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AS 2005 789

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile

Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Cile

Concluso a Kristiansand, Norvegia, il 26 giugno 2003 Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20032 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 22 dicembre 2003 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2004

La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (denominati qui di seguito «Stati dell’AELS») e la Repubblica del Cile, (denominata qui di seguito «Cile»),

denominati collettivamente qui di seguito «le Parti», decisi a rafforzare i particolari legami di amicizia e di cooperazione fra le loro nazioni; contribuire all’espansione e allo sviluppo armonico del commercio mondiale e a promuovere una più stretta cooperazione internazionale; stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose per gli scambi commerciali; garantire un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori; mantenere un ambiente stabile e sicuro per la pianificazione aziendale e gli investi- menti; promuovere la creatività e l’innovazione mediante la protezione dei diritti di proprie- tà intellettuale; fondarsi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech3 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali; garantire che i vantaggi della liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dall’instaurazione di ostacoli privati alla concorrenza; migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali; creare impieghi e migliorare le condizioni di lavoro e il livello di vita nei loro terri- tori; conservare e proteggere l’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile;

RS 0.632.312.451

1 Dal testo originale in lingua inglese.

2 RU 2005 787 3 RS 0.632.20

2003-1428 789

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Cile RU 2005

riaffermato il loro impegno a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi previsti dal diritto internazionale, compresi i principi e gli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite4 e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo; e convinti che il presente Accordo creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e finanziarie; hanno convenuto di concludere il presente Accordo di libero scambio, (denominato qui di seguito «il presente Accordo»):

I Disposizioni iniziali

Art. 1 Istituzione di una zona di libero scambio Gli Stati dell’AELS e il Cile istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e degli accordi complementari sul commer- cio dei prodotti agricoli che sono stati contemporaneamente conclusi fra il Cile e ogni singolo Stato dell’AELS.

Art. 2 Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo, così come sono stati elaborati più particolarmente sulla base dei suoi principi e delle sue regole, sono: (a) la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di beni, conforme- mente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio5 (denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi6 (denominato qui di seguito «GATS»); (c) l’apertura dei mercati degli appalti pubblici delle Parti; (d) la promozione delle necessarie condizioni per una concorrenza leale nella zona di libero scambio; (e) l’incremento sostanziale delle possibilità d’investimento nella zona di libero scambio; (f) la garanzia di una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché della loro attuazione; e (g) l’instaurazione di un contesto per una cooperazione bilaterale e multilaterale di ampia portata al fine di estendere e accrescere i vantaggi del presente Accordo.

4 RS 0.120

5 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

6 RS 0.632.20, Allegato 1B

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Art. 3 Campo d’applicazione territoriale 1. Fatta salva l’Appendice I7, il presente Accordo si applica al territorio di ciascuna Parte, nonché alle zone situate al di fuori di quest’ultimo sulle quali una Parte può esercitare la propria sovranità o giurisdizione conformemente al diritto internazio- nale.

2. L’Appendice II si applica alla Norvegia.

Art. 4 Rapporto con altri accordi internazionali Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall’Accordo di Marra- kech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio8 (denominato qui di seguito «Accordo dell’OMC») e da altri accordi negoziati in questo ambito di cui sono Parti nonché da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti.

Art. 5 Relazioni economiche e commerciali rette dal presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e

commerciali tra ciascuno degli Stati dell’AELS da un lato e il Cile dall’altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo. 2. In virtù dell’unione doganale stabilita tra la Svizzera e il Principato del Liechten- stein dal Trattato del 29 marzo 19239, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in tutte le questioni relative al presente Accordo.

Art. 6 Governi regionali e locali Ogni Parte è interamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo e provvede affinché i rispettivi Governi e autorità regionali e locali nonché le istanze non governative che esercitano poteri delegati loro da Governi o autorità centrali, regionali o locali, assicurino il rispetto di tali obblighi e impegni sul suo territorio.

7 Gli All., ad eccezione degli All. I, IX, X app. 5, 6, 7 e degli All. dell’Acc. compl. sul commercio dei prodotti agricoli, non sono pubblicati nella RU. Sono ottenibili presso UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. 8 RS 0.632.20 9 RS 0.631.112.514

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II Scambi di merci

Art. 7 Campo d’applicazione Il presente capitolo si applica agli scambi commerciali fra le Parti concernenti: (a) i prodotti compresi nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designa- zione e di codificazione delle merci10 (denominato qui di seguito «SA»), ad eccezione dei prodotti menzionati nell’Appendice III; (b) i prodotti elencati nell’Appendice IV, in virtù delle disposizioni previste nella stessa Appendice; (c) i pesci e gli altri prodotti di mare elencati nell’Appendice V.

Art. 8 Regole d’origine e cooperazione amministrativa 1. Le disposizioni relative alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa applicabili all’articolo 9 paragrafo 1 e all’articolo 19 sono contenute nell’Appen- dice I. 2. Ai fini dell’articolo 9 paragrafo 2, dell’articolo 13 paragrafo 1 e dell’articolo 18, per «prodotti di una Parte» si intendono i prodotti nazionali ai sensi del GATT 199411 o i prodotti così designati dalle Parti, e comprendono i prodotti originari di detta Parte.

Art. 9 Soppressione dei dazi 1. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti eliminano tutti i dazi all’importazione dei prodotti originari di uno degli Stati dell’AELS o del Cile, fatte salve le disposizioni dell’Appendice VI. 2. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti eliminano, nel quadro degli scambi commerciali fra le Parti, tutti i dazi all’esportazione dei prodotti di una delle Parti. 3. Nel quadro degli scambi commerciali fra gli Stati dell’AELS e il Cile non saran- no introdotti nuovi dazi e quelli esistenti non saranno aumentati.

Art. 10 Dazi Sono considerati dazi tutti gli oneri doganali e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all’importazione o all’esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa collegate all’importazione o all’esportazione, ad eccezione: (a) dell’onere corrispondente di un’imposta interna prelevata conformemente all’articolo 15;

10 RS 0.632.11

11 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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(b) di dazi antidumping o compensativi applicati conformemente all’articolo 18; o (c) di emolumenti o altre tasse prelevati conformemente all’articolo 11.

Art. 11 Emolumenti o altre tasse L’importo degli emolumenti e delle altre tasse menzionati nell’articolo 10 lettera c si limita ai costi approssimativi dei servizi prestati e questi emolumenti e tasse non devono costituire né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un’imposizione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

Art. 12 Dazi di base 1. Per ciascun prodotto il dazio di base a cui si applicano le riduzioni successive previste nell’Appendice VI corrisponde al tasso applicato alla nazione più favorita il 1° gennaio 2003.

2. Se prima o dopo o al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo una

riduzione dei dazi è applicata erga omnes, in particolare una riduzione accordata conformemente agli impegni derivanti da negoziati multilaterali nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito «OMC»), i dazi così ridotti sostituiscono i dazi di base menzionati nel paragrafo 1 a decorrere dal giorno dell’applicazione della riduzione o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se quest’ultima ha luogo successivamente. 3. I dazi ridotti calcolati in virtù delle disposizioni dell’Appendice VI sono arroton- dati alla prima decimale o, nel caso di dazi specifici, alla seconda decimale.

Art. 13 Restrizioni all’importazione e all’esportazione 1. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i divieti o le restrizioni all’importazione o all’esportazione negli scambi commerciali di prodotti delle Parti tra gli Stati dell’AELS e il Cile applicati mediante contingenti, licenze di importa- zione o di esportazione o altre misure, esclusi i dazi e le tasse, sono soppressi; sono fatte salve le disposizioni dell’Appendice VII.

2. Non sarà introdotta alcuna nuova misura conformemente al paragrafo 1.

Art. 14 Classificazione dei prodotti e valore in dogana 1. La classificazione dei prodotti nel quadro degli scambi commerciali fra gli Stati dell’AELS e il Cile è determinata in funzione delle rispettive nomenclature tariffali di ogni Parte e conformemente al SA.

2. L’Accordo dell’OMC sull’applicazione dell’articolo VII del GATT 199412 disci-

plina il valore in dogana che si applica agli scambi commerciali fra gli Stati dell’AELS e il Cile.

12 RS 0.632.20, Allegato 1A.9

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Art. 15 Trattamento nazionale Le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all’articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale diviene in tal modo parte integrante del presente Accordo.

Art. 16 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. I diritti e i doveri delle Parti in merito alle misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosani- tarie13 (di seguito «Accordo SPS»).

2. Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione in materia di misure

sanitarie e fitosanitarie al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai loro rispettivi mercati. 3. Su richiesta di una Parte sono tenute consultazioni di esperti, qualora una Parte ritenga che un’altra Parte abbia adottato misure suscettibili di ostacolare o di avere ostacolato l’accesso al proprio mercato. Tali esperti in rappresentanza delle Parti interessate per quanto concerne aspetti specifici in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, si impegnano a cercare una soluzione adeguata in conformità alle disposizioni dell’Accordo SPS. 4. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli «organi di contatto» per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio d’informazioni. 5. Per consentire l’utilizzazione efficace delle risorse, le Parti si impegnano, per quanto possibile, a impiegare moderni mezzi tecnici di comunicazione, come la posta elettronica, le videoconferenze o le teleconferenze, oppure a organizzare gli incontri menzionati nel paragrafo 3 contemporaneamente alle sedute del Comitato misto o agli incontri organizzati nel quadro dell’OMC su questioni sanitarie e fitosa- nitarie. I risultati delle consultazioni degli esperti concordate in conformità al para- grafo 3 sono presentati al Comitato misto. 6. Per meglio applicare il presente articolo, il Cile e ciascuno degli Stati dell’AELS possono elaborare convenzioni bilaterali, compresi anche accordi fra le rispettive autorità di regolamentazione.

Art. 17 Regolamenti tecnici 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alla valutazione della conformità sono retti dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio14 (di seguito «Accordo sugli OTC»). 2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati.

13 RS 0.632.20, Allegato 1A.4

14 RS 0.632.20, Allegato 1A.6

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3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti si accordano per tenere consultazioni nel quadro del Comitato misto se una di esse ritiene che un’altra Parte abbia preso misure che creano o abbiano creato un ostacolo al commercio, in vista di trovare una soluzione appropriata, conformemente all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 18 Antidumping e misure di compensazione

1. Le Parti rinunciano ad applicare misure antidumping conformemente all’Accordo

OMC sull’esecuzione dell’articolo VI del GATT 199415, per quanto concerne i prodotti di un’altra Parte. 2. Le Parti riconoscono che l’applicazione effettiva delle regole di concorrenza può rispondere a motivi di ordine economico che generano il dumping. 3. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle misure di compensazione sono retti dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative16.

Art. 19 Misure di salvaguardia concernenti l’importazione di determinati prodotti 1. Se, in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi convenute in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio dell’altra Parte in quantità talmente elevate e in condizioni tali da provocare o mi- nacciare di provocare un danno grave al ramo economico nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al danno.

2. Tali misure di salvaguardia possono consistere:

(a) nella sospensione dell’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio che è previ- sta sul prodotto in virtù del presente Accordo; o (b) nell’aumento dell’aliquota di dazio applicabile a tale prodotto, tenuto conto che l’onere doganale non deve superare: (i) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (NPF) nel momen- to in cui la misura è adottata, e (ii) l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo. 3. La durata delle misure di salvaguardia è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. In tal caso, la Parte che adotta tali misure deve presentare un calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Le misure di salvaguardia non si applicano alle importazioni di un prodotto, già assoggettato a misure di questo tipo, durante almeno cinque anni dalla scadenza della misura precedente.

15 RS 0.632.20, Allegato 1A.8

16 RS 0.632.20, Allegato 1A.13

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4. Le misure di salvaguardia possono essere adottate soltanto quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alla procedura stabilita dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia17, sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno. 5. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo notifica immediatamente alle altre Parti tutte le informazioni pertinenti, quali le prove del danno grave causato dall’aumento delle importazioni, una descri- zione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, la data proposta per l’introduzione della misura e la durata prevista di quest’ultima. A qualsiasi Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta una compensazio- ne sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente, in relazione alle importazioni provenienti da detta Parte. 6. Entro 30 giorni dalla data della notificazione, il Comitato misto si riunisce per esaminare le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5 e facilitare la ricer- ca di una soluzione reciprocamente accettabile. Se non si trova una soluzione soddi- sfacente, la Parte importatrice può prendere misure conformemente al paragrafo 2 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può prendere una misura di ritor- sione. Le misure di salvaguardia e le misure compensative o di ritorsione sono comunicate immediatamente al Comitato misto. Le misure di ritorsione consistono nella sospensione di concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzial- mente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia. Nella scelta delle misure di salvaguar- dia e delle misure di ritorsione, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzio- namento del presente Accordo. 7. In circostanze critiche nelle quali ogni ritardo comporterebbe un danno difficil- mente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria la cui durata non supera i 120 giorni dopo aver preventivamente constatato con netta evidenza che un aumento delle importazioni arreca o rischia di arrecare un danno

grave. La Parte che intende adottare una tale misura ne informa immediatamente le altre Parti e, entro 30 giorni dalla data della notificazione, sono avviate le adeguate procedure menzionate nei paragrafi 5 e 6, comprese le misure compensative e di ritorsione. La compensazione è calcolata sulla base di tutto il periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria. La durata di validità di tale misura di salvaguardia provvisoria sarà computata sulla durata della misura di salvaguardia definitiva e su ogni proroga.

Art. 20 Clausola di salvaguardia generale Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi in virtù dell’articolo XIX del GATT 199418 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia19.

17 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

18 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

19 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

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Art. 21 Eccezioni generali A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate di una Parte in cui vi sono le medesime condizioni, o restrizioni dissimulate agli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti, applichi o mantenga misure: (a) necessarie alla tutela della morale pubblica; (b) necessarie alla tutela della vita e della salute delle persone, del mondo ani- male e vegetale; (c) che si riferiscono all’importazione o all’esportazione di oro e argento; (d) necessarie per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, compresi quelli ri- guardanti l’applicazione del diritto doganale, la protezione dei diritti di pro- prietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli; (e) in relazione con articoli fabbricati nelle prigioni; (f) adottate a tutela del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico; (g) che si riferiscono alla conservazione delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni della produzione o del consumo na- zionali; (h) prese al fine di adempiere impegni convenuti in virtù di accordi intergover- nativi, conformi ai criteri sottoposti all’OMC e non rifiutati da quest’ultima o sottoposti direttamente all’OMC e non rifiutati da quest’ultima; (i) che implicano restrizioni all’esportazione di materie prime interne, necessa- rie per assicurare a un’industria nazionale di trasformazione le quantità oc- correnti di dette materie prime durante i periodi in cui i prezzi interni delle stesse siano mantenuti al di sotto del corso mondiale, in esecuzione di un piano governativo di stabilizzazione, a condizione che le restrizioni non abbiano l’effetto di aumentare le esportazioni o di rafforzare la protezione dell’industria interessata e non si discostino dalle disposizioni del GATT

1994 relative alla non discriminazione;

(j) essenziali per l’acquisizione o la distribuzione di prodotti in periodi di penu- ria generale o locale, sempreché dette misure siano compatibili con il princi- pio secondo il quale tutti i membri dell’OMC hanno diritto a una parte equa dell’offerta internazionale di questi prodotti e le misure che sono incompati- bili con le altre disposizioni del presente Accordo siano soppresse non appe- na vengano a cadere le condizioni che le hanno rese necessarie.

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III Scambi di servizi e stabilimento Sezione I: Scambi di servizi

Art. 22 Campo d’applicazione 1. La presente sezione si applica alle misure relative agli scambi di servizi prese dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali nonché da istanze non governative nell’esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali. 2. La presente sezione si applica a tutte le misure relative agli scambi in tutti settori di servizi, esclusi i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali di linea e non di linea, nonché i servizi ausiliari ad essi connessi, ad eccezione: (a) dei servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili; (b) della vendita e della commercializzazione dei servizi di trasporto aereo; (c) dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)20.

3. La presente sezione non può essere interpretata in modo tale da imporre a una

delle Parti un qualsiasi obbligo in materia di appalti pubblici, che sono trattati nel capitolo V.

Art. 23 Definizioni Ai fini della presente sezione: (a) per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio: (i) dal territorio di una Parte al territorio di un’altra Parte (variante 1), (ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell’altra Parte (variante 2), (iii) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un’altra Parte (variante 3), (iv) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un’altra Parte (variante 4); (b) per «misura» s’intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento ammini- strativo o qualsivoglia altra forma; (c) la «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; (d) le «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» comprendono le misure relative:

20 Le nozioni di «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili», «vendita e commercializzazione dei servizi di trasporto aereo» e «servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)» sono definite nel par. 6 dell’Appendice sui servizi di trasporto aereo del GATS.

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(i) all’acquisto, al pagamento o all’utilizzazione di un servizio, (ii) all’accesso e al ricorso, in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Parti chiedono siano offerti al pubblico in generale, (iii) alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un’altra Parte; (e) per «presenza commerciale» s’intende qualsiasi tipo di stabilimento com- merciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuri- dica, o (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappre- sentanza; nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio; (f) per «fornitore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce un servi- (g) per «persona fisica di una Parte» si intende una persona fisica che, a norma delle leggi di tale Parte, è un cittadino di tale Parte o ha il diritto di residenza permanente in tale Parte e gode sostanzialmente dello stesso trattamento ac- cordato ai cittadini in materia di misure concernenti gli scambi di servizi; (h) per «persona giuridica» si intende qualsiasi ente giuridico debitamente costi- tuito o comunque organizzato ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (i) i «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori ad eccezione dei ser- vizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi; (j) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica: (i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi del Cile o di uno Stato dell’AELS, e che svolge un’importante attività commerciale nel territorio del Cile o dello Stato dell’AELS interessato, o (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commer- ciale: A. di proprietà di persone fisiche di tale Parte o controllata da esse, B. di proprietà di persone giuridiche ai sensi del lettera (j) numero i) o controllata da esse; e (k) per «servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» si intende un ser- vizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.

21 Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresen- tanza, al fornitore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente Acc.. Tale trattamento è esteso all’ente attraverso il quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha lu- ogo la fornitura del servizio.

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Art. 24 Trattamento della nazione più favorita 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti il trattamento della nazione più favorita sono disciplinati dal GATS22.

2. Se una Parte conclude con un Paese che non è parte al presente Accordo, un

accordo notificato conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS, essa offre alle altre Parti, su richiesta di una di esse, l’opportunità di negoziare, su una base reciprocamente vantaggiosa, i vantaggi in esso accordati.

Art. 25 Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura

definite nell’articolo 23, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nell’Elenco menzionato nell’articolo 27. 2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l’intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti: (a) limitazioni del numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti nu- merici, di monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica; (b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una veri- fica della necessità economica; (c) limitazioni del numero complessivo di prestazioni di servizi o della produ- zione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità econo- (d) limitazioni del numero totale di persone fisiche che possono essere impiega- te in un determinato settore di servizi o da un fornitore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di enti giuridici o joint venture con i quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e (f) limitazioni della partecipazione di capitale estero, in termini di limite percentuale massimo delle partecipazioni straniere o di valore totale di inve- stimenti stranieri singoli o complessivi.

22 RS 0.632.20, Allegato 1B

23 Il par. 2 lettera c non riguarda misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

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Art. 26 Trattamento nazionale 1. Nei settori inseriti nel proprio Elenco menzionato nell’articolo 27 e fermi restan- do eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e a fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi24. 2. Una Parte può adempiere le esigenze di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento formalmente identico o for- malmente diverso da quello accordato ai propri servizi analoghi e ai propri fornitori di servizi analoghi.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno

favorevole se modifica le condizioni di concorrenza a favore dei servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o fornitori di servizi di un’altra Parte.

Art. 27 Liberalizzazione degli scambi 1. L’Elenco degli impegni specifici che ciascuna Parte assume in virtù degli artico- li 25 e 26 nonché del paragrafo 3 del presente articolo è presentato nell’Appendice VIII. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco specifica: (a) termini, limitazioni e condizioni dell’accesso al mercato; (b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale; (c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi ai sensi del paragrafo 3; e (d) se del caso, tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro en- trata in vigore. 2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 25 e 26 sono inserite nella colonna relativa all’articolo 25. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l’articolo 26.

3. Se assume un impegno specifico relativo a misure che incidono sugli scambi di

servizi, le quali non devono essere contemplate nell’Elenco a norma degli articoli 25 e 26, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze, una Parte inserisce tale impegno specifico nell’Elenco come impegno aggiuntivo. 4. Le Parti riesaminano i loro Elenchi degli impegni specifici almeno ogni tre anni, o più spesso, al fine di eliminare essenzialmente le rimanenti discriminazioni fra le Parti in relazione allo scambio di servizi oggetto della presente Sezione, su una base reciprocamente vantaggiosa perseguendo per ambo le parti un equilibrio fra diritti e obblighi.

24 Gli impegni specifici assunti a norma del presente art. non sono da interpretarsi nel senso di imporre a una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.

