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AS 2005 717

Ordinanza sugli emolumenti del Controllo federale delle finanze

Ordinanza sugli emolumenti del Controllo federale delle finanze (Ordinanza sugli emolumenti del CDF)

del 19 gennaio 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1 Principio Il Controllo federale delle finanze (CDF) riscuote emolumenti per i mandati che esercita a titolo di organo di revisione.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagare gli emolumenti 1 È assoggettato all’emolumento chiunque, in virtù di un obbligo di diritto pubblico, fa capo al CDF in quanto organo di revisione.

2 Le organizzazioni internazionali devono pagare un emolumento per i mandati di

verifica del CDF soltanto se lo statuto dell’organizzazione interessata prevede un indennizzo per questo genere di mandati.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

1 Il CDF stabilisce l’emolumento secondo il dispendio di tempo.

2 Per l’onorario si applicano le seguenti aliquote orarie:

a. responsabile del mandato da fr. 140.– a fr. 170.– b. responsabile del settore specifico da fr. 140.– a fr. 170.– c. responsabile della revisione da fr. 120.– a fr. 150.– d. revisore da fr. 100.– a fr. 120.– e. segreteria fr. 75.–

RS 172.041.17

2004-1576 717

Ordinanza sugli emolumenti del CDF RU 2005

3 Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare al rincaro le aliquote degli emolumenti. 4 Se l’adempimento del mandato di organo di revisione richiede la consultazione di esperti esterni, il CDF fattura separatamente, come esborsi, il loro onorario e le loro spese.

Art. 5 Comunicazione degli emolumenti ed esborsi presumibili Di norma il CDF informa gli assoggettati all’emolumento sull’entità presumibile degli emolumenti e degli esborsi prima che questi approvino il loro preventivo annuo.

Art. 6 Fatturazione Il CDF fattura gli emolumenti e gli esborsi successivamente all’approvazione da parte degli organi competenti del conto annuale degli assoggettati all’emolumento.

Art. 7 Decisione e rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla fatturazione la persona assoggettata all’emolumento può chie- dere al CDF una decisione relativa all’emolumento.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.

19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz