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AS 2005 699

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio

del 19 gennaio 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1572 (2004)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietate la fornitura, la vendita e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, in particolare di aeromobili militari e di equipaggiamento militare, a desti- nazione della Costa d’Avorio. 2 È vietata la fornitura alla Costa d’Avorio di assistenza, consulenza o istruzione connesse con attività militari. 3 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. l’esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI), nonché da parte delle forze armate francesi di sostegno; b. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione; c. la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) desti- nati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario; d. la fornitura temporanea alle forze armate di uno Stato che assistono l’evacuazione dei loro concittadini conformemente al diritto internazionale. 4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

RS 946.231.13 1 RS 946.231

2 www.un.org (Documentation, Maps/Security Council/Resolutions)

3 RS 946.202 4 RS 514.51

2004-2719 699

Provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio RU 2005

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche.

3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle

finanze, il Seco può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferi- menti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti moneta- ri, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

2 L’Ufficio federale della migrazione può concedere deroghe in conformità alle

decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

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Provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio RU 2005

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 Il Seco sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

2 L’Ufficio federale della migrazione sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su indicazione del Seco, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a

conoscenza di risorse economiche, presumibilmente rientranti nel campo d’appli- cazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, li dichiarano senza indugio al Seco. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemen- te all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2005.

19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio RU 2005

Allegato (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni interessate dai provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4

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