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Art. 28 Regolamentazione interna 1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale. 2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla verifica approfondita di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale. 3. Qualora sia necessaria l’autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti della Parte inte- ressata provvedono, dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, a informare senza indugio il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concer- nenti la situazione della pratica. 4. Le Parti riesaminano insieme i risultati dei negoziati conformemente all’artico- lo VI paragrafo 4 del GATS inerenti alle norme per misure concernenti i requisiti obbligatori e le procedure, nonché le norme tecniche e gli obblighi di licenza che devono garantire che tali misure non rappresentano inutili ostacoli allo scambio di servizi, in vista di una loro integrazione nel presente Accordo. Queste norme devono garantire che tali requisiti, fra l’altro: (a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capaci- tà di fornire il servizio; (b) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servi- zio; (c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé stessi una limitazione alla fornitura del servizio. 5. Nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, la Parte si astiene dall’imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme

tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera: (a) non conforme ai criteri definiti nel paragrafo 4, lettere (a) (b) o (c); e (b) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da quella Parte al mo- mento dell’assunzione degli impegni specifici nei settori in questione. 6. Se, tuttavia, una regolamentazione interna è preparata, adottata e applicata da una Parte conformemente alle norme internazionali applicate dalle due Parti, è necessaria la presunzione, fino a prova contraria, che tale regolamentazione sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per la verifica della competenza dei

professionisti di un’altra Parte.

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Art. 29 Riconoscimento 1. Le Parti incoraggiano gli organi competenti nel loro territorio a emanare racco- mandazioni sul riconoscimento reciproco al fine di consentire ai fornitori di servizi di soddisfare tutti i criteri, o almeno una parte di essi, applicati da ciascuna Parte per il rilascio di autorizzazioni e di licenze, il riconoscimento, il rilascio di certificati per i fornitori di servizi e le loro attività e in particolare per i fornitori di servizi profes- sionali. 2. Il Comitato misto decide, entro un termine ragionevole e considerando il livello di corrispondenza delle rispettive regolamentazioni, se una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1 sia conforme alle disposizioni della presente Sezione. Se così fosse, una tale raccomandazione, negoziata dalle autorità competenti, dovrebbe essere applicata in virtù di un accordo sulle esigenze reciproche, le qualifiche, le licenze e le altre regolamentazioni. 3. Ogni riconoscimento di questo tipo accordato da una Parte deve essere conforme alle corrispondenti disposizioni dell’OMC25 e, in particolare, a quelle dell’artico- 4. Se le Parti ne convengono, ciascuna Parte incoraggia i propri organi competenti a sviluppare procedure al fine di elaborare temporaneamente licenze per i fornitori di servizi professionali di un’altra Parte. 5. Il Comitato misto riesamina periodicamente, tuttavia almeno una volta ogni tre anni, l’applicazione del presente articolo.

6. Se una Parte riconosce, in un accordo o in una convenzione, la formazione o

l’esperienza acquisita, i requisiti adempiuti, le qualifiche, le licenze e i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre adeguate possibilità a un’altra Parte, che ne fa richiesta, di negoziare la sua adesione a tale accordo o convenzione, o di negoziare accordi o convenzioni comparabili. Ove il riconosci- mento sia accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione, l’esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti adempiuti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

Art. 30 Circolazione delle persone fisiche 1. La presente Sezione si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono fornitori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un fornitore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio. Le persone fisiche soggette agli impegni specifici di una Parte sono autorizzate a fornire servizi conformemente al tenore di tali impegni specifici.

2. La presente Sezione non si applica a misure concernenti persone fisiche che

intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

25 RS 0.632.20

26 RS 0.632.20, Allegato 1B

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3. La presente Sezione non impedisce a una Parte di applicare misure per regola-

mentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i van- taggi derivanti a una Parte dalle disposizioni e modalità di un impegno specifico27.

Art. 31 Servizi di telecomunicazione Disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione sono enunciate nell’Appen- dice IX.

Sezione II: Stabilimento

Art. 32 Campo d’applicazione La presente sezione si applica allo stabilimento in tutti i settori, ad eccezione di quello nei settori dei servizi.

Art. 33 Definizioni Ai fini della presente sezione: (a) per «persona giuridica» si intende qualsiasi ente giuridico debitamente costi- tuito o comunque organizzato ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (b) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica costi- tuita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di uno degli Stati del- l’AELS o del Cile, e che svolge un’importante attività economica nel territo- rio del Cile o dello Stato interessato dell’AELS; (c) per «persona fisica» si intende un cittadino di uno degli Stati dell’AELS o del Cile conformemente alla legislazione del rispettivo Stato; (d) per «stabilimento» si intende: (i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappre- sentanza nel territorio di una Parte al fine di esercitare un’attività economica. Le presenti disposizioni non si applicano alle persone fisiche in cerca o nell’eser- cizio di un impiego sul mercato del lavoro e non conferiscono alcun diritto di acces- so al mercato del lavoro di una delle Parti.

27 Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche di determinati Stati e non a quelle di altri non va inteso nel senso di annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno particolare.

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Art. 34 Trattamento nazionale Per quanto concerne lo stabilimento e fatte salve le riserve menzionate nell’Appen- dice X, ciascuna Parte accorda alle persone fisiche e giuridiche delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie persone fisiche e giuridiche che esercitano un’analoga attività economica.

Art. 35 Riserve

1. Il trattamento nazionale di cui all’articolo 34 non si applica:

(a) alle riserve elencate da una Parte nell’Appendice X; (b) agli emendamenti a una riserva, adottati conformemente al lettera (a), per quanto detti emendamenti non rendano la riserva meno conforme all’arti- colo 34; (c) a ciascuna nuova riserva adottata da una Parte integrata nell’Appendice X del presente Accordo, per quanto detta riserva non comprometta l’insieme degli impegni della Parte interessata in virtù del presente Accordo; nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l’articolo 34. 2. Nel quadro degli esami previsti dall’articolo 37, le Parti riesaminano almeno una volta ogni tre anni lo statuto delle riserve iscritte nell’Appendice X del presente Accordo ai fini di ridurle o di stralciarle.

3. Una Parte può, in ogni tempo, su domanda di un’altra Parte o unilateralmente,

eliminare tutte le riserve iscritte nell’Appendice X o una parte di esse mediante notificazione scritta alle altre Parti.

4. Una Parte può, in ogni tempo, introdurre una nuova riserva nell’Appendice X

conformemente al paragrafo 1 (c) del presente articolo, mediante notificazione scritta alle altre Parti. Ricevuta detta notificazione, le altre Parti possono chiedere che siano avviate consultazioni concernenti detta riserva. Non appena riceve una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva avvia consulta- zioni con le altre Parti.

Art. 36 Diritto di regolamentare Conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, ogni Parte può regolamentare lo stabilimento delle persone giuridiche e fisiche.

Art. 37 Disposizioni finali Al fine di liberalizzare progressivamente le condizioni d’investimento, le Parti confermano la loro volontà di riesaminare, entro un termine massimo di tre anni dal- l’entrata in vigore del presente Accordo, il quadro giuridico, le condizioni e i flussi degli investimenti tra i loro territori, conformemente agli impegni presi nell’ambito degli accordi internazionali in materia di investimenti.

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Sezione III: Pagamenti e movimenti di capitali

Art. 38 Obiettivo e campo di applicazione 1. Le Parti si impegnano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capi- tali fra di esse conformemente ai loro impegni presi nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo in debita considerazione la stabilità monetaria di ciascuna delle Parti. 2. La presente Sezione si applica a tutti i pagamenti e a tutti i movimenti di capitali fra le Parti. Disposizioni particolari sui pagamenti e i movimenti di capitali sono previste nell’Appendice XI.

Art. 39 Conti correnti Le Parti autorizzano qualsiasi pagamento e qualsiasi trasferimento su conti correnti fra le Parti sempreché le operazioni siano effettuate in moneta convertibile e con- formemente alle disposizioni dell’Accordo sul Fondo monetario internazionale.

Art. 40 Conti di capitali Le Parti autorizzano il libero movimento di capitali connessi agli investimenti diretti effettuati conformemente alle leggi del Paese ospite, nonché agli investimenti effet- tuati conformemente alle disposizioni delle sezioni relative agli scambi di servizi e allo stabilimento del presente capitolo, inclusa la liquidazione o il rimpatrio di questi capitali o di tutti gli altri utili realizzati.

Art. 41 Eccezioni e misure di salvaguardia 1. Se in circostanze straordinarie i pagamenti e i movimenti di capitali fra le Parti causano o minacciano di causare gravi difficoltà alla politica monetaria o alla politi- ca valutaria in una delle Parti, la Parte interessata può adottare le misure di salva- guardia strettamente necessarie per quanto riguarda i movimenti di capitali per un periodo di un anno al massimo. L’applicazione delle misure di salvaguardia può essere prolungata mediante una loro reintroduzione formale.

2. La Parte che adotta misure di salvaguardia ne informa la Parte interessata e

presenta appena possibile un calendario per la loro eliminazione.

Art. 42 Disposizioni finali Le Parti tengono fra loro consultazioni per facilitare i movimenti di capitali e promuovere quindi gli obiettivi del presente Accordo.

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Sezione IV: Disposizioni comuni

Art. 43 Rapporto con gli altri accordi internazionali Per quanto concerne le questioni menzionate nel presente capitolo, le Parti confer- mano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali e multilaterali di cui sono Parte.

Art. 44 Eccezioni generali L’articolo XIV e l’articolo XXVIII lettera (o) del GATS28 sono inseriti nel presente capitolo e ne fanno parte integrante.

Art. 45 Servizi finanziari 1. Le Parti convengono sul fatto che non è stato assunto alcun impegno relativo ai servizi finanziari. Per maggiore chiarezza i servizi finanziari sono definiti confor- memente al paragrafo 5 dell’Appendice sui servizi finanziari del GATS29. 2. Impregiudicato il paragrafo 1, le Parti prevedono, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’integrazione dei servizi finanziari nel presente capito- lo su una base reciprocamente vantaggiosa e perseguendo un equilibrio fra diritti e obblighi.

IV Protezione della proprietà intellettuale

Art. 46 Diritti di proprietà intellettuale 1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, effettiva e non di- scriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per fare rispettare detti diritti in caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle dispo- sizioni del presente articolo, dell’Appendice XII del presente Accordo e degli accor- di internazionali ivi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello da esse accordato ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio30 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»).31 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello da esse accordato ai cittadini di uno Stato terzo. Le eccezioni a tale

28 RS 0.632.20, Allegato 1B

29 RS 0.632.20, Allegato 1B

30 RS 0.632.20, Allegato 1C

31 Con il rinvio nei par. 2 e 3 agli art. 3–5 dell’Acc. TRIPS si sottolinea che questi sono applicabili alle disposizioni sulla proprietà intellettuale del presente Acc.

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obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 4 e 5 dell’Accordo TRIPS. 4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto e per quanto lo stesso vi acconsenta, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell’Appendice XII, al fine di estendere ulteriormente la protezione e di impedire le distorsioni degli scambi derivanti dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.

V Appalti pubblici

Art. 47 Obiettivo Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti garantiscono l’effet- tiva apertura reciproca dei rispettivi appalti pubblici.

Art. 48 Campo d’applicazione 1. Il presente capitolo si applica a qualsiasi legge, regolamento, procedura o pratica concernente appalti pubblici conclusi tra gli enti delle Parti relativi a prodotti32 e servizi, comprese le costruzioni, conformemente alle condizioni stabilite da ogni Parte nelle Appendici XIII e XIV del presente Accordo.

2. Il presente capitolo non si applica:

(a) a contratti conclusi conformemente a: (i) un accordo internazionale e intesi alla realizzazione e all’esercizio co- muni di un progetto delle parti, (ii) un accordo internazionale concernente lo stazionamento di truppe, (iii) alla procedura particolare di un’organizzazione internazionale; (b) ad accordi non contrattuali o ad altre forme di aiuto statale e di appalto nel quadro di programmi di aiuto o di cooperazione; (c) a contratti concernenti: (i) l’acquisto o la locazione di terreni, di edifici esistenti o di altri beni immobili e i diritti connessi, (ii) l’acquisto, l’elaborazione, la produzione o la coproduzione di pro- grammi audiovisivi e di contratti sugli orari di trasmissione, (iii) i servizi d’arbitrato e di conciliazione, (iv) i contratti di lavoro, e

32 Ai sensi di questo capitolo per «prodotti» si intendono i prodotti classificati nei capitoli 1–97 del SA, RS 0.632.11.

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(v) i servizi di ricerca e di sviluppo i cui utili non vanno esclusivamente all’ente per uso proprio nella conduzione delle proprie attività, a condi- zione che siano integralmente indennizzati dall’ente; (d) ai servizi finanziari.

3. Le concessioni di lavori pubblici, come sono definite nell’articolo 49, sono

parimenti soggette al presente capitolo conformemente alle Appendici XIII e XIV. 4. Nessuna Parte può preparare, organizzare o strutturare un contratto relativo a appalti pubblici in modo tale da eludere gli obblighi risultanti dal presente capitolo.

Art. 49 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «ente» si intende qualsiasi ente menzionato nell’Appendice XIII; (b) per «appalto pubblico» si intende una procedura mediante la quale un Go- verno ottiene l’uso di beni, di servizi o di una loro combinazione, oppure li acquista per uso statale e non allo scopo di vendita o rivendita commerciale o di utilizzazione nella produzione o nella fornitura di beni o servizi a fini di vendita o rivendita commerciale; (c) per «liberalizzazione» si intende un processo che conduce alla situazione in cui un ente non beneficia di diritti esclusivi o speciali e si trova impegnato esclusivamente nella fornitura di beni o di servizi sui mercati soggetti a una concorrenza effettiva; (d) per «operazioni di compensazione» si intendono le condizioni considerate o imposte da un ente prima o durante la procedura di aggiudicazione, tali da promuovere lo sviluppo locale o migliorare la bilancia dei pagamenti della Parte a cui appartiene l’ente, mediante requisiti riguardanti il contenuto loca- le, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti; (e) per «privatizzazione» si intende un processo che conduce alla situazione in cui un ente pubblico cessa di essere controllato dallo Stato perché le azioni di tale ente sono vendute sul mercato o per una qualsiasi altra procedura prevista dalla legislazione in vigore nella Parte alla quale appartiene l’ente; (f) per «concessione di lavori pubblici» si intende un contratto dello stesso tipo di quello per gli appalti pubblici, fatto salvo il fatto che la rimunerazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di usufrutto dell’edificio oppure nel godimento di tale diritto combinato con il pagamento di un certo importo; (g) per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica che fornisce o è in grado di fornire prodotti e servizi a un ente; (h) per «specifiche tecniche» si intendono le specifiche che definiscono le carat- teristiche dei prodotti e dei servizi oggetto di un’aggiudicazione di appalti, come la qualità, le caratteristiche d’impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l’imballaggio, il contrassegno e l’etichettatura o i

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processi e i metodi di produzione nonché le esigenze relative ai processi di valutazione della conformità definite dagli enti di aggiudicazione; e (i) per «offerente» s’intende un fornitore che sottopone un’offerta.

Art. 50 Trattamento nazionale e non discriminazione 1. Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte riserva ai prodotti, ai servizi e ai fornitori delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali.

2. Riguardo a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernenti gli

appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte si assicura che i suoi enti: (a) non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul mede- simo territorio, in ragione del grado di controllo o di partecipazione esteri; e (b) non esercitino discriminazione alcuna nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale sulla base del fatto che i prodotti e i servizi offerti da tale fornitore nel quadro di un appalto pubblico particolare sono beni e servizi di un’altra Parte. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dazi e alle altre tasse percepite sulle importazioni o in occasione dell’importazione, né al metodo di ri- scossione di tali dazi e tasse, né ad altri regolamenti o formalità d’importazione, né alle misure riguardanti il commercio di servizi, che non fanno parte delle misure relative specificatamente agli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo.

Art. 51 Divieto di operazioni di compensazione Ciascuna Parte si assicura che i suoi enti non prevedano di imporre, non tentino di imporre né impongano operazioni di compensazione nell’ambito della qualifica e della scelta dei fornitori, dei prodotti e dei servizi o della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione dei contratti.

Art. 52 Norme di valutazione 1. Gli enti non possono suddividere un mandato o scegliere un metodo di valutazio- ne degli appalti con l’intento di eludere l’applicazione del presente capitolo, quando occorre determinare se un appalto pubblico è soggetto alle disposizioni del presente capitolo e alle condizioni stabilite nelle Appendici XIII e XIV. 2. Nel calcolo del valore di un appalto, un ente tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, come premi, emolumenti, commissioni e interessi nonché l’importo totale massimo autorizzato, compresa la clausola per un’opzione prevista nel contratto.

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3. Se non è possibile calcolare preventivamente il valore preciso di un appalto a causa delle sue caratteristiche, gli enti valuteranno tale valore in base a criteri ogget- tivi.

Art. 53 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano senza indugio leggi, regolamenti, decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale e procedure, incluse le clausole contrattuali nor- mative relative agli appalti pubblici oggetto del presente capitolo, nelle pubblicazio- ni appropriate menzionate nell’allegato 2 dell’Appendice XIV, compresi i media elettronici ufficialmente designati. 2. Le Parti pubblicano senza indugio e seguendo le stesse modalità ogni modifica di tali misure.

Art. 54 Procedure per le gare d’appalto

1. Gli enti procedono alle gare d’appalto pubbliche mediante procedure di gara

libera o con preselezione, conformemente alle rispettive procedure nazionali e alle disposizioni del presente capitolo e senza discriminazioni.

2. Ai fini del presente capitolo:

(a) le procedure di gara libera sono quelle che consentono a tutti i fornitori inte- ressati di presentare un’offerta; e (b) le procedure di gara con preselezione sono quelle in cui, conformemente all’articolo 55 e ad altre disposizioni appropriate del presente capitolo, sono ammessi a presentare un’offerta di appalto soltanto i fornitori che soddisfano i requisiti di qualificazione stabiliti dagli enti. 3. In casi particolari, tuttavia, e unicamente alle condizioni di cui all’articolo 56, gli enti possono applicare una procedura diversa da quelle di gara libera o con presele- zione menzionate nel paragrafo 1, nel qual caso gli enti possono scegliere di non pubblicare alcun avviso relativo all’appalto pubblico previsto e possono rivolgersi ai fornitori di loro scelta negoziando le condizioni contrattuali con uno o più di essi. 4. Gli enti trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare non forniscono informazioni con l’intento di permettere a determinati partecipanti di conformare le proprie offerte al livello di quelle degli altri partecipanti.

Art. 55 Gare con preselezione 1. Nel caso di gare con preselezione, gli enti possono limitare il numero di fornitori qualificati invitati a presentare offerte, compatibilmente con l’efficacia di funziona- mento del meccanismo di gara, a condizione che selezionino il maggior numero di fornitori nazionali e di un’altra Parte in modo leale e non discriminatorio sulla base di criteri indicati nell’avviso d’appalto pubblico previsto o nella documentazione della gara. 2. Gli enti che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono seleziona- re i fornitori da invitare a presentare offerte tra quelli che figurano in detti elenchi

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conformemente alle condizioni previste nell’articolo 57 paragrafo 7. Ogni selezione deve fornire eque possibilità ai fornitori che figurano negli elenchi.

Art. 56 Altre procedure 1. A condizione che la procedura di gara non venga utilizzata per impedire il più possibile la concorrenza o proteggere fornitori indigeni, gli enti possono aggiudicare appalti mediante procedure di gara diverse da quella libera o con preselezione, rispettando le condizioni e disposizioni seguenti: (a) se in risposta a un bando di gara non vengono presentate offerte adeguate, ma a condizione che i requisiti della gara originaria non siano cambiati in modo essenziale; (b) se, per motivi tecnici o artistici in relazione alla protezione di diritti esclusi- vi, i prodotti possono essere forniti soltanto da un fornitore determinato e non vi sono alternative ragionevoli o prodotti sostitutivi; (c) se, per motivi di estrema urgenza in relazione a eventi che l’ente non poteva prevedere, i prodotti non potrebbero essere procurati per tempo mediante la procedura libera o con preselezione; (d) in caso di forniture supplementari di prodotti o servizi dei fornitori originari presso i quali un cambio del fornitore implicherebbe una fornitura di mate- riale o servizi che non soddisfano le condizioni di interscambiabilità con ma- teriale, software o servizi già disponibili; (e) se un ente si procura prototipi o un nuovo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso dell’esecuzione di un particolare contratto di ricer- ca, sperimentazione, studio o sviluppo originale o ai fini di detto contratto; (f) se servizi supplementari, che non erano inclusi nell’appalto iniziale ma che corrispondono agli obiettivi del fascicolo di gara per l’appalto iniziale, si rendono necessari in presenza di circostanze imprevedibili al fine di termina- re la fornitura dei servizi descritti nel predetto appalto. Tuttavia, il valore to- tale degli appalti aggiudicati per i servizi supplementari di costruzione non può superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto principale; (g) per nuovi servizi che consistono nella ripetizione di servizi analoghi e per il quale l’ente ha indicato nell’avviso di appalto del servizio iniziale che ai fini dell’aggiudicazione degli appalti per simili nuovi servizi possono essere uti- lizzate procedure di gara diverse da quella libera o con preselezione; (h) in caso di appalti aggiudicati ai vincitori di un concorso di progetti, a condi- zione che il concorso sia avvenuto in sintonia con i principi del presente ca-

pitolo; se più concorrenti hanno avuto successo, tutti sono invitati a parteci- pare ai negoziati; e (i) per prodotti quotati e acquistati su un mercato di materie prime, e per gli ac- quisti di prodotti realizzati in condizioni eccezionalmente vantaggiose che si verificano solo a brevissimo termine in caso di disposizioni straordinarie e non per gli acquisti usuali di fornitori regolari.

