individualmente viene considerato revocato e può essere riattribuito dall’Ufficio federale. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all’articolo 11 capoverso 2.

Art. 24g Revoca 1 I numeri attribuiti individualmente sono revocati se un’autorità competente accerta una violazione del diritto federale. 2 L’Ufficio federale può revocare un numero attribuito individualmente se ha motivi di credere che il titolare del numero lo utilizza a scopo o in modo illecito o ne ha chiesto l’attribuzione per impedirne l’attribuzione ad altri interessati.

Art. 24h Bloccaggio da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono bloccare l’accesso ai numeri attribuiti individualmente fino allo spirare di un termine di quattro giorni feriali se hanno un motivo fondato di credere che il titolare utilizza questi numeri a scopo o in modo illecito e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile. Essi ne informano immediatamente l’Ufficio federale, motivando il bloccaggio. L’Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono parimenti bloccare l’accesso ai numeri internazionali composti automaticamente per il tramite di PC-dialer o web- dialer. Essi devono verificare almeno ogni 30 giorni se il bloccaggio è ancora giusti- ficato.

Art. 24i Riattribuzione I numeri attribuiti individualmente possono essere riattribuiti immediatamente ad altri titolari con l’accordo dei titolari attuali.

Art. 25 cpv. 1 1 L’Ufficio federale può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28–31b, a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.

Art. 31b Numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo 1 L’Ufficio può attribuire su richiesta un numero breve a chiunque voglia fornire un servizio con un numero breve riconosciuto dalla CEPT e armonizzato a livello europeo.

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2 Il richiedente deve concludere un accordo con gli altri fornitori di servizi europei che comprovi la sua volontà di fornire in Svizzera il servizio armonizzato a livello europeo. 3 Per quanto concerne il numero di cifre, i numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo possono derogare dal formato previsto dall’articolo 26.

4 L’Ufficio federale può emanare condizioni d’utilizzazione per i numeri brevi

utilizzati per fornire servizi armonizzati a livello europeo.

Art. 43 cpv. 3 3 L’attribuzione degli object identifier si basa sulla raccomandazione UIT-T X.6803 e sulla norma ISO/CEI 88244 nonché sulle prescrizioni dell’Ufficio federale.

Art. 45 cpv. 1bis 1bis Esso può attribuire un ISPC a un gestore di una rete privata di radiocomunica- zione GSM-R, se questi non fornisce servizi di telecomunicazione internazionali pubblici.

Art. 56b Indirizzo di corrispondenza in Svizzera I titolari degli elementi di indirizzo residenti o con sede all’estero al momento del- l’entrata in vigore della modifica del 19 gennaio 2005 della presente ordinanza sono tenuti a comunicare entro tre mesi un indirizzo postale in Svizzera ai sensi dell’arti- colo 4 capoverso 4. In caso di inottemperanza, l’Ufficio federale può revocare gli elementi d’indirizzo.

Art. 56c Autorizzazione per i servizi SMS e MMS I fornitori di servizi di telecomunicazione che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 gennaio 2005 della presente ordinanza mettono a disposizione numeri brevi per servizi SMS e MMS devono inoltrare entro un termine di tre mesi una domanda d’autorizzazione per la gestione e l’attribuzione di questi numeri ai sensi dell’articolo 15c capoverso 1.

II L’allegato è modificato come segue: ACE-String (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compa- tible Encoding-String): sequenza di caratteri allestita per il tramite di un processo tecnico e composta dai caratteri a-z (senza accenti né vocali con la dieresi), dalle

3 Questa raccomandazione è ottenibile presso l’Unione internazionale delle telecomunica- zioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20. 4 Questa norma è ottenibile presso il Segretariato dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1, Rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

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cifre 0–9 e dal trattino d’unione. Un nome di dominio è registrato sotto forma di ACE-String nei sistemi dei nomi di dominio. CEPT: Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni. MMS (Multimedia Messaging Service): servizio che permette agli utenti di scambia- re messaggi che possono contenere testi, immagini o suoni, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile. SMS (Short Message Service): servizio che permette agli utenti di scambiare mes- saggi che contengono testi brevi, in genere mediante un impianto terminale di tele- fonia mobile.

III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.

2 L’articolo 14h capoverso 1 lettere e ed f entra in vigore il 1° agosto 2005.

3 Gli articoli 15d–15f entrano in vigore il 1° ottobre 2005.

19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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