Lexipedia

AS 2005 87

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

RS 0.104; RU 1995 1164

I Dichiarazione della Svizzera conformemente all’articolo 14 della Convenzione Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 20031 Dichiarazione depositata dalla Svizzera il 19 giugno 2003 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 giugno 2003

Traduzione2

La Svizzera riconosce, in applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzio- ne, la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD) a ricevere ed esaminare le comunicazioni ai sensi della disposizione sum- menzionata, sempreché il Comitato esamini le comunicazioni che promanano da una persona o da un gruppo di persone unicamente qualora si sia assicurato che il mede- simo oggetto non è esaminato o non è stato esaminato nel quadro di un’altra proce- dura d’inchiesta o di conciliazione internazionale.

II Stati che hanno riconosciuto la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale in virtù dell’articolo 14 della Convenzione Algeria Monaco Australia Norvegia Austria Paesi Bassi Azerbaigian Perù Belgio Polonia Brasile Portogallo Bulgaria Repubblica Ceca Cile Repubblica di Corea Cipro Romania Costa Rica Russia Danimarca Senegal Ecuador Serbia e Montenegro Finlandia Slovacchia

1 RU 2005 85

2 Dal testo originale francese (RU 2005 87)

2004-2097 87

Eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale RU 2005

Francia Slovenia Germania Spagna Irlanda Sudafrica Islanda Svezia Italia Svizzera Liechtenstein Ucraina Lussemburgo Ungheria Macedonia Uruguay Malta Venezuela Messico

III Campo di applicazione della convenzione il 12 ottobre 2004, complemento3 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Cipro** 21 aprile 1967 4 gennaio 1969 Comore 27 settembre 2004 27 ottobre 2004 Oman 2 gennaio 2003 A 1° febbraio 2003 Romania* ** 15 settembre 1970 A 15 ottobre 1970 Thailandia* 28 gennaio 2003 A 27 febbraio 2003 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell’Organizzazione della Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali,

3003 Berna

** Nuova pubblicazione al fine di menzionare l’obiezione di questo Stato riguardo a una riserva.

3 Completa in RU 1995 1177 e 2003 2380.