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2. Ogni qual volta per gli enti si riveli necessario applicare, sulla base delle condi- zioni di cui al paragrafo 1, una procedura di gara diversa dalla procedura libera o da quella con preselezione, le Parti assicurano che gli enti elaborino un rapporto scritto in cui si fornisce una giustificazione speciale per l’appalto aggiudicato in virtù di tale paragrafo.

Art. 57 Qualificazione dei fornitori

1. Le condizioni di partecipazione alle gare d’appalto saranno limitate a quelle

indispensabili per garantire che il potenziale fornitore possa adempiere le condizioni dell’appalto e sia capace di portare a termine il contratto. 2. Nel qualificare i fornitori, gli enti non possono fare differenze tra fornitori nazio- nali e fornitori di un’altra Parte. 3. Per la partecipazione a un contratto d’appalto, una Parte non può porre la condi- zione che un fornitore abbia già ottenuto uno o più contratti da un ente di detta Parte o abbia già lavorato e fatto esperienze nel suo territorio. 4. Gli enti riconoscono come qualificati tutti i fornitori che soddisfano le condizioni di partecipazione fissate per un particolare appalto previsto. Nel valutare le qualifi- cazioni, essi basano le loro decisioni esclusivamente sulle condizioni di partecipa- zione indicate precedentemente negli avvisi o nel fascicolo di gara. 5. Nessuna disposizione del presente capitolo impedisce che un fornitore sia escluso a causa di un fallimento, di dichiarazioni inveritiere o di una condanna per un reato grave quale l’appartenenza a un’organizzazione criminale.

6. Chiunque abbia chiesto di divenire fornitore qualificato viene avvisato senza

indugio dagli enti interessati circa la decisione presa al riguardo. 7. Gli enti possono tenere elenchi permanenti dei fornitori qualificati, se sono rispet- tate le regole seguenti: (a) gli enti che tengono elenchi permanenti dei fornitori qualificati provvedono affinché i fornitori possano chiedere la qualificazione in ogni momento; (b) ogni fornitore che ha chiesto di essere ammesso come fornitore qualificato viene avvisato dagli enti interessati circa la decisione presa al riguardo; (c) i fornitori che chiedono di partecipare alla gara per un determinato appalto previsto, ma che non figurano ancora nell’elenco permanente dei fornitori qualificati, devono avere la possibilità di partecipare alla gara d’appalto se sono in grado di produrre certificati e altri attestati equivalenti richiesti ai fornitori figuranti nell’elenco; (d) se un ente operante nel settore dei servizi pubblici utilizza una pubblicazione concernente l’esistenza di un elenco permanente quale avviso di un appalto previsto, come prevede l’Allegato 5 paragrafo 6 dell’Appendice XIV, i for- nitori non figuranti nella lista che chiedono di partecipare alla gara devono essere presi in considerazione anch’essi se nel caso dei fornitori non ancora qualificati vi è tempo sufficiente per concludere la procedura di qualifica- zione; in tal caso, l’ente deve avviare senza indugio la procedura di qualifi-

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cazione e non deve utilizzare tale procedura o il relativo tempo necessario per escludere i fornitori dell’altra Parte dall’elenco dei fornitori.

Art. 58 Pubblicazione degli avvisi Disposizioni generali 1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace delle possibilità d’appalto generate dalla procedura di gara e trasmettono ai fornitori di un’altra Parte tutte le informazioni necessarie alla partecipazione a una simile proce- dura di gara. 2. Per ogni contratto che rientra nel presente capitolo, tranne quelli di cui agli arti- coli 54 paragrafo 3 e 56, gli enti pubblicano preventivamente un avviso in cui i fornitori interessati sono invitati a presentare offerte o eventualmente a sottoporre domande di partecipazione alla gara d’appalto. 3. In ogni avviso di appalto previsto devono essere indicate almeno le informazioni seguenti: (a) nome, indirizzo, numero di fax, indirizzo e-mail dell’ente e, se diverso, indi- rizzo dell’organo presso cui sono ottenibili tutte le documentazioni relative all’appalto; (b) la procedura di gara scelta e la forma contrattuale; (c) una descrizione del contratto previsto nonché le condizioni contrattuali es- senziali che devono essere adempiute; (d) ogni condizione che i fornitori devono adempiere per poter partecipare alla gara; (e) il termine per la presentazione delle offerte e eventuali altri termini; (f) i criteri principali applicabili all’aggiudicazione dell’appalto; e (g) se possibile, le condizioni di pagamento e altre condizioni. Disposizioni comuni

4. Ogni avviso di appalto conformemente al presente articolo e all’Allegato 5

dell’Appendice XIV deve essere accessibile per tutto il periodo stabilito per la presentazione delle offerte per l’appalto in questione. 5. Gli enti pubblicano gli avvisi tempestivamente e utilizzando mezzi che offrano l’accesso più ampio possibile e non discriminante ai fornitori interessati delle Parti. Questi mezzi sono accessibili gratuitamente attraverso un solo punto d’accesso menzionato nell’Allegato 2 dell’Appendice XIV.

Art. 59 Fascicolo di gara 1. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori contiene tutte le indicazioni necessarie affinché questi possano presentare offerte valide.

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2. Se gli enti contraenti non offrono, per via elettronica, un libero accesso diretto ai fascicoli di gara completi e alle documentazioni ausiliarie, gli enti mettono senza indugio a disposizione di ogni fornitore delle Parti il fascicolo di gara. 3. Gli enti rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di informazioni pertinenti, purché dette informazioni non favoriscano questo fornitore rispetto ai suoi concorrenti.

Art. 60 Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche sono indicate negli avvisi, nei fascicoli di gara o in docu- mentazioni supplementari.

2. Ciascuna Parte assicura che i suoi enti non elaborino, adottino o applichino

specifiche tecniche con lo scopo di creare ostacoli al commercio internazionale e che tali specifiche non abbiano tale effetto.

3. Le specifiche tecniche prescritte dagli enti sono:

(a) definite in funzione della prestazione e dei requisiti funzionali del prodotto piuttosto che in funzione della sua costruzione o delle sue caratteristiche de- scrittive; e (b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure su regolamenti tecnici nazionali33, norme nazionali riconosciute34 o codici delle costruzioni.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non sono ammissibili se l’ente può dimostrare

oggettivamente che l’applicazione delle specifiche tecniche menzionate in tale paragrafo sarebbe inefficace o inadeguata per adempiere gli obiettivi legittimi. 5. In ogni caso, gli enti devono prendere in considerazione le offerte che non corri- spondono alle specifiche tecniche ma che adempiono i relativi requisiti essenziali e sono adeguate per lo scopo previsto. Il riferimento alle specifiche tecniche nei fasci- coli di gara deve contenere la menzione «o l’equivalente».

6. Non devono essere richiesti o menzionati marchi di fabbrica o commercio né

nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori deter- minati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intelleggi- bili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali «o l’equivalente». 7. Il fornitore deve dimostrare che la sua offerta adempie i requisiti essenziali.

33 Ai sensi del presente capitolo, un regolamento tecnico è un documento che enuncia le caratteristiche di un prodotto o servizio o i processi e metodi di produzione relativi a tale prodotto o servizio, comprese le disposizioni amministrative ad esso applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione dati.

34 Ai sensi del capitolo, una norma è un documento approvato da un organismo di

regolamentazione che fornisce per uso comune e ripetuto talune regole, direttive o caratteristiche per prodotti o servizi oppure per i processi e metodi di produzione connessi, la cui osservanza non è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione.

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Art. 61 Termini 1. Ogni termine fissato dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione deve essere fissato in modo tale da permettere ai fornitori esteri e nazionali di preparare e depositare le loro offerte ed eventualmente le loro domande di partecipazione o proposte per la procedura di qualificazione. Nel fissare detto termine, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell’appalto previsto e il tempo normalmente necessario per la trasmissione delle offerte per via postale, dall’estero e dal Paese stesso. 2. Ciascuna Parte si assicura che gli enti tengano debitamente conto dei ritardi di pubblicazione quando fissano la data limite per il ricevimento delle offerte o per il deposito delle domande intese a ottenere un invito di partecipazione o per il deposito delle candidature alla procedura di qualificazione per poter essere iscritti nell’elenco dei fornitori. 3. I termini minimi per il ricevimento delle offerte sono indicati nell’Allegato 3 dell’Appendice XIV.

Art. 62 Negoziati

1. Una Parte può prevedere che gli enti procedano a negoziati nei casi seguenti:

(a) nell’ambito degli appalti pubblici per i quali esse hanno fatto osservare di averne l’intenzione nell’avviso dell’appalto previsto; o (b) se dall’esame delle offerte appare che nessuna di esse è la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara. 2. I negoziati servono principalmente per determinare i punti forti e quelli deboli delle offerte. 3. Nel corso dei negoziati, gli enti non devono fare distinzioni tra i diversi fornitori. In particolare, esse si adoperano affinché: (a) l’eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri enunciati negli avvisi e nel fascicolo di gara; (b) le modifiche apportate ai criteri e alle prescrizioni tecniche siano comunicate per scritto a tutti i partecipanti ai negoziati rimasti in gara; (c) sulla base di prescrizioni rivedute e/o a negoziati conclusi, tutti i partecipanti rimasti in gara abbiano la possibilità di presentare, entro un termine uguale per tutti, offerte nuove o modificate.

Art. 63 Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte

1. Le offerte e le domande di partecipazione sono presentate in forma scritta.

2. Le offerte sono prese in consegna e aperte dagli enti secondo procedure e condi- zioni conformi ai principi della trasparenza e della non discriminazione.

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Art. 64 Aggiudicazione degli appalti 1. Per essere considerate ai fini dell’aggiudicazione, le offerte devono essere con- formi, al momento della loro apertura, alle condizioni essenziali specificate negli avvisi o nel fascicolo di gara ed essere state presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione. 2. Gli enti aggiudicano l’appalto al fornitore la cui offerta è la meno costosa o è giudi- cata la più conveniente sulla base degli specifici criteri oggettivi di valutazione negli avvisi o nei fascicoli di gara.

Art. 65 Informazione in merito all’aggiudicazione dell’appalto

1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace dei

risultati della procedura pubblica d’appalto.

2. Gli enti informano senza indugio i fornitori in merito all’aggiudicazione

dell’appalto e alle caratteristiche e ai vantaggi relativi delle offerte selezionate. Su richiesta, essi comunicano a ogni fornitore scartato i motivi per cui la sua offerta non è stata considerata. 3. Tuttavia, gli enti possono decidere che talune informazioni riguardanti l’aggiudi- cazione dell’appalto non vengano comunicate nel caso in cui la loro divulgazione ostacoli l’applicazione delle leggi, sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, pregiudichi interessi commerciali legittimi dei fornitori o possa nuocere a una concorrenza leale tra i fornitori.

Art. 66 Procedura di contestazione 1. Gli enti esaminano in maniera imparziale e tempestiva qualsiasi reclamo presen- tato da un fornitore per presunta violazione del presente capitolo in relazione alla procedura di aggiudicazione.

2. Ciascuna Parte prevede procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed

efficaci che permettano ai fornitori di contestare eventuali violazioni del presente capitolo nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti per i quali hanno, o hanno avuto, un certo interesse. 3. Le contestazioni sono sottoposte a un organo di esame imparziale e indipendente. Nei casi in cui non sia un tribunale, l’organo di esame è oggetto di un esame giudi- ziario o deve disporre di garanzie procedurali paragonabili a quelle di un tribunale.

4. Le procedure di contestazione prevedono:

(a) misure transitorie rapide per rimediare alle violazioni dell’Accordo e preser- vare le possibilità commerciali. Tale azione può comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, le procedure possono prevedere che al momento di decidere circa l’applicazione di dette misure si tenga conto di eventuali conseguenze negative di portata considerevole per gli interessi in questione, compreso l’interesse pubblico; e

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(b) misure intese a rimediare alla violazione dell’Accordo o a compensare le perdite o i danni subiti; tali misure possono essere limitate alle spese deri- vanti dalla preparazione delle offerte o dalla contestazione.

Art. 67 Tecnologia dell’informazione e cooperazione 1. Le Parti si sforzano, per quanto possibile, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici al fine di permettere una diffusione efficace delle informazioni concer- nenti gli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità d’appalto offerte dagli enti, purché siano rispettati i principi della trasparenza e della non discriminazione.

2. Le Parti promuovono una cooperazione tecnica destinata in primo luogo alle

piccole e medie imprese. In tal modo si persegue l’obiettivo di migliorare la com- prensione del sistema d’appalto pubblico dell’altra Parte e delle relative statistiche nonché di agevolare l’accesso ai rispettivi mercati.

Art. 68 Modifiche del campo d’applicazione 1. Una Parte può modificare il campo d’applicazione del presente capitolo, a condi- zione che: (a) ne informi le altre Parti; e (b) offra alle altre Parti, entro 30 giorni da siffatta notificazione, adeguamenti compensativi idonei per il campo d’applicazione affinché quest’ultimo ri- manga a un livello simile a quello precedente la modifica. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 lettera b, alle altre Parti non vengono offerti adegua- menti compensativi se la modifica del campo d’applicazione del presente capitolo ad opera di una Parte concerne: (a) rettifiche puramente formali e lievi modifiche delle Appendici XIII e XIV; (b) uno o più enti il cui controllo o influsso da parte del Governo sia stato sop- presso nell’ambito della privatizzazione o liberalizzazione. 3. Se le Parti acconsentono alla modifica, il Comitato misto attua la decisione e modifica l’Appendice in questione.

Art. 69 Negoziati successivi La Parte che in futuro offre vantaggi supplementari a uno Stato terzo per quanto concerne il campo d’applicazione dell’accesso ai suoi appalti al di là di quanto convenuto nel presente capitolo, si impegna, su richiesta di un’altra Parte, ad avviare negoziati con un’altra Parte al fine di estendere a quest’ultima il campo d’appli- cazione in virtù del presente capitolo sulla base della reciprocità.

Art. 70 Eccezioni A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti o restrizioni

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dissimulate agli scambi fra di esse, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure necessa- rie a tutelare: (a) la morale, l’ordine e la sicurezza pubblici; (b) la vita, la salute e la sicurezza delle persone; (c) la vita e la salute del mondo animale e vegetale; (d) la proprietà intellettuale; o (e) i prodotti o servizi forniti da disabili, istituzioni di pubblica utilità o peniten- ziari.

Art. 71 Verifica e attuazione

1. Salvo accordo contrario delle Parti, il Comitato misto verifica ogni due anni

l’attuazione del presente capitolo; esso tiene conto di tutti gli aspetti risultanti dalle presenti disposizioni e, nell’adempiere i suoi compiti, adotta le misure adeguate. 2. Su richiesta di una Parte, le Parti istituiscono un gruppo di lavoro bilaterale incaricato di trattare le questioni che emergono nel contesto dell’attuazione del presente capitolo. Ne fanno parte: (a) la cooperazione bilaterale in relazione allo sviluppo e all’impiego della co- municazione elettronica nel settore degli appalti pubblici; (b) lo scambio di statistiche e altre informazioni necessarie affinché le Parti pos- sano sorvegliare gli appalti e i risultati dell’applicazione del presente capito- lo; e (c) l’esame del potenziale interesse nei confronti di ulteriori negoziati volti a estendere il campo d’applicazione degli impegni in materia di accesso ai mercati secondo il presente capitolo.

VI Politica in materia di concorrenza

Art. 72 Obiettivi

1. Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali possono

compromettere i vantaggi risultanti dal presente Accordo. 2. Le Parti si impegnano ad applicare le leggi della concorrenza in sintonia con il presente capitolo allo scopo di evitare che i vantaggi del processo di liberalizzazione nel settore dei prodotti e dei servizi, quale è previsto nel presente Accordo, siano ridotti o annullati da pratiche commerciali anticoncorrenziali.35 Per favorire tale scopo, le Parti concordano di cooperare in relazione alle disposizioni del presente capitolo e di coordinare il loro modo di procedere. Questa cooperazione comprende la comunicazione, la consultazione e lo scambio di informazioni.

35 Ai sensi del presente capitolo, per «prodotti» si intendono i prodotti classificati nei capitoli 1–97 del SA, RS 0.632.11.

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3. Ai sensi del presente Accordo, l’espressione «pratiche commerciali anticoncor- renziali» include in particolare i seguenti aspetti: gli accordi dannosi per la concor- renza, le pratiche o le intese concordate tra concorrenti, l’abuso di posizioni domi- nanti, individuali o comuni, in un mercato e le fusioni con chiari effetti dannosi per la concorrenza. Tali pratiche si riferiscono a prodotti e servizi e possono essere attuate da imprese private e pubbliche. 4. Le Parti riconoscono l’importanza dei principi della concorrenza, tra cui la non discriminazione, la procedura equa (garanzie procedurali) e l’apertura, che sono riconosciuti in seno agli organi multilaterali specializzati di cui le Parti sono membri o presso i quali svolgono la funzione di osservatori.

Art. 73 Notificazioni 1. Le Parti, mediante le loro autorità competenti, notificano alle altre Parti le misure esecutive adottate contro le pratiche commerciali anticoncorrenziali in relazione a prodotti e servizi, se è da presumersi che queste ultime possano toccare interessi essenziali di un’altra Parte o se esse esercitano un influsso diretto o indiretto sul territorio dell’altra Parte interessata o se si producono principalmente nel territorio di detta Parte. 2. La notificazione avviene nella fase iniziale della procedura, sempre che ciò non violi le leggi sulla concorrenza delle Parti e non pregiudichi alcuna indagine in corso. 3. Le notificazioni di cui al paragrafo 1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione alla luce degli interessi dell’altra Parte.

Art. 74 Coordinamento delle misure esecutive Una Parte, mediante la sua autorità competente, può dichiarare a un’altra Parte la propria disponibilità a coordinare le misure in riferimento a un caso determinato. Tale coordinamento non dovrebbe tuttavia impedire alle Parti di adottare decisioni autonome.

Art. 75 Consultazioni 1. In accordo con la propria legislazione, ciascuna Parte tiene conto degli interessi importanti delle altre Parti nell’adottare le misure esecutive contro le pratiche com- merciali anticoncorrenziali in relazione a prodotti e servizi. Una Parte che ritiene che un’indagine o una procedura di un’altra Parte potrebbe pregiudicare i suoi interessi essenziali può, mediante la sua autorità competente, prendere posizione in merito e notificare il suo parere all’altra Parte. Fatto salvo il proseguimento di eventuali misure nel quadro delle sue prescrizioni in materia di concorrenza e della sua facoltà decisionale illimitata, l’autorità di concorrenza interpellata esamina nel dettaglio e con benevolenza il parere presentato dall’autorità richiedente. 2. Se una Parte ritiene che i suoi interessi siano considerevolmente pregiudicati da pratiche commerciali anticoncorrenziali nel territorio di un’altra Parte può esigere, per il tramite della sua autorità competente, che l’altra Parte adotti contromisure

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adeguate. La Parte richiedente deve descrivere con la massima precisione possibile la natura degli atti anticoncorrenziali in questione e le loro ripercussioni sui suoi interessi. Nei limiti del possibile, essa offre alla Parte interpellata anche altre infor- mazioni e ulteriore sostegno. La Parte interpellata esamina con attenzione se sia opportuno, in riferimento agli atti anticoncorrenziali oggetto della domanda, avviare nuove procedure o estendere procedure in corso. 3. In relazione agli aspetti menzionati nei paragrafi 1 e 2, le Parti si impegnano a scambiare informazioni sulle sanzioni e misure esecutive applicate e, se un’altra Parte lo richiede, a fornire le ragioni su cui si fondano tali misure. 4. Una Parte può chiedere al Comitato misto di procedere a consultazioni in merito agli aspetti di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché a qualsiasi altro aspetto rientrante nel presente capitolo. Nella domanda occorre indicare i motivi che inducono la Parte a chiedere consultazioni e se vi sono termini procedurali o altri motivi cogenti che rendano necessario accelerare le consultazioni.

Art. 76 Scambio d’informazioni e riservatezza 1. Le Parti sono invitate a scambiare informazioni allo scopo di semplificare l’appli- cazione effettiva delle loro leggi sulla concorrenza, destinate a evitare le conseguen- ze negative delle pratiche commerciali anticoncorrenziali in relazione a prodotti e servizi.

2. Ogni scambio di informazioni sottostà alle prescrizioni e norme in materia di

riservatezza vigenti nel territorio della rispettiva Parte. Nessuna parte è obbligata a fornire informazioni la cui trasmissione violi le sue prescrizioni legali in materia di comunicazione di informazioni. Nel quadro delle restrizioni che la Parte richiedente esige per l’utilizzazione di tali informazioni, le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni fornite. Se il diritto di una Parte lo consente, le informazioni riservate possono essere messe a disposizione dei rispettivi tribunali.

