AS 2005 73
Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie
Convenzione del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (con Allegati e Memorandum)
RS 0.814.287; RU 1979 1335
I
Modifiche degli Allegati I e II della Convenzione
Accettate il 12 novembre 1993 Entrate in vigore il 20 febbraio 1994
Traduzione1
Modifica degli Allegati I e II [Risoluzione LC.49 (16)]
Allegato I 1. Il testo seguente è aggiunto all’Allegato I e costituisce un nuovo paragrafo 11: «11. Rifiuti industriali a contare dal 1° gennaio 1996. Ai fini del presente Allegato: L’espressione «rifiuti industriali» definisce i rifiuti risultanti da operazioni di fabbri- cazione o di trattamento e non si applica a: a) materiale di dragaggio; b) fanghi di depurazione; c) scarti di pesce, o materiali residui del trattamento industriale del pesce; d) navi, piattaforme o altri impianti in mare, a condizione che i materiali suscettibili di produrre rifiuti vaganti o di contribuire in altro modo all’inqui- namento dell’ambiente marino vengano allontanati nella maggior misura possibile; e) materie geologiche inerti non inquinate i cui componenti chimici non rischiano di essere liberati nell’ambiente marino; f) materie organiche non inquinate d’origine naturale. Lo scarico di rifiuti e di altre materie elencati nei sottoparagrafi a)–f) soggiace a tutte le altre disposizioni dell’Allegato I e alle disposizioni degli Allegati II e III.
1 Dal testo originale francese (RO 2005 73).
2004-0233 73
Prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie RU 2005
Il presente paragrafo non si applica alle scorie radioattive o alle altre materie radioat- tive di cui al paragrafo 6 del presente Allegato.»
2. La frase seguente è inserita all’inizio del testo vigente del paragrafo 9:
«Fatta eccezione per i rifiuti industriali di cui al paragrafo 11, …»
3. Concerne soltanto il testo francese.
Allegato II 1. Il «berilio, il cromo, il nichelio, il vanadio e i loro composti» sono trasferiti dal paragrafo B al paragrafo A dell’Allegato II. Il rimanente testo del paragrafo B è stralciato. I paragrafi successivi diventano dunque i paragrafi B, C, D e E.
2 l testo vigente del paragrafo F è sostituito da quanto segue:
«I materiali che, ancorché non tossici per natura, possono divenire nocivi in ragione delle quantità immerse, o che possono diminuire sensibilmente la salubrità.»
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Modifica dell’Allegato I [Risoluzione LC. 50 (16)]
Allegato I Il testo vigente del paragrafo 10 dell’Allegato I è sostituito da quanto segue: «a) L’incenerimento in mare di rifiuti industriali di cui al paragrafo 11 e di fan- ghi di depurazione è vietato. b) L’incenerimento in mare di tutti gli altri rifiuti o materiali è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione specifica. c) In occasione del rilascio di permessi speciali per l’incenerimento in mare, le Parti contraenti applicano le norme elaborate in virtù della presente Conven- zione. d) Ai fini del presente Allegato: i) Per «impianto d’incenerimento in mare» si intende una nave, una piat- taforma o un’altra opera utilizzata per l’incenerimento in mare; ii) Per «incenerimento in mare» si intende la combustione intenzionale di rifiuti o di altri materiali in impianti d’incenerimento in mare per otte- nere la loro distruzione termica. Questa definizione non include le atti- vità derivanti dall’uso normale di navi, piattaforme o altre opere.»
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Modifica degli Allegati I e II [Risoluzione LC. 51 (16)]
Allegato I 1. Il testo vigente del paragrafo 6 dell’Allegato I è sostituito da quanto segue: «6. Residui radioattivi e altri materiali radioattivi».
2. All’inizio del paragrafo 8 dell’Allegato I è inserita la frase seguente:
«8. Fatta eccezione per il paragrafo 6, …».
3. Il secondo periodo del paragrafo 9 dell’Allegato I è sostituito dal testo seguente: «Il paragrafo 6 non si applica ai rifiuti e agli altri materiali, quali i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono livelli minimi di radioattività (esenti da provvedimenti) in virtù delle definizioni dell’AIEA e adottati dalle Parti contraenti. L’immersione di tali scorie soggiace alle disposizioni degli Allegati II e III, sempre- ché non sia vietata dall’Allegato I».
4. Un nuovo paragrafo 12, del seguente tenore, è aggiunto all’Allegato I:
«12. Entro un termine di 25 anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della modifica al paragrafo 6, e in seguito a intervalli regolari di 25 anni, le Parti contraen- ti effettuano uno studio scientifico concernente tutte le scorie radioattive e le altre materie radioattive eccetto le scorie e le materie altamente radioattive, tenendo conto anche di altri fattori che ritengono pertinenti, e passano in rassegna le materie che figurano nell’Allegato I conformemente alle procedure enunciate nell’articolo XV.»
Allegato II Il testo vigente del paragrafo D dell’allegato II è soppresso e i paragrafi successivi divengono dunque i paragrafi D e E.
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II Campo d’applicazione della convenzione il 10 marzo 2004, complemento2 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Azerbaigian 1° luglio 1997 A 31 luglio 1997 Barbados 4 maggio 1994 A 3 giugno 1994 Bolivia 10 luglio 1999 A 9 agosto 1999 Cina Cina-Hong Kong 3 giugno 1997 1° gennaio 1997 Cina-Macao 12 maggio 1999 20 dicembre 1999 Corea (Sud) 21 dicembre 1993 A 20 gennaio 1994 Croazia 23 settembre 1992 S 8 ottobre 1991 Guinea equatoriale 21 gennaio 2004 20 febbraio 2004 Irana 20 gennaio 1997 A 19 febbraio 1997 Paesi Bassi Aruba 1° gennaio 1986 1° gennaio 1986 Pakistan 9 marzo 1995 A 8 aprile 1995 Saint Vincent e Grenadine 24 ottobre 2001 A 23 novembre 2001 Tonga 8 novembre 1995 A 8 dicembre 1995
2 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1979 1349, 1982 1816, 1983 261, 1985 887,
1986 1172, 1987 1225, 1991 360 e 1993 2746.
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