Art. 77 Imprese pubbliche e imprese con diritti speciali o esclusivi, inclusi i monopoli designati

1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o

esclusivi, le Parti assicurano che non venga presa o mantenuta alcuna misura che pregiudichi sensibilmente lo scambio di prodotti e servizi tra le Parti e quindi violi gli interessi delle Parti. Tali imprese sottostanno alle regole della concorrenza nella misura in cui l’applicazione delle presenti disposizioni non impedisca de jure o de facto l’adempimento dei compiti particolari loro attribuiti. 2. Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi risultanti dall’articolo XVII del GATT 199436 e dall’articolo VIII del GATS37 in relazione alle imprese menzionate nel paragrafo 1.

36 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

37 RS 0.632.20, Allegato 1B

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Art. 78 Composizione delle controversie Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie secondo il presente Accordo per qualsiasi litigio attinente al presente capitolo.

Art. 79 Autorità designate Per l’applicazione degli articoli 73, 74 e 75, ciascuna Parte designa le sue autorità competenti o un altro ente pubblico e comunica la sua decisione all’altra Parte in occasione della prima seduta del Comitato misto, ma al più tardi 60 giorni dopo l’en- trata in vigore dell’Accordo.

Art. 80 Definizioni Ai sensi del presente capitolo, s’intende per: (a) «leggi sulla concorrenza»: (i) per il Cile: decreto legge n. 211 del 1973 e legge n. 19.610 del 1999 con le relative disposizioni esecutive o modifiche nonché altre leggi in ma- teria di concorrenza; (ii) per la Repubblica d’Islanda: legge sulla concorrenza n. 8/1993, quale è emendata dalle leggi n. 24/1994, 83/1997, 82/1998 e 107/2000, nonché altre leggi in materia di concorrenza; (iii) per il Principato del Liechtenstein: tutte le regole in materia di concor- renza riconosciute dal Liechtenstein o che esso intende applicare nel suo territorio, incluse quelle previste in altre convenzioni internazionali quali l’Accordo sullo Spazio economico europeo; (iv) per il Regno di Norvegia: legge n. 65 dell’11 giugno 1993 sulla concor- renza nel commercio nonché altre leggi in materia di concorrenza; (v) per la Confederazione Svizzera: la legge federale del 6 ottobre 199538 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza e l’ordinanza del 17 giugno 199639 concernente il controllo delle concentrazioni di im- prese nonché ogni altra normativa prevista da tali atti o da altre leggi in materia di concorrenza; ed eventuali modifiche apportate a tali atti normativi dopo la conclusione del presente Accordo; (b) «misura esecutiva»: ogni applicazione delle leggi sulla concorrenza nel quadro dell’indagine o della procedura di una Parte che possono condurre a sanzioni o misure correttive.

38 RS 251 39 RS 251.4

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VII Sovvenzioni

Art. 81 Sovvenzioni/aiuti statali 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni concernenti i prodotti sono retti dall’articolo XVI del GATT 199440 e dall’Accordo dell’OMC sulle sov- venzioni e sulle misure compensative41. 2. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni concernenti i servizi sono retti dal GATS42. 3. Ciascuna Parte può chiedere informazioni su singoli casi di aiuto statale per i quali esiste il sospetto che pregiudichino il commercio tra le Parti. La Parte interpel- lata fa il possibile per fornire le informazioni sollecitate.

VIII Trasparenza

Art. 82 Pubblicazione 1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, procedure, decisioni amministrative e sentenze giudiziarie di portata generale non- ché gli accordi internazionali rilevanti che potrebbero interessare l’attuazione del presente Accordo. 2. Su domanda, le Parti mettono a disposizione informazioni concernenti i testi di cui al paragrafo 1.

Art. 83 Organi di contatto e scambio d’informazioni 1. Allo scopo di facilitare la comunicazione tra le Parti per quanto riguarda le que- stioni commerciali oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte designa un organo di contatto. Su domanda di una Parte, gli organi di contatto delle altri Parti indicano l’ufficio o il responsabile ufficiale della questione e assicurano il sostegno necessa- rio per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente. 2. Su richiesta di una Parte, le Parti forniscono informazioni e risposte a domande delle altre Parti in merito a una misura attuale che potrebbe interessare l’attuazione del presente Accordo. Se le loro leggi e prescrizioni nazionali lo permettono, le Parti rendono accessibili le informazioni concernenti le misure proposte. 3. Le informazioni oggetto del presente articolo sono considerate fornite se sono state rese accessibili mediante una notificazione adeguata all’OMC o sono state messe a disposizione sul sito Internet ufficiale della Parte interessata, accessibile gratuitamente al pubblico.

40 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

41 RS 0.632.20, Allegato 1A.13

42 RS 0.632.20, Allegato 1B

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Art. 84 Cooperazione per migliorare la trasparenza Le Parti convengono di cooperare in seno a organi bilaterali e multilaterali e di cercare mezzi e modalità per migliorare la trasparenza nelle questioni commerciali.

IX Amministrazione dell’Accordo

Art. 85 Comitato misto 1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Cile. Esso si compone di ministri di ciascuna Parte o di alti funzionari delegati dalle Parti a questo scopo.

2. Il Comitato misto:

(a) sorveglia l’esecuzione del presente Accordo e valuta i risultati ottenuti nel- l’ambito della sua attuazione; (b) segue lo sviluppo del presente Accordo; (c) si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo; (d) sorveglia l’attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti nel quadro del presente Accordo; e (e) esercita ulteriori funzioni conferitegli nel quadro del presente Accordo. 3. Il Comitato misto decide in merito all’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell’adempimento dei suoi compiti. Esso può chiedere consiglio a persone e gruppi non governativi. 4. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Esso può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Negli altri casi, può formulare raccomandazioni. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo. 5. Fatte salve le disposizioni dell’allegato XV, il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e le Appendici del presente Accordo. 6. Il Comitato misto si riunisce quando necessario, ma normalmente una volta ogni due anni. Le sessioni ordinarie del Comitato misto si svolgono alternativamente in Cile e in uno Stato dell’AELS. 7. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto. La sessione straordinaria ha luogo entro trenta giorni dal ricevimento della notificazio- ne, salvo che le Parti convengano altrimenti.

Art. 86 La Segreteria 1. Le Parti istituiscono una Segreteria per il presente Accordo, comprendente gli organi competenti menzionati nell’Appendice XVI.

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2. Tutte le notificazioni effettuate da una Parte o ad essa destinate sono inoltrate dall’organo competente, salvo indicazione contraria dell’Accordo.

X Composizione delle controversie

Art. 87 Campo d’applicazione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano al fine di evitare o risolvere tutte le controversie che dovessero sorgere in merito al presente Accordo tra uno o più Stati dell’AELS e il Cile. 2. Le Parti si sforzano sempre di interpretare e applicare il presente Accordo in maniera conciliante. Mediante la cooperazione e consultazioni, esse intraprendono ogni sforzo per raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le Parti alle questioni che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo. 3. Il presente capitolo non si applica agli articoli 14 paragrafo 2, 16 paragrafo 1, 17 paragrafo 1, 18 paragrafo 3, 20, 24 paragrafo 1 e 81 paragrafi 1 e 2.

Art. 88 Scelta del foro

1. Le controversie relative a una questione che rientra contemporaneamente nel

campo d’applicazione del presente Accordo, dell’Accordo dell’OMC43 e di qualsiasi altro accordo negoziato nel quadro dell’Accordo dell’OMC, cui le Parti abbiano aderito, sono risolte nel foro scelto a tal fine dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclu- sivo. 2. Se una Parte ha scelto una procedura di composizione delle controversie secondo l’articolo 91 del presente Accordo o secondo l’Accordo dell’OMC, il foro scelto esclude l’altro foro. 3. Ai fini del presente articolo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’Accordo dell’OMC sono considerate avviate se una Parte ha chiesto l’istituzione di un panel secondo l’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedu- re che disciplinano la risoluzione delle controversie. 4. La Parte che intende avviare contro una o più Parti una procedura di composizio- ne delle controversie conformemente all’Accordo dell’OMC ne informa preventi- vamente tutte le altre Parti.

Art. 89 Buoni uffici, conciliazione e mediazione 1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure volontarie adottate volontariamente dalle Parti. Queste procedure possono essere avviate e possono terminare in ogni tempo.

2. Le procedure che implicano buoni uffici, conciliazione e mediazione sono

confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti derivanti da altre procedure.

43 RS 0.632.20, Allegato 2

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Art. 90 Consultazioni 1. Ciascuna Parte può chiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte, allor- quando una Parte ritenga che una misura applicata dalla Parte cui la richiesta è rivolta non sia conforme al presente Accordo o che un vantaggio derivante diret- tamente o indirettamente dal presente Accordo sia pregiudicato da una simile misu- ra. La Parte richiedente ne informa nel contempo per scritto le altre Parti. Le consul- tazioni hanno luogo davanti al Comitato misto purché la Parte o le Parti che fanno o ricevono la richiesta non vi si oppongano. 2. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a derrate agricole deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricevimen- to della richiesta di consultazioni. 3. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono informazioni sufficienti affinché sia possibile chiarire esaustivamente in quale modo la misura o un’altra circostanza possa compromettere l’attuazione del presente Accordo. Esse trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nell’ambito delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce. 4. Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura. 5. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti circa ogni soluzione convenuta.

Art. 91 Istituzione di un tribunale arbitrale 1. Se entro 60 giorni, o 30 giorni in caso di questioni urgenti, dalla data di ricevi- mento della richiesta di consultazioni, la questione non è stata risolta, una o più Parti alla controversia possono, mediante notificazione scritta alla Parte (o alle Parti) convenuta, promuovere una procedura d’arbitrato. Una copia della notificazione è inviata a tutte le Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia. 2. Se più di una Parte ricorre a una procedura d’arbitrato sulla medesima questione, quest’ultima è giudicata, se possibile, da un unico tribunale arbitrale. 3. La richiesta d’arbitrato contiene i motivi dell’azione, la descrizione della misura in questione e l’indicazione della base legale dell’azione. 4. Una Parte non coinvolta nella controversia è autorizzata, mediante notificazione scritta alle Parti alla controversia, a sottoporre proposte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte dalle Parti alla controversia, ad assistere a tutte le udienze e a formulare proposte orali.

Art. 92 Tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.

2. Nella notificazione scritta conformemente all’articolo 91 la Parte attrice o le Parti attrici designano un membro del tribunale arbitrale.

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3. Entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione menzionata nel paragrafo 2, la Parte convenuta o le Parti convenute designano, a loro volta, un membro del tribuna- le arbitrale. 4. Le Parti alla controversia si intendono sulla nomina del terzo membro del tribu- nale arbitrale entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale. 5. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2, i tre membri del tribunale arbitrale non sono ancora stati designati o nominati, il Segreta- rio generale dell’OMC, su richiesta di una delle Parti alla controversia, procede alla necessaria designazione entro un termine supplementare di 30 giorni. 6. Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti né risiede abitualmente in una delle Parti. Egli non è, e non è mai stato, impiegato di una delle Parti né si è mai occupato dell’affare svolgendo qualsivoglia funzione. 7. Se uno degli arbitri decede, si ritira o è destituito, un suo sostituto è designato entro 15 giorni conformemente alla procedura di selezione adottata per la sua nomi- na. In tal caso, ogni termine applicabile alla procedura d’arbitrato è sospeso per un periodo che inizia dalla data del decesso, del ritiro o della destituzione dell’arbitro e si conclude nella data in cui è nominato il sostituto. 8. Quale data dell’istituzione del tribunale arbitrale è considerata la data della designazione del suo presidente.

Art. 93 Procedura d’arbitrato 1. Salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti, la procedura d’arbitrato è condotta conformemente al modello delle Regole di procedura, riportato nell’Appendice XVII. 2. Salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti entro 10 giorni dalla data della presentazione della domanda d’istituzione del tribunale arbitrale, i termini sono i seguenti: «La questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 91 deve essere esaminata alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo; occorre inoltre trarre e motivare conclusioni di diritto e di fatto nonché, all’occorrenza, formulare raccomandazioni per la composizione della controversia.» 3. Su richiesta di una delle Parti alla controversia o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può, qualora lo ritenga opportuno, procurarsi informazioni scientifiche e consigli tecnici di esperti. Qualsiasi informazione ottenuta in questo modo è sottopo- sta per parere alle Parti. 4. Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo, in particolare tenendo conto degli obiettivi menzionati nell’articolo 2, applicandole e interpretandole conformemente alle regole e ai principi d’interpretazione del diritto internazionale pubblico. 5. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. In assenza di unanimità, gli arbitri possono esprimere pareri particolari sulle questioni contro-

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verse. Nessun tribunale arbitrale può rivelare quali arbitri facciano parte della mag- gioranza e quali della minoranza. 6. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte equamente dalle Parti alla controversia.

Art. 94 Decisione 1. Entro 90 giorni dalla data della sua istituzione, il tribunale arbitrale presenta la sua decisione alle Parti. 2. Il tribunale arbitrale prende la sua decisione sulla base delle comunicazioni e argomentazioni delle Parti alla controversia nonché delle informazioni scientifiche e dei consigli tecnici ottenuti conformemente all’articolo 93 paragrafo 3. 3. Se le Parti alla controversia non decidono altrimenti, la decisione è pubblicata

15 giorni dopo la data della sua presentazione alle Parti.

Art. 95 Fine della procedura d’arbitrato La Parte attrice può ritirare la sua azione in ogni tempo prima della presentazione della decisione. Il ritiro non ne pregiudica il diritto di promuovere successivamente una nuova azione sulla stessa questione.

Art. 96 Esecuzione della decisione del tribunale arbitrale 1. La decisione è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia. Ciascuna Parte è tenuta a prendere le misure necessarie all’esecuzione della decisione di cui all’articolo 94. 2. Le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo le misure specifiche necessarie all’esecuzione della decisione. 3. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice o alle Parti attrici, entro 30 giorni dalla presentazione della decisione alle Parti alla controversia: (a) le misure specifiche necessarie all’esecuzione della decisione; (b) un termine ragionevole per l’esecuzione; e (c) una proposta concreta per una compensazione temporanea fino all’attua- zione completa delle misure specifiche necessarie all’esecuzione della deci- sione. 4. In caso di disaccordo tra le Parti alla controversia per quanto riguarda il contenu- to di una simile notificazione, la Parte attrice può esigere che il tribunale arbitrale decida se le misure proposte secondo il paragrafo 3 lettera a siano conformi alla decisione, quale termine vada fissato e se la proposta di compensazione sia manife- stamente inadeguata. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla presen- tazione della richiesta. 5. Ciascuna Parte interessata notifica all’altra Parte alla controversia o alle altre Parti alla controversia e al Comitato misto le misure adottate in vista dell’esecuzione della decisione prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente

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al paragrafo 4. Sulla base di questa notificazione, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di decidere in merito alla conformità di dette misure con la decisione. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. 6. Se una Parte interessata o più Parti interessate non notificano le misure esecutive prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4 o se il tribunale arbitrale decide che dette misure non sono conformi alla decisione, la Parte interessata o le Parti interessate avviano, su richiesta della Parte attrice o delle Parti attrici, consultazioni al fine di pervenire a un accordo su compensazioni reciprocamente accettabili. Se non si giunge a un tale accordo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, la Parte attrice o le Parti attrici hanno il diritto di sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli che sono colpiti dalle misure per le quali è stato stabili- to che non sono conformi al presente Accordo o che pregiudicano vantaggi derivanti dal presente Accordo. 7. Tra i vantaggi da sospendere, la Parte attrice o le Parti attrici danno la priorità ai vantaggi concernenti il medesimo settore44 o i medesimi settori interessati dalle misure considerate dal tribunale arbitrale come lesive del presente Accordo. Se ritiene che non sia possibile o efficace sospendere vantaggi nel medesimo o nei medesimi settori, la Parte attrice o le Parti attrici possono sospendere vantaggi di altri settori.

8. Al più tardi 60 giorni prima della data in cui la sospensione dovrebbe avere

effetto, la Parte attrice o le Parti attrici notificano all’altra Parte o alle altre Parti i vantaggi che essa o esse intendono sospendere. Entro 15 giorni da tale notificazione, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di deci- dere se i vantaggi che l’altra Parte attrice o le altre Parti attrici intendono sospendere corrispondono a quelli pregiudicati dalle misure considerate lesive del presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 6 e 7. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Nessun vantaggio è sospeso fintanto che il tribunale arbitrale non si è pronunciato. 9. La sospensione dei vantaggi è temporanea e applicata dalla Parte (o dalle Parti) attrice fino a che le misure considerate lesive del presente Accordo non siano ritirate o modificate in modo tale da essere rese conformi al presente Accordo o fino a che le Parti alla controversia non siano giunte a un accordo che vi ponga termine. 10. Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale si pronuncia in merito alla conformità della decisione con le misure adottate dopo la sospensione dei vantaggi. Se del caso, esso stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

11. Le decisioni rese conformemente al presente articolo sono vincolanti.

44 Ai sensi del presente art., per «settore» negli scambi di merci si intendono i prodotti classificati nei capitoli 1–97 del SA, RS 0.632.11.

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Art. 97 Altre disposizioni

1. Ogni termine menzionato nel presente capitolo può essere prorogato mediante

accordo delle Parti interessate. 2. Salvo accordo contrario delle Parti, le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a porte chiuse.

XI Eccezioni generali

Art. 98 Difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti 1. La Parte che si trova o sta per trovarsi in gravi difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti o difficoltà finanziarie esterne può introdurre o mantenere misure restrit- tive per il commercio dei prodotti e dei servizi, come pure per le transazioni finan- ziarie e i movimenti di capitali, inclusi i trasferimenti legati agli investimenti diretti. 2. Le Parti si adoperano per evitare l’applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Ogni misura restrittiva introdotta o mantenuta in virtù del presente articolo deve essere non discriminatoria e di durata limitata, e non deve superare la portata stret- tamente necessaria per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti e alle difficoltà finanziarie esterne. Siffatte misure devono essere conformi alle condi- zioni definite nell’Accordo dell’OMC45 e allo Statuto del Fondo monetario inter- nazionale46.

4. La Parte che introduce, mantiene o modifica misure conformemente al presente

articolo ne informa immediatamente le altre Parti e presenta quanto prima un calen- dario che ne preveda la progressiva eliminazione.

5. La Parte che applica misure restrittive consulta immediatamente il Comitato

misto. Nel quadro di tali consultazioni viene giudicata la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata, unitamente alle misure restrittive introdotte o mantenute in virtù del presente articolo, tenendo segnatamente conto dei seguenti fattori: (a) natura e entità delle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti e delle dif- ficoltà finanziarie esterne; (b) la situazione in materia di economia e commercio esterni della Parte oggetto delle consultazioni; (c) altre misure correttive che entrano in linea di conto. Nell’ambito delle consultazioni si esamina se le misure restrittive sono conformi ai paragrafi 3 e 4. Si tiene inoltre conto di tutte constatazioni statistiche e d’altro tipo del Fondo monetario internazionale concernenti le divise, le riserve monetarie e la situazione della bilancia dei pagamenti e si traggono le conseguenze sulla base della valutazione, ad opera del Fondo monetario internazionale, della situazione della

45 RS 0.632.20 46 RS 0.979.1

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bilancia dei pagamenti e della situazione finanziaria esterna della Parte oggetto delle consultazioni.

Art. 99 Eccezioni per tutelare la sicurezza nazionale 1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da: (a) esigere da una delle Parti informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; (b) impedire a una delle Parti di prendere tutte le misure da essa ritenute neces- sarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicu- rezza, concernenti: (i) le materie fissili, quelle per la fusione e quelle che servono alla loro fabbricazione, (ii) il commercio di armi, munizioni e materiale da guerra, nonché qualsiasi commercio di altri prodotti, materiali o servizi destinati direttamente o indirettamente all’approvvigionamento di un’istituzione militare, (iii) l’acquisto pubblico di armi, munizioni e materiale da guerra o acquisti indispensabili per la sicurezza nazionale o per scopi di difesa, o (iv) le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione inter- nazionale; e (c) impedire a una delle Parti di prendere misure per adempiere i suoi impegni derivanti dallo Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. 2. Il Comitato misto viene informato nel modo più dettagliato possibile in merito alle misure secondo il paragrafo 1 lettere b e c e alla loro soppressione.

Art. 100 Imposizione 1. Le disposizioni del presente Accordo non generano diritti o obblighi in relazione a misure fiscali, ad eccezione: (a) dell’articolo 15 e di altre disposizioni del presente Accordo necessarie per rendere tale articolo altrettanto effettivo quanto l’articolo III del GATT 199447; e (b) delle misure fiscali applicabili nella sezione I del capitolo III, dove si applica l’articolo XIV del GATS48. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi della Parte derivanti da una convenzione in materia di imposizione. In caso di incompati- bilità tra il presente Accordo e una convenzione in materia di imposizione, quest’ul- tima avrà la precedenza per quanto attiene a questa incompatibilità.

47 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

48 RS 0.632.20, Allegato 1B

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XII Disposizioni finali

Art. 101 Definizioni Ai sensi del presente Accordo, salvo indicazione contraria, si intende per: «giorni»: giorni civili; «misura»: tra le altre cose, tutte le leggi, prescrizioni, procedure o pratiche; e «Parte»: ogni Stato per il quale il presente Accordo è entrato in vigore.

Art. 102 Appendici e Allegati Le Appendici e gli Allegati del presente Accordo ne sono parti integranti.

Art. 103 Emendamenti

1. Le Parti possono concordare emendamenti del presente Accordo. Salvo decisione

contraria delle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’articolo 85 paragrafo 5 si applica alle decisioni del Comitato misto per quanto concerne l’emendamento degli Allegati e delle Appendi- ci del presente Accordo. Salvo che prevedano una data successiva, tali decisioni entrano in vigore il giorno in cui l’ultima Parte ha notificato l’avvenuto adempimen- to delle sue procedure nazionali. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entra in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure nazionali, a con- dizione che il Cile ne faccia parte. Fatte salve le loro disposizioni costituzionali, gli Stati dell’AELS possono applicare provvisoriamente, fino alla sua entrata in vigore, una decisione del Comitato misto.

3. Il testo degli emendamenti è depositato presso il Depositario.

Art. 104 Adesione Ciascuno Stato terzo può aderire al presente Accordo su invito del Comitato misto. Le modalità e le condizioni di adesione della Parte supplementare sono oggetto di trattative tra le Parti e lo Stato terzo invitato.

Art. 105 Recesso ed estinzione 1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notificazione scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il primo giorno del sesto mese suc- cessivo alla data in cui il Depositario ha ricevuto la notificazione. 2. Se uno Stato dell’AELS recede dal presente Accordo, le altre Parti si riuniscono e discutono la questione dell’esistenza e del proseguimento del presente Accordo.

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Art. 106 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo sottostà a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° febbraio 2004 per gli Stati firmatari che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore, sempre che per tale sca- denza anche il Cile abbia depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Se non entra in vigore il 1° febbraio 2004, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte del Cile e di almeno uno Stato dell’AELS.

4. Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o

approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

5. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell’AELS può

applicare provvisoriamente il presente Accordo. L’applicazione provvisoria del- l’Accordo deve essere notificata al Depositario.

Art. 107 Relazione con accordi aggiuntivi 1. L’accordo aggiuntivo, di cui all’articolo 1, sul commercio di prodotti agricoli tra uno Stato dell’AELS e il Cile entra in vigore, sia per lo Stato dell’AELS in questio- ne che per il Cile, lo stesso giorno in cui entra in vigore il presente Accordo. L’accordo aggiuntivo rimane in vigore fintanto che le sue Parti sono Parti al presente Accordo.

2. Se uno Stato dell’AELS o il Cile recede dall’accordo aggiuntivo, il presente

Accordo si estingue tra lo Stato dell’AELS in questione e il Cile lo stesso giorno in cui ha effetto il recesso dall’accordo aggiuntivo.

Art. 108 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kristiansand, il 26 giugno 2003, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

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Appendice I

Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa Ad articolo 8 Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Articolo 2 Criterio dell’origine Articolo 3 Cumulo dell’origine Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 7 Unità di riferimento Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 9 Assortimenti Articolo 10 Elementi neutri Titolo III Requisiti territoriali Articolo 11 Principio della territorialità Articolo 12 Trasporto diretto Articolo 13 Esposizioni Titolo IV Restituzione o esenzione Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi Titolo V Prova dell’origine Articolo 15 Requisiti di carattere generale Articolo 16 Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 21 Esportatore autorizzato Articolo 22 Validità della prova dell’origine Articolo 23 Presentazione della prova dell’origine Articolo 24 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 25 Esonero dalla prova dell’origine

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Articolo 26 Documenti giustificativi Articolo 27 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi Articolo 28 Discordanze ed errori formali Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 29 Notifiche Articolo 30 Assistenza amministrativa Articolo 31 Controllo delle prove dell’origine Articolo 32 Composizione delle controversie Articolo 33 Riservatezza Articolo 34 Sanzioni Articolo 35 Zone franche Titolo VII Altre disposizioni Articolo 36 Sottocomitato Articolo 37 Note esplicative Articolo 38 Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale

Elenco degli allegati Allegato 1 Osservazioni introduttive all’elenco dell’Appendice II Allegato 2 Elenco delle lavorazioni o trasformazioni sufficienti a conferire il carattere originario a prodotti ottenuti a partire da materiale non originario Allegato 3 Modello di certificato di circolazione EUR.1 Allegato 4 Testo della dichiarazione dell’origine su fattura secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera b

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Appendice, si intende per: (a) «capitoli» e «voci», i capitoli (codici a due cifre) e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura del Sistema armonizzato; (b) «classificare», la classificazione di un prodotto o di un materiale in una de- terminata voce; (c) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

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(d) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all’Accordo relati- vo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe do- ganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); (e) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in uno Stato dell’AELS o in Cile, nel cui stabilimento è stata ef- fettuata l’ultima lavorazione o trasformazione. Il prezzo include il valore di tutti i materiali utilizzati, le spese di laboratorio e gli utili, nonché ulteriori spese conformemente all’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo OMC sul valore in dogana, previa detrazione di eventuali im- poste interne restituite o rimborsate al momento dell’esportazione del pro- dotto ottenuto; (f) «merci», i materiali e i prodotti; (g) «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e codifica- zione delle merci49 in vigore, comprese le norme e le note generali; (h) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l’assemblaggio o le operazioni specifiche; (i) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; (j) «materiali non originari», i materiali che ai sensi della presente Appendice non sono considerati originari; (k) «Parte», l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Cile. In ragione dell’unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechten- stein sono considerati originari della Svizzera; (l) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad es- sere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; (m) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né veri- ficabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell’AELS o in Cile; (n) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali come definito alla lettera m, applicato per analogia; (o) quando si rinvia all’«autorità pubblica competente», si tratta dell’autorità doganale di ciascuno Stato dell’AELS e della «Dirección General de Rela- ciones Económicas Internationales (DIRECON)» del Ministero degli affari esteri del Cile o del suo sostituto con la stessa funzione ai sensi della presen-

te Appendice.

49 RS 0.632.11

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Titolo II: Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Criterio dell’origine

1. Ai sensi del presente Accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato

dell’AELS: (a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell’AELS ai sensi dell’arti- colo 4; (b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell’AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell’AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5; o (c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in uno Stato dell’AELS e- sclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Ap- pendice.

2. Ai sensi del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Cile:

(a) i prodotti interamente ottenuti in Cile ai sensi dell’articolo 4; (b) i prodotti ottenuti in Cile in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Cile di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5; o (c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Cile esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Appendice.

Art. 3 Cumulo dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 2, i materiali originari di una Parte si considerano originari dell’altra Parte ai sensi della presente Appendice, a condizione che siano stati ogget- to di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate nell’articolo 6 della presente Appendice. 2. I prodotti originari di una Parte ai sensi della presente Appendice esportati da una Parte verso un’altra nel medesimo stato o dopo aver subito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell’articolo 6, conservano la loro origine. 3. Se vengono utilizzati prodotti originari di due o più Parti e questi prodotti hanno subito nel Paese d’esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell’articolo 6, l’origine è determinata, in applicazione del paragra- fo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato dal prezzo più elevato verificabile in primo luogo pagato per detto prodotto nella Parte in questione.

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Art. 4 Prodotti interamente ottenuti Conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a e paragrafo 2 lettera a, si conside- rano «interamente ottenuti» sia in uno Stato dell’AELS sia in Cile: (a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare delle zone costiere territoriali o dalla zona economica esclusiva di uno Stato dell’AELS (g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle zone economiche esclusive territoriali delle Parti, con navi che battono bandiera di uno Stato dell’AELS o del Cile; (h) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina che battono bandiera di uno Stato dell’AELS o del Cile, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere f e g; (i) gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime o essere utilizzati come cascami; (j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; (k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro ac- que territoriali, purché le Parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e (l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lette- re a–k.

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b e paragrafo 2 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’Allegato 2. Le condizioni surriferite stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa o in un’altra impresa di uno Stato dell’AELS o del Cile, è impiegato come materiale nel processo di fabbri-

50 I prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare delle zone costiere territoriali o della zona economica esclusiva di una Parte sono considerati interamente ottenuti se sono stati pescati da navi immatricolate o iscritte nel registro marittimo di detta Parte e che battono la sua bandiera.

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cazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incor- porato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. Impregiudicato il paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizio- ni indicate nell’Allegato 2, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: (a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; (b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali eventualmente indicate nell’Allegato 2 relative al valore massimo dei materiali non originari. Nonostante le note 5 e 6 dell’Allegato 1, il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del Sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 6.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Impregiudicato il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizio- ni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio; (b) la scomposizione e l’assemblaggio di colli; (c) il lavaggio, la pulitura, inclusa la rimozione di ossido, olio, pittura o altri ri- vestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di tessili; (e) le semplici51 operazioni di pittura e levigazione; (f) la sbramatura, la sbiancatura parziale o totale, la pilatura, la brillatura di gra- naglie e riso; (g) la colorazione e formatura dello zucchero; (h) la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi; (i) l’affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio; (j) il vaglio, la cernita, l’assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli); (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice ope- razione di condizionamento;

51 «semplice» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per compiere dette operazioni.

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(l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; (m) la semplice miscela52 di prodotti anche di specie diverse; (n) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo o la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti; (o) le operazioni destinate esclusivamente a facilitare il caricamento; (p) la macellazione di animali; (q) il cumulo di due o più operazioni elencate alle lettere a–p.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un

determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato del- l’AELS o in Cile su quel prodotto.

Art. 7 Unità di riferimento 1. L’unità di riferimento ai fini dell’applicazione della presente Appendice è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato. Ne consegue che: (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità di riferimento; o (b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce, ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Quando, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, l’imballaggio

forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imbal- laggio viene preso in considerazione per la determinazione dell’origine. Il materiale d’imballaggio e i contenitori nei quali un prodotto è stato imballato per il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione dell’origine.

Art. 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipag- giamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distin- ta, si considerano un tutto unico con la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

52 «semplice miscela» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per effettuare dette operazioni. Una semplice miscela tuttavia non provoca alcuna reazione chimica. La reazione chimica è un processo (compresi i processi biochimici) che implica la rottura di una catena intramolecolare e la formazione di nuove bande intramolecolari oppure la modifica della disposizione degli atomi in una molecola e la conseguente formazione di una molecola con una nuova struttura.

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Art. 9 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considera- to originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Art. 10 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: (a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione; (c) macchine, utensili, filiere e forme; e (d) ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.

Titolo III: Requisiti territoriali

Art. 11 Principio della territorialità 1. Fatte salve le possibilità previste dall’articolo 3, le condizioni relative all’acqui- sizione del carattere originario stabilite nel titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione o in uno Stato dell’AELS o in Cile. 2. Fatte salve le possibilità previste dall’articolo 3, un prodotto originario esportato da uno Stato dell’AELS o dal Cile verso un Paese terzo e successivamente reimpor- tato è considerato non originario, a meno che non si forniscano alle autorità doganali la prova soddisfacente che: (a) il prodotto reimportato è lo stesso che è stato esportato; e (b) il prodotto reimportato non è stato sottoposto ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarlo in buono stato durante la sua permanenza nel Paese terzo in questione o il trasporto.

Art. 12 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamen- te tra uno Stato dell’AELS e il Cile. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i territori rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricari- co o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

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2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene

fornita presentando alle autorità doganali del Paese importatore: (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppure (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito conte- nente: (i) l’esatta designazione della merce, (ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e (iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure (c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento proba- torio.

Art. 13 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un Paese terzo e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in uno Stato dell’AELS o in Cile beneficiano, all’importazione, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo, pur- ché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: (a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato dell’AELS o dal Cile nel Paese dell’esposizione e ve li ha esposti; (b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell’AELS o in Cile; (c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e (d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2. Il paragrafo 1 si applica a tutte le fiere o esposizioni di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale o manifestazioni pubbliche analoghe, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. Le autorità doganali del Paese di importazione possono esigere prove del fatto che i prodotti sono rimasti sotto sorveglianza della dogana nel Paese dell’esposizione o altre prove relative alle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti. 3. Alle autorità doganali del Paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. In essa vanno indicati la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. Nel caso del certificato di circolazione EUR.1, queste indicazioni vanno riportate nella rubrica «Osservazioni».

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Titolo IV: Restituzione o esenzione

Art. 14 Divieto di restituzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari di uno Stato dell’AELS o del Cile ai sensi della presente Appendice, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in uno Stato dell’AELS o in Cile, ad alcun tipo di resti- tuzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le disposizioni relative a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi all’importazione applicabili in uno Stato dell’AELS o in Cile ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno53. 3. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documen- ti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 si applicano anche agli imballaggi di cui

all’articolo 7 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili di cui all’articolo 8, nonché agli assortimenti di cui all’articolo 9, quando detti articoli non sono originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano esclusivamente ai materiali con- templati dal presente Accordo. Esse non impediscono l’applicazione di un sistema di restituzione dei dazi all’esportazione per i prodotti agricoli conformemente alle disposizioni relative all’esportazione del presente Accordo. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano 5 anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

53 Le Parti convengono che il pagamento dei dazi all’importazione può essere differito fino ad esportazione del prodotto finale avvenuta, in modo che le autorità possano conoscere la destinazione finale del prodotto.

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Titolo V: Prova dell’origine

Art. 15 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari di uno Stato dell’AELS o del Cile beneficiano, all’importa- zione in una delle altre Parti, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine: (a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’Allegato 3; (b) nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 di una dichiarazione, denominata qui di seguito «dichiarazione su fattura», il cui testo è riportato nell’Alle- gato 4, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. 2. Impregiudicato il paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi della presente Appendi- ce beneficiano all’importazione, nei casi di cui all’articolo 25, del trattamento prefe- renziale previsto dal presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

Art. 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dall’autorità pubblica compe- tente del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formula- rio del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda secondo il modello dell’Allegato 3. 3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità pubblica competente del Paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circola- zione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Appendice. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dall’autorità pubblica competente del Paese di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati pro- dotti originari di uno Stato dell’AELS o del Cile e soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice.

5. Le autorità pubbliche competenti che rilasciano il certificato EUR.1 prendono

tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osser- vanza degli altri requisiti di cui alla presente Appendice. A tale scopo esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità pubbliche competenti che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la casella riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

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6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità pubbliche compe- tenti del Paese di esportazione e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all’articolo 16 paragrafo 7 il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: (a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omis- sioni involontarie o circostanze particolari; oppure (b) vengono fornite all’autorità pubblica competente prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato ac- cettato all’importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «ÚTGEFID EFTIR Á», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPEC- TIVELY», «UTSTEDT SENERE», «EXPEDIDO A POSTERIORI». 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella rubrica «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Art. 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

«EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «DUPLICADO». 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella rubrica «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circola- zione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

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Art. 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell’AELS o in Cile, si può sostituire la prova dell’origine iniziale con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, verso un’altra Parte o altrove nel Paese di importazione interessato. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati, in conformità con la legislazione del Paese di importazione, dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i pro- dotti.

Art. 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 15 paragrafo 1 lettera b può essere compilata: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 21; o (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi gli importi seguenti: (i) 6000 euro, (ii) 6300 dollari americani (USD), (iii) 4 700 000 pesos cileni (CLP), (iv) 50 000 corone norvegesi (NOK), (v) 510 000 corone islandesi (ISK), (vi) 10 300 franchi svizzeri (CHF). Qualora le merci siano fatturate in una valuta diversa da quelle riportate qui sopra, si applicherà un importo equivalente nella valuta del Paese di importazione, confor- memente alla legislazione nazionale. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione posso- no essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o del Cile e soddisfa- no gli altri requisiti della presente Appendice.

3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a

presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità pubbliche competenti del Paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti della presente Appendice.

4. La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina,

stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro docu- mento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’Allegato 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle dispo- sizioni del diritto interno del Paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichia- razione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità pubblica competente del Paese

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d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento

dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente.

Art. 21 Esportatore autorizzato

1. Le autorità pubbliche competenti del Paese d’esportazione possono autorizzare

qualsiasi esportatore, di seguito designato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiara- zioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità pubbliche competenti le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti della presente Appendice.

2. Le autorità pubbliche competenti possono subordinare il conferimento dello

status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità pubbliche competenti attribuiscono all’esportatore autorizzato un

numero di autorizzazione da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità pubbliche competenti controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato. 5. Le autorità pubbliche competenti possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Art. 22 Validità della prova dell’origine 1. La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese di importazione. 2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del Paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosser- vanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese di importa- zione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 23 Presentazione della prova dell’origine 1. La prova dell’origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono chiedere una traduzione della prova dell’origine, che può essere prodotta anche dall’esportatore. Esse possono inoltre esigere che la dichiarazione di importazione

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sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione della presente Appendice. 2. Se del caso e se le prescrizioni legali interne degli Stati dell’AELS interessati e del Cile lo prevedono, il trattamento preferenziale può essere accordato fino a due anni dopo l’accettazione della dichiarazione di importazione, a condizione che venga presentata una prova dell’origine che attesti il diritto a un trattamento preferenziale per la merce importata in quel momento.

Art. 24 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doga- nali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodot- ti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a del Sistema armonizzato54, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Art. 25 Esonero dalla prova dell’origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova

dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qual- siasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente Appendice e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23, su altri documenti emessi dall’Unione postale universale o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che

presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Per quanto concerne le piccole spedizioni da privati a privati, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti: (i) 500 euro; (ii) 530 dollari americani (USD); (iii) 400 000 pesos cileni (CLP); (iv) 4100 corone norvegesi (NOK); (v) 43 000 corone islandesi (ISK); (vi) 900 franchi svizzeri (CHF). 4. Per quanto concerne i prodotti contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:

54 RS 0.632.11

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(i) 1200 euro; (ii) 1250 dollari americani (USD); (iii) 940 000 pesos cileni (CLP); (iv) 10 000 corone norvegesi (NOK); (v) 100 000 corone islandesi (ISK); (vi) 2100 franchi svizzeri (CHF). 5. Quando le merci sono fatturate o indicate in una valuta diversa da quelle elencate nei paragrafi 3 e 4, si applica un importo equivalente nella valuta del Paese di impor- tazione.

Art. 26 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 16 paragrafo 3 e all’articolo 20 paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’AELS o del Cile e soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice, pos- sono consistere, tra l’altro, in: (a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per otte- nere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità inter- na; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rila- sciati o compilati in uno Stato dell’AELS o in Cile dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno; (c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sot- toposti i materiali in Cile o in uno Stato dell’AELS, rilasciati o compilati in uno Stato dell’AELS o in Cile dove tali documenti sono utilizzati confor- memente a quanto disposto dal diritto interno; oppure (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’AELS o in Cile conformemente alla presente Appendice.

Art. 27 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi 1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno 3 anni i documenti di cui all’articolo 16 paragrafo 3.

2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per

almeno 3 anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’arti- colo 20 paragrafo 3.

3. Le autorità pubbliche competenti del Paese di esportazione che rilasciano un

certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno 3 anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 16 paragrafo 2.

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4. Le autorità doganali dello Stato dell’AELS di importazione devono conservare

per almeno 3 anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura, presentati in occasione dell’importazione, devono restare a disposizione delle autorità doganali cilene per 5 anni.

Art. 28 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova del- l’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’esple- tamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’inva- lidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti sulla prova dell’origine, come errori di battitura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo VI: Metodi di cooperazione amministrativa

Art. 29 Notifiche Le autorità pubbliche competenti delle Parti si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell’AELS, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati per l’autenti- cazione dei certificati di circolazione EUR.1, le informazioni sulla composizione dei numeri di autorizzazione degli esportatori autorizzati, nonché un modello del certifi- cato originale di circolazione EUR.1; contemporaneamente esse si comunicano gli indirizzi delle autorità pubbliche competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. Tutte le modifiche vanno comunicate tempestivamente alle Parti.

Art. 30 Assistenza amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione della presente Appendice, gli Stati dell’AELS e il Cile si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali del Paese di importazione e le autorità pubbliche competenti del Paese d’esportazione, nel controllo del carattere originario dei prodotti in questione, dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla presente Appendice.

Art. 31 Controllo delle prove dell’origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione vogliano verificare l’autenticità dei documenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l’osservanza degli altri requisiti della presente Appendice.

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2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di importazione rispediscono all’autorità pubblica competente del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo a posteriori, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità pubbliche competenti del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di proce- dere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese di importazione offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doga- nali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell’AELS o del Cile e se soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice. 6. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richie- sta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per de- terminare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.

Art. 32 Composizione delle controversie 1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e l’autorità pubblica competente responsabile della sua esecuzione o che sollevano problemi di interpretazione della presente Appendice, vengono sottoposte al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine. 2. Le controversie tra l’importatore e le autorità doganali del Paese di importazione sono soggette alla legislazione di quest’ultimo.

Art. 33 Riservatezza Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti senza l’esplicito permesso della persona o dell’autorità che le ha fornite. La comunicazio- ne delle informazioni è consentita nei casi in cui le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti siano costrette o autorizzate a farlo conformemente alle dispo- sizioni in vigore, in particolare in materia di protezione dei dati o nell’ambito di procedimenti giudiziari.

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Art. 34 Sanzioni Sanzioni possono essere inflitte in conformità delle prescrizioni legali interne nel caso di infrazioni alle disposizioni della presente Appendice. In particolare è assog- gettato a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Art. 35 Zone franche 1. Gli Stati dell’AELS e il Cile adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti muniti di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a conservare il loro stato. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato dell’AELS o del Cile importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della pre- sente Appendice.

Titolo VII: Disposizioni finali

Art. 36 Sottocomitato per le questioni doganali e di origine 1. È istituito un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di origine. 2. Il Sottocomitato scambia informazioni, tratta gli sviluppi, prepara e coordina i pareri, procede a lavori preparatori per il miglioramento tecnico delle regole d’origine e assiste il Comitato misto: (a) per quanto concerne le regole d’origine e la cooperazione amministrativa conformemente alla presente Appendice; (b) istituendo un foro dove sono trattate e dibattute questioni doganali, compresi le procedure doganali, il valore in dogana, i regimi doganali, la classifica- zione tariffale, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l’assi- stenza amministrativa reciproca in materia doganale; (c) per quanto concerne altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato.

3. Il Sottocomitato si adopera per chiarire il più rapidamente possibile i dubbi

sopravvenuti in occasione del controllo delle prove dell’origine conformemente all’articolo 32 paragrafo 1 della presente Appendice.

4. Il Sottocomitato deve fare rapporto al Comitato misto. Esso può sottoporre al

Comitato misto proposte relative alle sue attività.

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5. Il Sottocomitato agisce per consenso. Un rappresentante di uno Stato dell’AELS o del Cile presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato. 6. Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Esso può essere convoca- to dal Comitato misto, dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di una Parte. Le riunioni si svolgono alternativamente in Cile e in uno Stato dell’AELS.

7. Un ordine del giorno messo a punto dal presidente in accordo con le Parti è

sottoposto alle Parti di regola al più tardi due settimane prima della riunione.

Art. 37 Note esplicative 1. In seno al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine le Parti concordano «Note esplicative» riguardo all’interpretazione, all’applicazione e alla gestione della presente Appendice. 2. Le Parti applicano simultaneamente le Note esplicative così concordate, confor- memente alle loro rispettive procedure interne.

Art. 38 Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai prodotti che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d’entrata in vigore del presen- te Accordo, sono in transito o si trovano in uno Stato dell’AELS o in Cile oppure temporaneamente immagazzinati in depositi posti sotto il controllo doganale oppure in zone franche sotto sorveglianza doganale o in zone franche, a condizione che alle autorità doganali del Paese di importazione sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dall’autorità pubbli- ca competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostri- no che le merci sono state trasportate direttamente.

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Appendice IX

Servizi di telecomunicazione Ad articolo 31

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Appendice: (a) i «servizi di telecomunicazione» sono i servizi che assicurano la trasmissio- ne di segnali elettromagnetici – suono, dati e immagine e ogni combinazione di tali componenti, ad eccezione della trasmissione radiofonica e televisi- va55. Gli obblighi in questo settore non concernono l’attività economica intesa a fornire contenuti la cui trasmissione richiede servizi di telecomuni- cazione. La fornitura di tali contenuti, trasmessi mediante servizi di telecom- unicazione, è soggetta a obblighi specifici assunti dalle Parti in altri settori pertinenti; (b) con «autorità di regolamentazione» si intende l’ufficio o gli uffici cui com- pete la regolamentazione delle questioni menzionate nella presente Appen- dice; (c) con «installazioni essenziali di telecomunicazioni» si intendono le installa- zioni di una rete o di un servizio pubblico di trasmissione di telecomunica- zioni: (i) che sono fornite esclusivamente o prevalentemente da un solo fornitore o da un numero limitato di fornitori, e (ii) che non è possibile sostituire dal punto di vista economico o tecnico al fine della fornitura di un servizio.

Art. 2 Autorità di regolamentazione 1. Le autorità di regolamentazione di servizi di telecomunicazione sono indipenden- ti e non possono essere ritenute responsabili di ogni fornitore di servizi di telecomu- nicazione di base.

2. Le decisioni e le procedure applicate dalle autorità di regolamentazione sono

imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 3. Un fornitore interessato da una decisione di un’autorità di regolamentazione ha il diritto di fare opposizione.

55 La trasmissione radiofonica e televisiva è definita come una catena di trasmissione ininterrotta necessaria per la messa in onda per il grande pubblico di segnali di programmi radiofonici e televisivi; essa non copre tuttavia i collegamenti di contribuzione («contribution links») tra gli operatori.

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Art. 3 Procedura d’autorizzazione 1. Qualora un’autorizzazione sia necessaria, le modalità e le condizioni per il suo ottenimento sono rese pubbliche. Il periodo di tempo normalmente necessario per decidere in merito a una domanda d’autorizzazione è parimenti reso pubblico.

2. Qualora un’autorizzazione sia necessaria, su richiesta del richiedente vanno

comunicati i motivi di un eventuale rifiuto.

Art. 4 Risorse limitate Tutte le procedure riguardanti l’attribuzione e l’utilizzazione delle risorse limitate, incluse le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio sono attuati in maniera oggetti- va, tempestiva, trasparente e non discriminatoria. Le informazioni circa l’attuale situazione delle bande di frequenza attribuite sono rese accessibili al pubblico.

Art. 5 Fornitori principali 1. Un «fornitore principale» è un fornitore in grado di influenzare in modo determi- nante le modalità di partecipazione (per quanto attiene al prezzo e alla fornitura) sul mercato rilevante per un servizio di telecomunicazione quale risultato: (a) del controllo esercitato sulle installazioni essenziali; o (b) dell’utilizzazione della sua posizione sul mercato. 2. Misure appropriate sono mantenute al fine di impedire che i fornitori, che indivi- dualmente o insieme ad altri fornitori costituiscono un fornitore dominante, adottino o persistano nell’adottare pratiche anticoncorrenziali.

3. Le pratiche anticoncorrenziali surriferite implicano segnatamente:

(a) la pratica di finanziamenti incrociati anticoncorrenziali; (b) l’utilizzazione di informazioni ottenute dai concorrenti con risultati anticon- correnziali; e (c) il rifiuto di comunicare periodicamente agli altri fornitori di servizi le infor- mazioni tecniche sulle installazioni essenziali e le informazioni commerciali pertinenti, che sono loro necessarie per fornire servizi di telecomunicazione.

Art. 6 Interconnessione 1. Il presente articolo trova applicazione nell’interconnessione con i fornitori di reti o servizi di trasmissione di telecomunicazione pubblici al fine di permettere ai clienti di un fornitore di comunicare con i clienti di un altro fornitore e di accedere così ai servizi forniti da un altro fornitore. 2. L’interconnessione con un fornitore principale è assicurata in qualsiasi punto della rete ove sia tecnicamente realizzabile. Questa interconnessione è fornita: (a) in base a modalità, condizioni (segnatamente per quanto attiene a norme e specificazioni tecniche), tariffe non discriminatorie e a un livello di qualità non meno favorevole di quello previsto per i propri servizi equivalenti, i

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servizi equivalenti di fornitori non affiliati o per le proprie filiali o le altre società affiliate; (b) tempestivamente e in base a condizioni (segnatamente per quanto attiene a norme e specificazioni tecniche) e tariffe commisurate ai costi, trasparenti, ragionevoli, economicamente realistiche e sufficientemente dettagliate affin- ché il fornitore non debba pagare elementi o installazioni di rete dei quali non necessita per la fornitura del servizio; e (c) su richiesta, in punti supplementari a quelli terminali della rete accessibili alla maggioranza degli utenti, mediante tariffe che rispecchino il costo di al- lestimento delle installazioni supplementari necessarie. 3. La procedura applicabile per l’interconnessione a un fornitore principale è resa pubblica. 4. Al fine di garantire il principio della non discriminazione, i fornitori principali rendono accessibili i loro accordi di interconnessione ai fornitori di altre Parti e/o pubblicano con anticipo offerte di interconnessione di riferimento («reference interconnection offers»), salvo che queste ultime non siano già state rese pubbliche. 5. Un fornitore di servizi che desidera un’interconnessione con un fornitore princi- pale è in grado di farlo: (a) in ogni momento; o (b) dopo un periodo ragionevole reso pubblico presso un’istanza nazionale indipendente che può essere un’autorità di regolamenta- zione ai sensi dell’articolo 2 della presente Appendice, per comporre, entro un lasso di tempo ragionevole, le controversie circa le modalità, le condizioni e le tariffe appropriate per l’interconnessione, a condizione che esse non siano già state fissate in precedenza.

Art. 7 Servizio universale 1. Tutte le Parti hanno il diritto di definire il genere di obblighi in materia di servi- zio universale che vogliono mantenere. 2. Le disposizioni che disciplinano il servizio universale sono trasparenti, obiettive e non discriminatorie. Esse sono altresì neutrali dal punto di vista della concorrenza e non più vincolanti di quanto sia necessario.

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Allegato 5 dell’Appendice X

Riserve della Svizzera Ad articolo 35 Svizzera Settore: Tutti i settori Sottosettore: – Livello di governo: Nazionale Fonte o autorità legale Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento della misura: al Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni, RS 220) Breve descrizione – La grande maggioranza delle imprese in Svizzera della misura: sono organizzate in società anonime (società anonima [SA], société anonyme [SA], Aktiengesellschaft [AG]), con un capitale azionario prestabilito, diviso in parti (azioni) e una responsa- bilità degli azionisti limitata al capitale azionario. La maggioranza dei membri del consiglio di ammi- nistrazione di una società anonima svizzera deve possedere la cittadinanza svizzera e il domicilio in Svizzera. Sono possibili eccezioni nel caso di holding. – Le società a garanzia limitata (Società a garanzia limitata [Sagl], Société à responsabilité limitée [Sàrl], Gesellschaft mit beschränkter Haftung [GmbH]) si caratterizza per il capitale limitato diviso in quote. In una società a garanzia limitata, almeno uno dei membri della direzione deve avere il domicilio in Svizzera. – Anche una società straniera può aprire una o più succursali in Svizzera. Almeno uno dei rappresen- tanti della succursale deve avere il domicilio in Svizzera.

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Svizzera Settore: Tutti i settori Sottosettore: Immobiliare Livello di governo: Nazionale e subnazionale Fonte o autorità legale Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di della misura: fondi da parte di persone all’estero (RS 211.412.41) Breve descrizione I cittadini stranieri che non risiedono in Svizzera e le della misura: società che hanno sede all’estero o sono controllate dall’estero, in linea di principio, non sono autorizzati a investire negli immobili d’abitazione (eccettuate le residenze direttamente legate a una presenza commerciale) e in fondi agricoli. Per l’acquisto di una residenza secondaria o di vacanza è richiesta un’autorizzazione cantonale.

Svizzera Settore: Energia Sottosettore: Prospezione ed estrazione petrolifera Livello di governo: Subnazionale Fonte o autorità legale Concordato del 24 settembre 1955 concernente la della misura: ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi (RS 931.1) Breve descrizione L’accordo intercantonale (tra 10 Cantoni) postula che della misura: le concessioni petrolifere possono essere accordate esclusivamente a società di cui almeno il 75 per cento del capitale azionario è detenuto da cittadini svizzeri. Gli altri Cantoni applicano restrizioni simili.

Svizzera Settore: Energia Sottosettore: Energia nucleare Livello di governo: Nazionale Fonte o autorità legale Legge federale del 23 dicembre 1959 sull’uso pacifico della misura: dell’energia nucleare (RS 732.0); decreto federale del 6 ottobre 1978 concernente la legge sull’energia nucleare (RS 732.01) Breve descrizione L’autorizzazione a costruire e a gestire impianti della misura: nucleari è concessa esclusivamente a cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera nonché a persone giuridiche assoggettate alla legislazione svizzera, con sede in Svizzera e sotto controllo svizzero.

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Svizzera Settore: Energia Sottosettore: Energia idroelettrica Livello di governo: Nazionale Fonte o autorità legale Legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione della misura: delle forze idriche (RS 721.80) Breve descrizione Nell’accordare le concessioni i Cantoni tengono conto della misura: dell’interesse pubblico (possono segnatamente esigere dai titolari di concessioni che abbiano un’agenzia registrata nel Cantone interessato).

Svizzera Settore: Energia Sottosettore: Trasporto in condotta Livello di governo: Nazionale Fonte o autorità legale Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di della misura: trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 746.1) Breve descrizione Per le società che hanno sede all’estero o sono della misura: controllate dall’estero sono richieste un’agenzia regi- strata e una presenza commerciale entrambe in Svizzera.

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Allegato 6 dell’Appendice X

Riserve di tutte le Parti Ad articolo 35 Tutte le Parti Settore: Servizi sociali Sottosettore: – Livello di governo: Nazionale Fonte o autorità legale Ogni misura esistente o futura descritta di seguito. della misura: Breve descrizione Tutte le Parti si riservano il diritto di adottare o di della misura: mantenere ogni misura relativa alla fornitura di servizi in vista dell’applicazione del diritto pubblico e dell’esecuzione delle pene e di altri servizi elencati di seguito purché si tratti di servizi sociali introdotti o mantenuti per ragioni di interesse pubblico: garanzia e assicurazione del reddito, sicurezza sociale o assicurazioni sociali, assistenza sociale, istruzione e formazione pubbliche, sanità pubblica e protezione dell’infanzia.

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Allegato 7 dell’Appendice X

Riserve degli Stati dell’AELS Ad articolo 35 Tutti gli Stati dell’AELS Settore: Tutti i settori Sottosettore: – Livello di governo: Nazionale e subnazionale Fonte o autorità legale Non applicabile della misura: Breve descrizione Sistemi di gestione collettiva dei diritti d’autore o di della misura: diritti affini; royalties, prelevamenti, sovvenzioni e fondi destinati a salvaguardare e promuovere la diversità linguistica e culturale.

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Traduzione56

Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli

Concluso il 26 giugno 2003 Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 200357 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 22 novembre 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2004

Art. 1 1. Il presente Accordo aggiuntivo tra la Svizzera e il Cile relativo al commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «il presente Accordo») è concluso in con- formità e in relazione all’Accordo di libero scambio firmato il 26 giugno 2003 tra il Cile e gli Stati dell’AELS (di seguito denominato «l’Accordo di libero scambio»), in particolare conformemente all’articolo 1. Il presente Accordo fa parte degli strumen- ti contrattuali istitutivi di una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Cile. 2. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 192358 tra la Confedera- zione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 2 Il presente Accordo contempla il commercio di prodotti: (a) classificati nei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato di designazione e codi- ficazione delle merci59 (di seguito denominato «SA») e non figuranti nelle appendici IV e V dell’Accordo di libero scambio; e (b) enumerati nell’appendice III dell’Accordo di libero scambio.

Art. 3 Il Cile accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Cile figuranti nell’appendice II.

56 Dal testo originale inglese.

57 RU 2005 787 58 RS 0.631.112.514 59 RS 0.632.11

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Art. 4 Le regole d’origine applicabili nell’ambito del presente Accordo e le disposizioni relative alla cooperazione in materia doganale sono contenute nell’appendice III del presente Accordo.

Art. 5 Le Parti contraenti s’impegnano a riesaminare la situazione al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tenendo conto della composizione degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti, della particolare sensibilità dei mercati di questi prodotti e dello sviluppo delle politiche agricole dei due Paesi. In quest’oc- casione, le Parti esaminano sistematicamente per ciascun prodotto, in modo appro- priato e su base di reciprocità, la possibilità di accordare maggiori concessioni allo scopo di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli.

Art. 6 Le seguenti disposizioni dell’Accordo di libero scambio si applicano per analogia al presente Accordo: articoli 3, 4, 6, 9 paragrafo 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 83, 84, 98, 99 e 100.

Art. 7 Se una Parte contraente introduce o reintroduce una sovvenzione per l’esportazione di un prodotto oggetto di scambi con l’altra Parte contraente e di una concessione doganale ai sensi dell’articolo 3, l’altra Parte può aumentare la tariffa doganale per tali importazioni sino a raggiungere la tariffa doganale applicabile in quel momento alla nazione più favorita.

Art. 8 Il Cile può mantenere il suo sistema di forbice dei prezzi secondo l’articolo 12 della legge 18,525 o un sistema sostitutivo per i prodotti contemplati da questa legge, a condizione che detto sistema sia compatibile, nella sua applicazione, con i diritti e doveri del Cile conformemente all’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organiz- zazione mondiale del commercio60.

Art. 9 Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi secondo l’Accordo OMC concernente l’agricoltura61.

60 RS 0.632.20

61 RS 0.632.20, Allegato 1A.3

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Art. 10 1. È istituito un comitato bilaterale per il commercio di prodotti agricoli. Questo comitato si riunisce a seconda del bisogno, ma di regola una volta ogni due anni.

2. Il comitato:

(a) vigila sull’attuazione del presente Accordo e valuta i risultati della sua appli- cazione; (b) segue l’evoluzione del presente Accordo; (c) si adopera per comporre le controversie in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo; e (d) prende in considerazione ogni altro oggetto che potrebbe pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.

Art. 11 Ai fini del presente Accordo, il capitolo X dell’Accordo di libero scambio si applica per analogia alle relazioni fra le Parti contraenti.

Art. 12

1. Le Parti contraenti possono convenire di modificare il presente Accordo.

2. Tranne nel caso in cui le Parti abbiano convenuto diversamente e fatte salve le disposizioni dell’Appendice IV, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue il ricevimento dell’ultimo strumento di ratifica, accettazio- ne o approvazione.

Art. 13 Il presente Accordo necessita della ratificazione, accettazione o approvazione. Entra in vigore simultaneamente all’Accordo di libero scambio per quanto riguarda le relazioni tra la Svizzera e il Cile ed è applicabile fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e il Cile.

Art. 14 1. Ciascuna Parte contraente può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica- zione scritta all’altra Parte contraente. Una copia della notificazione dev’essere consegnata al depositario dell’Accordo di libero scambio. Il ritiro finale ha effetto il primo giorno del sesto mese dal momento in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione. 2. Se la Svizzera o il Cile si ritirano dal presente Accordo, l’Accordo di libero scambio concluso fra loro prende fine nello stesso momento in cui il ritiro dal pre- sente Accordo ha effetto.

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Art. 15 Le appendici e gli allegati sono parte integrante del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kristiansand, il 26 giugno 2003, in due esemplari originali.

Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica del Cile: Joseph Deiss Maria Soledad Alvear Valenzuela

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Appendice 1

Concessioni accordate dal Cile alla Svizzera*

Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota doganale cilena preferenziale

0102.10.00 REPRODUCTORES DE RAZA PURA FREE 0103.10.00 REPRODUCTORES DE RAZA PURA FREE 0104.10.00 DE LA ESPECIE OVINA FREE 0104.20.00 DE LA ESPECIE CAPRINA FREE 0105.11.00 GALLOS Y GALLINAS FREE 0105.12.00 PAVOS (GALLIPAVOS) FREE 0105.19.00 LOS DEMAS FREE 0106.00.10 DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA FREE 0106.00.20 DE PELETERIA FREE 0106.00.90 LOS DEMAS FREE 0210.11.00 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN FREE 0210.12.00 TOCINO ENTREVERADO DE PANZA(PANCETA) Y SUS FREE 0210.19.00 LAS DEMAS FREE 0210.20.00 CARNE DE LA ESPECIE BOVINA FREE 0210.90.00 LOS DEMAS, INCLUIDOS LA HARINA Y POLVO FREE 0410.00.00 PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO FREE 0505.10.00 PLUMAS DE LAS UTILIZADAS PARA RELLENO FREE 0506.10.00 OSEINA Y HUESOS ACIDULADOS FREE 0506.90.00 LOS DEMAS FREE 0511.10.00 SEMEN DE BOVINO FREE 0511.91.90 LOS DEMAS FREE 0511.99.10 SEMEN DE OTROS ANIMALES FREE 0602.10.00 ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS FREE 0603.90.00 LOS DEMAS FREE 0604.99.00 LOS DEMAS FREE 0703.20.00 AJOS FREE 0709.51.00 SETAS Y DEMAS HONGOS FREE 0712.20.00 CEBOLLAS FREE 0712.30.10 SETAS Y DEMAS HONGOS FREE 0712.30.20 TRUFAS FREE 0810.40.00 ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS FREE 0811.90.00 LOS DEMAS FREE 0901.11.00 SIN DESCAFEINAR FREE 0901.12.00 DESCAFEINADO FREE 0901.21.00 SIN DESCAFEINAR FREE 0901.22.00 DESCAFEINADO FREE 0901.90.00 LOS DEMAS FREE 0902.10.00 TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO EN FREE 0902.20.00 TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO DE OTRA FREE 0902.30.00 TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE FREE 0902.40.00 TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE FREE 1106.30.00 DE LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8 FREE 1209.21.00 DE ALFALFA FREE 1209.22.00 DE TREBOL (TRIFOLIUM SPP.) FREE 1209.23.00 DE FESTUCAS FREE 1209.24.00 DE PASTO AZUL DE KENTUCKY (POA PRATENSIS FREE 1209.30.00 SEMILLAS DE PLANTAS HERBACEAS UTILIZADAS FREE 1209.91.10 DE TOMATES FREE 1209.91.90 LAS DEMAS FREE 1302.12.00 DE REGALIZ FREE 1302.13.00 DE LUPULO FREE

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Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota doganale cilena preferenziale

1302.19.00 LOS DEMAS FREE 1302.20.00 MATERIAS PECTICAS, PECTINATOS Y PECTATOS FREE 1401.90.00 LAS DEMAS FREE 1402.10.00 KAPOK (MIRAGUANO DE BOMBACACEAS) FREE 1402.90.00 LAS DEMAS FREE 1403.10.00 SORGO DE ESCOBAS (SORGHUM VULGARE VAR. FREE 1403.90.00 LAS DEMAS FREE 1404.90.10 CORTEZAS DE QUILLAY FREE 1520.00.00 GLICEROL EN BRUTO; AGUAS Y LEJIAS FREE 1521.10.00 CERAS VEGETALES FREE 1521.90.00 LAS DEMAS FREE 1803.10.00 SIN DESGRASAR FREE 2003.10.00 SETAS Y DEMAS HONGOS FREE 2007.10.00 PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS FREE 2102.30.00 POLVOS PARA HORNEAR PREPARADOS FREE 2103.30.00 HARINADE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA FREE 2104.10.00 PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; FREE 2201.10.00 AGUA MINERAL Y AGUA GASEADA FREE 2207.10.00 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON FREE 2207.20.00 ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE FREE 2307.00.00 LAS O HECES DE VINO; TARTARO BRUTO. FREE

2309 Note (1) FREE

Note (1): Exclusivamente preparaciones de materiales minerales, que contengan o no rastros de elementos,vitaminas o ingredientes medicinales activos.

* La presente tabella esiste soltanto nella versione originale spagnola.

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Appendice 2

Concessioni accordate dalla Svizzera al Cile conformemente all’articolo 3 dell’Accordo aggiuntivo relativo al commercio di prodotti agricoli

Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

(fr./pezzo) (fr./pezzo)

0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

– riproduttori di razza pura: – – cavalli:

10 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 1)* – altri: – – altri: – – – da macello:

90 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 80.—

(n. cont. 5)* – – – altri:

90 95 – – – – importati nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 1)*

0102. Animali vivi della specie bovina:

– altri: – – da macello:

90 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 85.—

(n. cont. 5)*

0103. Animali vivi della specie suina:

– altri: – – di peso inferiore a 50 kg:

91 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 33.—

(n. cont. 3)* (altri riproduttori)

91 20 – – – importati nei limiti del contingente doganale 30.—

(n. cont. 6)* (da macello) – – di peso pari a 50 kg o più:

92 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 10.—

(n. cont. 3)* (altri riproduttori)

92 20 – – – importati nei limiti del contingente doganale 30.—

(n. cont. 6)* (da macello)

0104. Animali vivi della specie ovina o caprina:

– della specie ovina:

10 10 – – importati nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 4)* (altri riproduttori)

10 20 – – importati nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* (da macello)

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Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

(fr./100 kg (fr./100 kg lordi) lordi)

0105. Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone,

vivi, delle specie domestiche: – di peso non eccedente 185 g:

11 00 – – galli e galline esente

12 00 – – tacchini e tacchine esente

19 00 – – altri esente

0106. Altri animali vivi:

– mammiferi:

11 00 – – primati esente

12 00 – – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie esente

dei cetacei); lamantini (mammiferi della specie dei sireni)

19 00 – – altri esente

20 00 – rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) esente

– uccelli:

31 00 – – uccelli rapaci esente

32 00 – – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, esente

are e cacatua) – – altri:

39 90 – – – altri esente

90 00 – altri esente

0201. Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigera-

te: – in carcasse o mezzene: – – di vitello:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 85.—

(n. cont. 5)* – – altre:

10 91 – – – importate nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – altri pezzi non disossati: – – di vitello:

20 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – – altri:

20 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – disossati: – – di vitello:

30 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – – altri:

30 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)*

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

0202. Carni di animali della specie bovina, congelate:

– in carcasse o mezzene: – – di vitello:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 85.—

(n. cont. 5)* – – altre:

10 91 – – – importate nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – altri pezzi non disossati: – – di vitello:

20 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – – altri:

20 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – disossati: – – di vitello:

30 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – – altri:

30 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)*

0203. Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o

congelate: – fresche o refrigerate: – – in carcasse o mezzene:

11 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

11 91 – – – – importate nei limiti del contingente doganale 30.—

(n. cont. 6)* – – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

12 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

12 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 40.—

(n. cont. 6)* – – altre:

19 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

19 81 – – – – importate nei limiti del contingente doganale 40.—

(n. cont. 6)* – congelate: – – in carcasse o mezzene:

21 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

21 91 – – – – importate nei limiti del contingente doganale 30.—

(n. cont. 6)* – – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

22 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

22 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 40.—

(n. cont. 6)* – – altri:

29 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

29 81 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 40.—

(n. cont. 6)*

0204. Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche,

refrigerate o congelate: – carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate:

10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* – altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: – – in carcasse o mezzene:

21 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* – – in altri pezzi non disossati:

22 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* – – disossate:

23 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* – carcasse e mezzene di agnello, congelate:

30 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* – altre carni di animali della specie ovina, congelate: – – in carcasse o mezzene:

41 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* – – in altri pezzi non disossati:

42 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* – – disossate:

43 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 20.—

(n. cont. 5)* – carni di animali della specie caprina:

50 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 40.—

(n. cont. 5)*

0206. Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina,

suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: – della specie bovina, fresche o refrigerate: – – lingue:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – – fegati:

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

10 21 – – – importati nei limiti del contingente doganale 144.—

(n. cont. 5)* – – altri:

10 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – della specie bovina, congelate: – – lingue:

21 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 70.—

(n. cont. 5)* – – fegati:

22 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 40.—

(n. cont. 5)* – – altre:

29 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 100.—

(n. cont. 5)* – della specie suina, fresche o refrigerate:

30 10 – – di cinghiale esente

– – altre:

30 91 – – – importate nei limiti del contingente doganale 40.—

(n. cont. 5)* – della specie suina, congelate: – – fegati:

41 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

41 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 38.—

(n. cont. 5)* – – altre:

49 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

49 91 – – – – importate nei limiti del contingente doganale 38.—

(n. cont. 5)* – altre, fresche o refrigerate:

80 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 9.—

(n. cont. 5)* – altre, congelate:

90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 10.—

(n. cont. 5)*

0207. Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o

congelate, di volatili della voce 0105: – di galli e galline: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:

11 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.—

(n. cont. 6)* – – non tagliati in pezzi, congelati:

12 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.—

(n. cont. 6)* – – pezzi e frattaglie,congelati: – – – petti:

14 81 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.—

(n. cont. 6)* – – – altri:

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

14 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.—

(n. cont. 6)* – di tacchini e di tacchine: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:

24 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.—

(n. cont. 6)* – – non tagliati in pezzi, congelati:

25 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.—

(n. cont. 6)* – – pezzi e frattaglie,congelati: – – – petti:

27 81 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.—

(n. cont. 6)* – – – altri:

27 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 30.—

(n. cont. 6)* – di anatre, di oche o di faraone: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: – – – anatre:

32 11 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.—

(n. cont. 6)* – – – altri:

32 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.—

(n. cont. 6)* – – non tagliati in pezzi, congelati: – – – anatre:

33 11 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.—

(n. cont. 6)* – – – altri:

33 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.—

(n. cont. 6)*

34 00 – – fegati grassi, freschi o refrigerati 22.50

– – altri, congelati:

36 10 – – – fegati grassi 36.33

– – – altri:

36 91 – – – – importati nei limiti del contingente doganale 30.—

(n. cont. 6)*

0210. Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia,

secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: – carni della specie suina:

11 10 – – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: esente

– – – di cinghiale

11 91 – – – altri: 150.—

– – altre:

19 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

19 91 – – – – importate nei limiti del contingente doganale 150.—

(n. cont. 6)*

0407. Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

00 10 – importate nei limiti del contingente doganale 47.—

(n. cont. 9)*

0408. Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti

in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – altri: – – essiccati:

91 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 239.—

(n. cont. 10)* – – altri:

99 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 71.—

(n. cont. 11)*

0409. 00 00 Miele naturale 19.—
0410. 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati esente

né compresi altrove

0504. Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi

diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:

00 10 – abomasi esente

– altri stomaci di animali delle voci 0101–0104; trippe:

00 39 – – altri esente

00 90 – altri esente

0505. Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o

della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: – piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine:

10 10 – – piume da letto e calugine, gregge, non lavate. esente

10 90 – – altre esente

– altri: – – polveri e cascami di piume o di parti di piume:

90 19 – – – per l’alimentazione di animali esente

90 90 – – altri esente

0506. Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge,

sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

10 00 – osseina e ossa acidulate esente

90 00 – altri esente

0509. 00 00 Spugne naturali di origine animale esente
0510. 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, esente

anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

(fr. / unità (fr. / unità d’applica- d’applica- zione) zione)

0511. Prodotti di origine animale, non nominati né compresi

altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: – sperma di tori:

10 10 – – importato nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 12)* (fr./100 kg (fr./100 kg lordi) lordi) – altri: – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

91 90 – – – altri esente

– – altri:

99 90 – – – altri esente

0601. Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,

allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

10 10 – – tulipani 17.—

10 90 – – altri esente

– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

20 10 – – piantimi di cicoria 1.40

20 20 – – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i esente

tulipani e i piantimi di cicoria – – altri:

20 91 – – – con boccioli o fiori esente

20 99 – – – altri esente

0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze;

bianco di funghi (micelio):

10 00 – talee senza radici e marze esente

– altri: – – altri: ex 90 91 – – – con radici nude, piante utilizzate a fni 2.— ornamentali ex 90 91 – – – con radici nude, altri 15.—

90 99 – – – altri 4.60

0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per

ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 13)* – – – ose:

10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 12.50

(n. cont. 13)* – – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:

10 51 – – – – – legnosi 20.—

10 59 – – – – – altri 20.—

– altri:

90 10 – – essiccati, allo stato naturale esente

90 90 – – altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati) esente

0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori

né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – muschi e licheni:

10 10 – – freschi o semplicemente essiccati esente

– altri: – – freschi: – – – legnosi:

91 19 – – – – altri 5.—

– – altri:

99 10 – – – semplicemente essiccati esente

99 90 – – – altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati) esente

0701. Patate, fresche o refrigerate:

– da semina

10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 1.40

(n. cont. 14)* – altre:

90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 3.—

(n. cont. 14)*

0702. Pomodori, freschi o refrigerati:

– pomodori ciliegia (cherry):

00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– pomodori peretti (di forma allungata):

00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– altri:

00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei,

freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:

10 11 – – – dal 1° maggio al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):

10 20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:

10 30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – lampagioni:

10 40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:

10 50 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 51 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:

10 60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 61 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – – altre cipolle mangerecce:

10 70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 71 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)*

10 80 – – – scalogni esente

20 00 – aglio esente

– porri e altri ortaggi agliacei: – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:

90 10 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.—

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

90 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti

commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrige- rati:

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– cavolfiori e cavoli broccoli: – – cimone: esente

10 10 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile

10 11 – – – dal 1° maggio al 30 novembre: esente

– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* – cavoli di Bruxelles:

20 10 – – dal 1° febbraio al 31 agosto 5.—

– – dal 1° settembre al 31 gennaio:

20 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – altri – – cavoli rossi:

90 11 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – dal 30 maggio al 15 maggio:

90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – cavoli bianchi:

90 20 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente

– – – dal 15 maggio al 1° maggio:

90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – cavoli a punta:

90 30 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente

– – – dal 1° aprile al 15 marzo:

90 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – cavoli di Milano:

90 40 – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – broccoli:

90 50 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – cavoli cinesi:

90 60 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.—

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:

90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*. – – pak-choi:

90 63 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.—

– – dal 10 aprile al 1° marzo:

90 64 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

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(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– – cavoli rapa:

90 70 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo 5.—

– – – dal 15 marzo al 15 dicembre:

90 71 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – cavoli ricci senza testa:

90 80 – – – dall’11 maggio al 24 maggio 5.—

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

90 81 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

90 90 – – altri 5.—

0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.),

fresche o refrigerate: – lattughe: – – a cappuccio: – – – lattuga iceberg, senza corona:

11 11 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50

– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

11 18 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50

(n. cont. 15)* – – – Batavia e altre lattughe iceberg:

11 20 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50

– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

11 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50

(n. cont. 15)* – – – altre:

11 91 – – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:

11 98 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – altre: – – – lattuga romana:

19 10 – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – – lattughino: – – – – foglia di quercia:

19 20 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 21 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – – – lollo, rosso:

19 30 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 31 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – – – lollo, diverso da quello rosso:

19 40 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Cile RU 2005

Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

19 41 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – – – altro:

19 50 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 51 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – altre:

19 90 – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio 5.—

– – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:

19 91 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – cicorie: – – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum):

21 10 – – – dal 21 maggio al 30 settembre 3.50

– – – dal 1° ottobre al 20 maggio:

21 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50

(n. cont. 15)*

0706. Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera

(salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: – carote e navoni: – – carote:

10 10 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 1.90

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

10 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 1.90

(n. cont. 15)* – – – altre:

10 20 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 1.90

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 1.90

(n. cont. 15)* – – rape bianche:

10 30 – – – dal 16 gennaio al 31 gennaio 1.90

– – – dal 1° febbraio al 15 gennaio:

10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale 1.90

(n. cont. 15)* – altri: – – barbabietole da insalata (bietole rosse):

90 11 – – – dal 16 giugno al 29 giugno 2.—

– – – dal 30 giugno al 15 giugno:

90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale 2.—

(n. cont. 15)* – – scorzonera:

90 21 – – – dal 16 maggio al 14 settembre 3.50

– – – dal 15 settembre al 15 maggio:

90 28 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50

(n. cont. 15)* – – sedano-rapa: – – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

90 30 – – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.—

– – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

90 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – – altro:

90 40 – – – – dal 16 giugno al 29 giugno 5.—

– – – – dal 30 giugno al 15 giugno:

90 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – ramolacci (escluso il rafano):

90 50 – – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio 5.—

– – – dal 1° marzo al 15 gennaio:

90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – rapanelli:

90 60 – – – dall’11 gennaio al 9 febbraio 5.—

– – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:

90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

90 90 – – altri 5.—

0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

– cetrioli: – – cetrioli per insalata:

00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:

00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

– piselli (Pisum sativum): – – taccole:

10 10 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente

– – – dal 20 maggio al 15 agosto:

10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – altri:

10 20 – – dal 16 agosto al 19 maggio esente

– – dal 20 maggio al 15 agosto:

10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

20 10 – – da sgranare esente

– – piattoni:

20 21 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 28 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – fagiolini «long beans»:

20 31 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 38 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):

20 41 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 48 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – – altri:

20 91 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)* – altri legumi da granella: – – altri: – – – per l’alimentazione umana:

90 80 – – – – dal 1° novembre al 31 maggio esente

– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:

90 81 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

90 90 – – – altri esente

0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– carciofi:

10 10 – – dal 1° novembre al 31 maggio esente

– – dal 1° giugno al 31 ottobre:

10 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – asparagi:

20 10 – – asparagi verdi: esente

– – – dal 16 giugno al 30 aprile – – – dal 1° maggio al 15 giugno:

20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)*

20 90 – – altri 2.50

– melanzane:

30 10 – – dal 16 ottobre al 31 maggio esente

– – dal 1° giugno al 15 ottobre:

30 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – sedano, esclusi i sedani-rapa: – – sedano a costa verde:

40 10 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.—

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Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

40 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – sedano a costa bianca:

40 20 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.—

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

40 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

40 90 – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.—

– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

40 91 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – funghi e tartufi:

51 00 – – funghi del tipo Agaricus esente

52 00 – – tartufi esente

59 00 – – altri esente

– pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: – – peperoni:

60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente

60 90 – – altri esente

– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):

70 10 – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio 5.—

– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:

70 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

70 90 – – altri 3.50

– altri: – – prezzemolo:

90 40 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo 5.—

– – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)* – – zucchine, incluse le zucchine con fiore:

90 50 – – dal 31 ottobre al 19 aprile 5.—

– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:

90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—

(n. cont. 15)*

90 80 – – crescione, dente di leone 3.50

– – altri:

90 99 – – – altri 3.50

0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

(p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

20 00 – olive esente

30 00 – capperi esente

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Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

20 00 – cipolle esente

– funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

31 00 – – funghi del tipo Agaricus esente

32 00 – – orecchie di Giuda (Auricularia spp.) esente

33 00 – – tremelle (Tremella spp.) esente

39 00 – – altri esente

– altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi: – – patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate:

90 21 – – – importate nei limiti del contingente doganale 10.—

(n. cont. 14)* – – altri: ex 90 81 – – – in recipienti eccedenti 5 kg, pomodori essiccati esente ex 90 89 – – – altri, pomodori essiccati esente

0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o

spezzati: – piselli (Pisum sativum): – – in grani intieri, non lavorati:

10 19 – – – altri esente

– – altri:

10 99 – – – altri esente

– ceci: – – in grani intieri, non lavorati:

20 19 – – – altri: esente

– – altri

20 99 – – – – altri: esente

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – in grani intieri, non lavorati:

31 19 – – – – altri esente

– – – altri:

31 99 – – – – altri esente

– – fagioli Adzukiª (Phaseolus o Vigna angularis): – – – in grani intieri, non lavorati:

32 19 – – – – altri esente

– – – altri:

32 99 – – – – altri esente

– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): – – – in grani intieri, non lavorati:

33 19 – – – – altri esente

– – – altri:

33 99 – – – – altri esente

– – altri: – – – in grani intieri, non lavorati:

39 19 – – – – altri esente

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Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– – – altri:

39 99 – – – – altri esente

– lenticchie: – – in grani intieri, non lavorati:

40 19 – – – altre esente

– – altre:

40 99 – – – altre esente

– fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): – – in grani intieri, non lavorati: – – – da semina:

50 15 – – – – favette (Vicia faba var. minor) esente

50 18 – – – – altri esente

50 19 – – – altre. esente

– – altre:

50 99 – – – altre esente

– altri: – – in grani intieri, non lavorati:

90 19 – – – altri esente

– – altri:

90 99 – – – altri esente

0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur,

patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago: – radici di manioca:

10 90 – – altre esente

– patate dolci:

20 90 – – altre esente

– altri:

90 90 – – altri esente

0801. Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acaju,

fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: – noci di cocco:

11 00 – – disseccate esente

19 00 – – altre esente

– noci del Brasile:

21 00 – – con guscio esente

22 00 – – senza guscio esente

– noci di acaju:

31 00 – – con guscio esente

32 00 – – senza guscio esente

0802. Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati

o decorticati: – mandorle:

11 00 – – con guscio esente

12 00 – – sgusciate esente

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– nocciole (Corylus spp.): – – con guscio:

21 90 – – – altre* esente

– – sgusciate:

22 90 – – – altre* esente

*) importate entro i limiti di un contingente doganale di

100 tonnellate

– noci comuni: – – con guscio:

31 90 – – – altre* esente

– – sgusciate:

32 90 – – – altre* esente

40 00 – castagne e marroni (Castanea spp.) esente

50 00 – pistacchi esente

– altre:

90 10 – – frutti tropicali esente

90 90 – – altri esente

0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e

mangostani, freschi o secchi:

10 00 – datteri esente

– fichi:

20 10 – – freschi esente

20 20 – – secchi esente

30 00 – ananassi esente

40 00 – avocadi esente

50 00 – guaiave, manghi e mangostani esente

0805. Agrumi, freschi o secchi:

10 00 – arance 2.—

20 00 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); 2.—

clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

40 00 – pompelmi e pomeli esente

50 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette esente

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

90 00 – altri esente

0806. Uve, fresche o secche:

– fresche: – – da tavola: ex 10 12 – – – dal 1° gennaio al 30 giugno importati nei limiti esente di un contingente doganale di 1000 tonnellate

20 00 – secche esente

0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

– meloni (compresi i cocomeri):

11 00 – – cocomeri esente

19 00 – – altri esente

20 00 – papaie esente

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

0808. Mele, pere e cotogne, fresche:

– mele: – – da sidro e da distillazione:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 2.—

(n. cont. 20)* – – altre mele: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 21 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.—

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

10 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.—

(n. cont. 17)* – – – in altro imballaggio:

10 31 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.50

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

10 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50

(n. cont. 17)* – pere e cotogne: – – da sidro e da distillazione:

20 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 2.—

(n. cont. 20)* – – altre pere e cotogne: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

20 21 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.—

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

20 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.—

(n. cont. 17)* – – – in altro imballaggio:

20 31 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.50

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

20 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50

(n. cont. 17)*

0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci),

prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)* – – in altro imballaggio:

10 91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)* – ciliegie:

20 10 – – dal 1° settembre al 19 maggio esente

– – dal 20 maggio al 31 agosto:

20 11 – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)*

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Cile RU 2005

Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prugne):

40 12 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

40 13 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)*

40 15 – – – prugnole esente

– – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):

40 92 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

40 93 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 18)*

40 95 – – – prugnole esente

0810. Altre frutta fresche:

– fragole:

10 10 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente

– – dal 15 maggio al 31 agosto:

10 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* esente

– lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina: – – lamponi:

20 10 – – – dal 15 settembre al 31 maggio esente

– – – dal 1° giugno al 14 settembre:

20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19)* – – more di rovo o di gelso:

20 20 – – – dal 1° novembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:

20 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19)*

20 30 – – more-lamponi esente

– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

30 10 – – – dal 16 settembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

30 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19)*

40 00 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere esente

Vacciniumª

50 00 – kiwi esente

60 00 – durian esente

90 92 – – frutti tropicali esente

90 99 – – altri esente

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Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

0811. Frutti, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 10 00 – fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri 15.50 edulcoranti, non confezionate per la vendita al dettaglio, per utilizzazione industriale – lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina:

20 10 – – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri 26.—

dolcificanti ex 20 90 – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri 15.50 edulcoranti, non confezionate per la vendita al dettaglio, per utilizzazione industriale – altre:

90 10 – – mirtilli esente

– – frutti tropicali:

90 21 – – – carambole esente

90 29 – – – altre esente

90 90 – – altre esente

0812. Frutti temporaneamente conservati (p. es. con anidride

solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: – altri:

90 10 – – frutti tropicali esente

ex 90 80 – – altre, fragole 6.50 ex 90 80 – – altre, diverse dalle fragole 3.50

0813. Frutti secchi, diversi da quelli delle voci da 0801 a 0806;

miscugli di frutti secchi o di frutti a guscio di questo capitolo:

10 00 – albicocche esente

– prugne:

20 10 – – intiere esente

20 90 – – altre esente

30 00 – mele 29.—

– altri frutti: – – pere:

40 19 – – – altre esente

– – altre: – – – frutti a nocciolo, altri, intieri:

40 89 – – – – altre esente

0814. 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di esente

cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0902. Tè, anche aromatizzato:

10 00 – tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi esente

immediati di contenuto non eccedente 3 kg

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

20 00 – tè verde (non fermentato) altrimenti presentato esente

30 00 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, esente

presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg

40 00 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, esente

altrimenti presentati

0903. 00 00 Mate esente
0904. Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o

del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati: – pepe:

11 00 – – non tritato né polverizzato esente

12 00 – – tritato o polverizzato esente

– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:

20 10 – – non lavorati esente

20 90 – – altri esente

0905. 00 00 Vaniglia esente
0906. Cannella e fiori di cinnamomo:

10 00 – non tritati né polverizzati esente

20 00 – tritati o polverizzati esente

0907. 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) esente
0908. Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

– noci moscate:

10 10 – – non lavorate esente

10 90 – – altre esente

0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di

cumino, di carvi; bacche di ginepro:

10 00 – semi di anice o di badiana esente

30 00 – semi di cumino esente

40 00 – semi di carvi esente

50 00 – semi di finocchio; bacche di ginepro esente

0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry

e altre spezie:

10 00 – zenzero esente

40 00 – timo; foglie di alloro esente

50 00 – curry esente

– altre spezie:

99 00 – – altre esente

1209. Semi, frutti e spore da sementa:

– semi di barbabietole da zucchero:

10 90 – – altri esente

–– semi di piante foraggere:

21 00 – – di erba medica esente

22 00 – – di trifoglio (Trifolium spp.) esente

23 00 – – di festuca esente

24 00 – – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky esente

(Poa pratensis L.) – – altri:

29 90 – – – altri esente

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

30 00 – semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i esente

loro fiori – altri:

91 00 – – semi di ortaggi esente

– – altri: – – – altri:

99 99 – – – – altri esente

1211. Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate

principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

10 00 – radici di liquirizia esente

20 00 – radici di ginseng esente

30 00 – foglie di) esente

40 00 – paglia di papavero esente

90 00 – altri esente

1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da

zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principal- mente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – alghe:

20 90 – – altri esente

30 00 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche esente

(comprese le peschenoci) o di prugne – altri: – – barbabietole da zucchero:

91 90 – – – altre esente

– – altri: – – – radici di cicoria, essiccate:

99 19 – – – – altre esente

– – – altri

99 98 – – – – altre esente

1214. Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da

foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: – farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica:

10 90 – – altri esente

– altri:

90 90 – – altri esente

1301. Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine

(ad es: balsami), naturali:

20 00 – gomma arabica esente

– altri:

90 10 – – balsami naturali esente

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Voce della Designazione della merce Aliquota Aliquota tariffa di dazio di dazio doganale preferenziale preferen- svizzera SA applicata ziale NPF

2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

90 90 – – altre esente

1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e

pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – sostanze pectiche, pectinati e pectati:

12 00 – – di liquirizia esente

13 00 – – di luppolo esente

19 00 – – altri esente

– sostanze pectiche, pectinati e pectati:

20 90 – – altri esente

– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ex 31 00 – – agar-agar, altrimenti che modificato esente – – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: ex 32 10 – – – per usi tecnici, altrimenti che modificato esente ex 32 90 – – – altri, altrimenti che modificato esente ex 39 00 – – altri, altrimenti che modificato esente

1401. Materie vegetali delle specie usate principalmente in

lavori di intreccio, da panieraio o da stuoaio (p. es. bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

90 00 – altre esente

1402. 00 00 Materie, vegetali delle specie usate principalmente per esente

imbottitura (p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403. 00 00 Materie vegetali delle specie usate principalmente nella esente

fabbricazione di scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci

1404. Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

– altre:

90 90 – – altre esente

1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non

modificati chimicamente: – vergini: – – altri:

10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non 60.60

eccedente 2 l

10 99 – – – altri 86.70

– altri: – – altri:

90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non 60.60

eccedente 2 l

90 99 – – – altri 86.70

1520. 00 00 Glicerolo greggio; acque e liscive glicerinose esente

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

1521. Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di

altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: – cere vegetali:

10 10 – – cera di carnauba esente

– – altre:

10 91 – – – non lavorate esente

10 92 – – – lavorate (p. es., imbianchite, colorate) esente

– altri:

90 10 – – non lavorati esente

90 20 – – lavorati (p. es., imbianchiti, colorati) esente

1601. Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di fratta-

glie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: – altri: – – di animali delle voci 0101-0104, escluse quelle di cinghiale:

00 21 – – – importati nei limiti del contingente doganale 110.—

(n. cont. 6)* – – di volatili della voce 0105:

00 31 – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.—

(n. cont. 6)*

00 49 – – altri 110.—

1602. Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di

sangue: – di volatili della voce 0105: – – di tacchino:

31 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.—

(n. cont. 6)* – – di gallina:

32 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.—

(n. cont. 6)* – – altre:

39 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.—

(n. cont. 6)*

1803. Pasta di cacao, anche sgrassata:

10 00 – non sgrassata esente

2001. Ortaggi o legumi, frutti e altre parti commestibili di

piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – altri: – – frutti:

90 11 – – – tropicali esente

2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o

nell’acido acetico: – altri:

90 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 2.50

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

90 21 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in esente

recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento

90 29 – – – altri 4.50

2003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto

o nell’acido acetico:

10 00 – funghi del genere Agaricus esente

20 00 – tartufi esente

90 00 – altri esente

2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non

nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: – – in recipienti non eccedenti 5 kg:

90 41 – – – asparagi 11.—

2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non

nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – asparagi:

60 90 – – altri 8.—

– olive:

70 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg esente

70 90 – – altri esente

2006. Ortaggi e legumi, frutti, scorze di frutti e altre parti di

piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

00 10 – frutti tropicali, scorze di frutti tropicali esente

2007. Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta,

ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 10 00 – preparazioni omogeneizzate esente – altre: – – altre: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11 – – – – frutti tropicali esente

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 21 – – – – frutti tropicali esente

2008. Frutti e altre parti commestibili di piante, altrimenti

preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né com- prese altrove: – frutti a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: – – arachidi:

11 90 – – – altri esente

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– – altri, compresi i miscugli:

19 10 – – – frutti tropicali esente

19 90 – – – altri 3.50

20 00 – ananassi esente

– agrumi:

30 10 – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri 5.50

dolcificanti – altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: – – miscugli:

92 11 – – – di frutti tropicali esente

– – altre: – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11 – – – – di frutti tropicali esente

– – – – altre: – – – – altri frutti:

99 96 – – – – – frutti tropicali esente

2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o

legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati:

11 10 – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente

– – altri:

19 30 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente

– succhi di altri agrumi: – – d’un valore Brix non eccedente 20: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

31 11 – – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato) esente

– – altri: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

39 11 – – – – agro-cotto esente

– succhi di ananasso: – – d’un valore Brix non eccedente 20:

41 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente

41 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente

– – altri:

49 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente

49 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente

– succhi di uva (compresi i mosti di uva): – – altri:

69 10 – – importati nei limiti del contingente doganale 50.—

(n. cont. 22)* – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: – – altri: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 81 – – – – di frutti tropicali esente

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 98 – – – – di frutti tropicali esente

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

– miscugli di succhi: – – altri: – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:

90 61 – – – – – a base di frutti tropicali esente

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:

90 98 – – – – – a base di frutti tropicali esente

2101. Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e

preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

11 00 – – estratti, essenze o concentrati 127.50

– – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

12 10 – – – preparazioni a base di estratti, essenze 127.50

o concentrati – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

20 10 – – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e esente

preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati ex 30 00 – cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè 1.60 e loro estratti, essenze e concentrati, interi o in pezzi ex 30 00 – cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè 29.— e loro estratti, essenze e concentrati, altrimenti che interi o in pezzi

2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari

morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polve- re preparati: – lieviti vivi: – – altri:

10 99 – – – altri esente

30 00 – lieviti in polvere preparati esente

2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti

composti; farina di senape e senape preparata:

10 00 – salsa di soia esente

20 00 – Tomato-ketchupª e altre salse al pomodoro esente

– farina di senape, anche preparata e senape: – – altra:

30 18 – – – farina di senape, non mescolata esente

30 19 – – – altra esente

90 00 – altri esente

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

2207. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico

volumico di 80% vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

10 00 – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico esente

volumico di 80% vol o più

20 00 – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo esente

2208. Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico

vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – acquaviti di vino o di vinacce: – – in recipienti di capacità eccedente 2 l:

20 11 – – – acquaviti di vino esente

– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

20 21 – – – acquaviti di vino esente

– gin e acquavite di ginepro: – in recipienti di capacità eccedente 2 l:

50 19 – – – altre esente

– vodka:

60 10 – – in recipienti di capacità eccedente 2 l esente

60 20 – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l esente

70 00 – liquori esente

– altri:

90 10 – – alcole etilico non denaturato, con titolo esente

alcolometrico volumico inferiore a 80% vol – – acquaviti in recipienti di capacità:

90 21 – – – eccedente 2 l 29.—

90 22 – – – non eccedente 2 l 40.—

– – altri: ex 90 99 – – – altri, che non contengono zucchero o uova esente

2301. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni,

di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli: – farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carne o di frattaglie ex 10 90 – – altri, altrimenti che di balena esente

2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili,

polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet: – polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

20 90 – – altri esente

2307. 00 00 Fecce di vino; tartaro greggio esente
2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli

animali: – altri: – – altri:

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2002 meno

(fr. ogni (fr. ogni

100 kg 100 kg

lordi) lordi)

90 90 – – – altri esente

2401. Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

– tabacchi non scostolati:

20 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, esente

tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

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Appendice 3

Regole d’origine

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell’articolo 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio, ad eccezione della lettera k. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferi- mento alla Svizzera.

Art. 2 Criteri dell’origine Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizze- ra o del Cile i prodotti: (a) interamente ottenuti in Svizzera o in Cile ai sensi dell’articolo 4; (b) che sono stati oggetto in Svizzera o in Cile di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5; (c) fabbricati esclusivamente a partire da prodotti originari della Parte contraen- te interessata ai sensi della presente Appendice.

Art. 3 Cumulo bilaterale dell’origine Fatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice, i materiali originari del- l’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente inte- ressata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto ivi di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di trattamenti che vanno oltre quelli elencati nell’articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o in Cile: (a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (b) gli animali vivi, ivi nati e allevati; (c) i prodotti ricavati da animali vivi ivi allevati; (d) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; (e) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare all’interno delle acque territoriali o della zona economica esclusiva della Svizzera o del

62 I prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare all’interno della zona economica esclusiva di una Parte sono considerati interamente ottenuti in detta Parte contraente, se sono stati pescati esclusivamente da navi immatricolate o registrate in questa Parte contraente e battenti la sua bandiera.

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(f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori della zona economica esclusiva da navi che battono bandiera svizzera o cile- na; (g) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; (h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lette- re a–h o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 lettera b, i materiali che non sono intera- mente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’Allegato della presente Appendice. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non origi- nari impiegati nella fabbricazione dei prodotti; esse si applicano esclusivamente a detti materiali. Un prodotto, che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato della presente Appendice, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa o in un’altra impresa in Svizzera o in Cile, ed è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non deve soddisfare le condizioni applicabili a detto altro prodotto in cui è incorporato quale materiale; di conseguenza, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione del primo prodotto, che è riutilizzato quale materiale. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’Allegato della presente Appendice, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: (a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; (b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’Allegato della presente Appendice relative al valore massimo dei materiali non originari.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 6.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all’articolo 6 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considera- to un riferimento alla Svizzera.

Art. 7 Unità di riferimento L’unità di riferimento per la determinazione dell’origine è la classificazione tariffale di un prodotto o di un materiale conformemente al Sistema armonizzato.

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Art. 8 Imballaggi e contenitori Gli imballaggi e i contenitori che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conforme- mente agli articoli 4 o 5.

Art. 9 Assortimenti Le disposizioni concernenti gli assortimenti di cui all’articolo 9 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice.

Art. 10 Elementi neutri Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo 10 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice.

Art. 11 Principio di territorialità Le disposizioni concernenti il principio di territorialità di cui all’articolo 11 dell’Ap- pendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Sviz- zera.

Art. 12 Trasporto diretto Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all’articolo 12 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 13 Prova dell’origine Le disposizioni concernenti la prova dell’origine di cui al Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 14 Metodi di cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa di cui al Titolo VI dell’Ap- pendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Sviz- zera.

Art. 15 Allegato L’Allegato della presente Appendice è parte integrante della stessa.

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Art. 16 Soottocomitato Ai fini del presente Accordo, le disposizioni di cui all’articolo 36 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano per analogia solo fra le due Parti contra- enti.

Art. 17 Note esplicative Le disposizioni concernenti le spiegazioni relative all’interpretazione, all’applica- zione e all’amministrazione di cui all’articolo 37 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell’AELS nelle spiegazioni relative all’interpretazione è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 18 Disposizioni transitorie relative a merci in transito o in deposito doganale Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all’ar- ticolo 38 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio Cile si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considera- to un riferimento alla Svizzera.

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Allegato dell’Appendice 3

Lista delle merci menzionate nell’articolo 5 paragrafo 1

Osservazioni introduttive Le disposizioni menzionate nelle osservazioni introduttive dell’Allegato 1 Appendi- ce I dell’Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, al presente Allegato. Ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

capitolo 01 Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti capitolo 02 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamen- te ottenuti capitolo 04 Latte e derivati del latte; uova di Fabbricazione in cui tutti i materiali del volatili; miele naturale; prodotti capitolo 4 utilizzati sono interamente commestibili di origine animale, ottenuti non nominati né compresi altrove capitolo 05 Altri prodotti di origine animale, Fabbricazione in cui tutti i materiali del non nominati né compresi altrove: capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti capitolo 06 Piante vive e prodotti della Fabbricazione in cui: floricoltura – tutti i materiali del capitolo 6 utiliz- zati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prez- zo franco fabbrica del prodotto capitolo 07 Ortaggi o legumi, piante, radici Fabbricazione in cui tutti i materiali del e tuberi mangerecci capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti capitolo 08 Frutti commestibili; scorze di Fabbricazione in cui: agrumi o di meloni – tutti i materiali del capitolo 8 utiliz- zati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 09 Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffe- Fabbricazione a partire da materiali di

inizzato; bucce e pellicole di caffè; qualsiasi voce succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902 Tè, anche aromatizzato Fabbricazione a partire da materiali di

qualsiasi voce

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e Fabbricazione in cui tutti i materiali del frutti diversi; piante industriali o capitolo 12 utilizzati sono interamente medicinali; paglie e foraggi ottenuti

1301 Gomma lacca, gomme, resine, Fabbricazione in cui il valore dei

gommo-resine e oleoresine materiali della voce 1301 utilizzati non (ad es.: balsami), naturali deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1302 Succhi ed estratti vegetali;

sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucilla- gini e ispessenti derivati da vege- tali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti Fabbricazione a partire da mucillagini e derivati da vegetali, modificati ispessenti non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il

50 % del prezzo franco fabbrica del

prodotto capitolo 14 Materie da intreccio ed altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del prodotti di origine vegetale, non capitolo 14 utilizzati sono interamente nominati né compresi altrove ottenuti capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; Fabbricazione in cui tutti i materiali prodotti della loro scissione; grassi utilizzati devono essere classificati in alimentari lavorati; cere di origine una voce diversa da quella del prodotto animale o vegetale: capitolo 16 Preparazioni di carne, pesci o Fabbricazione a partire da animali del crostacei, molluschi o altri capitolo 1 invertebrati acquatici capitolo 18 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 20 Preparazioni di ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui gli ortaggi, di frutta ed altre parti di piante, i legumi e la frutta utilizzati sono esclusi: interamente ottenuti 2006 Ortaggi o legumi, frutti, scorze di Fabbricazione in cui il valore di tutti i frutti ed altre parti di piante, cotte materiali del capitolo 17 utilizzati non negli zuccheri o candite (sgoccio- deve eccedere il 50% del prezzo franco late, diacciate o cristallizzate) fabbrica del prodotto

2007 Confetture, gelatine, marmellate, Fabbricazione in cui:

puree e paste di frutta, ottenute – tutti i materiali utilizzati devono mediante cottura, con o senza essere classificati n una voce diversa aggiunta di zuccheri o di altri da quella del prodotto, e dolcificanti: – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

ex 2008 – Frutti a guscio, senza aggiunta di Fabbricazione in cui il valore dei frutti zuccheri o di alcole a guscio e dei semi classificati nelle voci 0801, 0802 e 1202-1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Altri, compresi i miscugli diversi Fabbricazione in cui il valore di tutti i dalla sottovoce 2008.19, miscugli materiali utilizzati non deve eccedere il di frutti tropicali 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto – Altri, ad eccezione dei frutti Fabbricazione in cui: (compresi i frutti a guscio), cotti in – tutti i materiali utilizzati devono acqua altrimenti che in acqua o al essere classificati n una voce diversa vapore, senza aggiunta di zuccheri da quella del prodotto, e o di altri dolcificanti, congelati – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2009 Succhi di frutta (compresi i mosti Fabbricazione in cui tutti i materiali

di uva) o di ortaggi o legumi, non utilizzati devono essere classificati in fermentati, senza aggiunta di alcole, una voce diversa da quella del prodotto anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti – Miscugli di succhi Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati n una voce diversa da quella del prodotto – Altri Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati n una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, Fabbricazione in cui tutti i materiali esclusi: utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, Fabbricazione in cui tutti i materiali di tè o di mate e preparazioni a base di utilizzati devono essere classificati questi prodotti o a base di caffè, tè o in una voce diversa da quella del mate; cicoria torrefatta e altri succeda- prodotto nei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2103 Preparazioni per salse e salse

preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: – Preparazioni per salse e salse Fabbricazione in cui tutti i materiali preparate; condimenti composti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

– Farina di senape e senape Fabbricazione a partire da materiali di preparata qualsiasi voce ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, Fabbricazione in cui: esclusi: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti

2207 Alcole etilico non denaturato con Fabbricazione:

titolo alcolometrico volumico di – a partire da materiali non classificati 80% vol. o più; alcole etilico e nelle voci 2207 o 2208, e acquaviti, denaturati, di qualsiasi – in cui l’uva o i materiali derivati titolo dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari; l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

2208 Alcole etilico non denaturato, con Fabbricazione:

titolo alcolometrico volumico – a partire da materiali non classificati inferiore a 80% vol.; acqueviti, nelle voci 2207 o 2208, e liquori e altre bevande spiritose – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari; l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume ex capitolo 23 Residui e cascami dell’industria Fabbricazione in cui tutti i materiali alimentare; alimenti preparati per utilizzati devono essere classificati in animali, esclusi: una voce diversa da quella del prodotto ex 2301 Farine di balena; farine, polveri e Fabbricazione in cui tutti i materiali dei agglomerati in forma di pellet, di capitoli 2 e 3 utilizzati sono pesci o di crostacei, di molluschi interamente ottenuti o altri invertebrati acquatici

2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per Fabbricazione in cui:

l’alimentazione degli animali – i cereali, lo zucchero, le melasse, le carni e il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ex capitolo 24 Tabacco grezzo o non fabbricato, Fabbricazione in cui tutti i materiali cascami del tabacco utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

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Appendice 4

Attuazione

Nel caso del Cile, le modifiche sono attuate da un accordo d’esecuzione conforme- mente all’articolo 50 numero 1 paragrafo 2 della Costituzione politica della Repub- blica del Cile, sempre che tali modifiche riguardino: (a) il calendario delle riduzioni tariffali, contenuto nelle appendici 1 e 2 del presente Accordo, nella misura in cui sia accelerata la liberalizzazione tarif- fale nel traffico delle merci o siano aggiunti nuovi prodotti; o (b) l’appendice 3 del presente Accordo.

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Campo d’applicazione il 4 gennaio 2005 Stati parte Ratifica Entrata in vigore

Cile 7 maggio 2004 1° dicembre 2004 Islanda 7 maggio 2004 1° dicembre 2004 Liechtenstein 6 febbraio 2004 1° dicembre 2004 Norvegia 19 dicembre 2003 1° dicembre 2004 Svizzera 22 dicembre 2003 1° dicembre 2004

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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910-914