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AS 2005 89

Scambio di note del 31 luglio 2003/9 marzo 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto

Scambio di note del 31 luglio 2003/9 marzo 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Entrato in vigore il 23 dicembre 2004

Traduzione1

Dipartimento federale Berna, 9 marzo 2004 degli affari esteri Berna

Ambasciata della Repubblica Ceca Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri complimenta l’Ambasciata della Repub- blica Ceca a Berna e si pregia di dichiarare ricevuta la sua nota n° 6263/2003 del 31 luglio 2003 del seguente tenore:

«L’Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna rinnova al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione e ha l’onore di pro- porre al Consiglio federale svizzero, su incarico del Governo della Repubblica Ceca e in vista del riconoscimento reciproco dei documenti d’identità cechi con zona leg- gibile meccanicamente e delle carte d’identità svizzere quali documenti di viaggio, la conclusione di un nuovo accordo tra il Governo della Repubblica Ceca e il Consi- glio federale svizzero sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto del seguen- te tenore: Il Governo della Repubblica Ceca e il Consiglio federale svizzero (detti in seguito Parti contraenti) – nell’intento di rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca coope- razione e animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori – hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. I cittadini di uno Stato titolari di un passaporto nazionale valido (passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o speciale) possono entrare o soggiornare nel ter- ritorio dell’altro Stato senza l’obbligo di alcun visto sempreché il loro soggiorno non superi tre mesi e non intendano svolgervi un’attività lucrativa.

RS 0.142.117.432

1 Dal testo originale tedesco (AS 2005 89).

2004-0507 89

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. RU 2005 Scambio di note con la Repubblica Ceca

2. L’autorizzazione giusta il capoverso 1 si estende parimenti ai cittadini della Repubblica Ceca maggiori di 18 anni in possesso di un documento d’identità valido con zona leggibile meccanicamente nonché ai cittadini della Confederazione Svizze- ra in possesso di una carta d’identità valida. 3. I cittadini della Repubblica Ceca in possesso di un documento sostitutivo valido (cestovni průkaz), che non intendono soggiornare per oltre tre mesi nella Confedera- zione Svizzera o svolgervi un’attività lucrativa possono entrare e soggiornare senza visto sul suolo svizzero. In questo caso, la durata del soggiorno è limitata alla durata di validità del documento sostitutivo e non può superare i tre mesi. 4. I cittadini di uno Stato che desiderano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nell’altro Stato o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto d’entrata dell’altro Stato. 5. I cittadini di uno Stato che soggiornano nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

Art. 2 1. I cittadini di uno Stato titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di rappresentanti di un’organizzazione internazionale governativa, entrano in funzione nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni. 2. Tali agevolazioni si estendono anche ai familiari delle persone citate nel capo- verso 1 che abitano con esse nella medesima economia domestica, possiedono la cit- tadinanza di una Parte contraente e sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido.

Art. 3 1. I cittadini di uno Stato che soggiornano sul territorio dell’altro Stato sono tenuti ad osservarne le prescrizioni legali. 2. Le Parti contraenti s’informano senza indugio, per via diplomatica, delle modifi- che delle prescrizioni legali nazionali concernenti l’entrata, il soggiorno e la par- tenza.

Art. 4 Il presente Accordo non limita il diritto delle competenti autorità dei due Stati di negare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica o la cui presenza nel Paese risultasse illegale.

Soppressione reciproca dell'obbligo del visto. RU 2005 Scambio di note con la Repubblica Ceca

Art. 5 Le Parti contraenti si impegnano a riammettere in qualsiasi momento e senza forma- lità particolari, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, i propri cittadini entrati regolarmente nel territorio dell’altro Stato che non adempiono o non adem- piono più le condizioni d’entrata o di soggiorno.

Art. 6 1. Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica, per motivi sanitari o per altri motivi importanti, sospendere temporaneamente, totalmen- te o in parte, le disposizioni del presente Accordo, tranne l’articolo 5.

2. La sospensione e la rimessa in vigore dell’Accordo dovranno essere notificate

immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica. Esse sono valide a decorrere dal giorno della notifica.

Art. 7 Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadi- ni in possesso di un passaporto valido del Liechtenstein (passaporto ordinario, diplomatico o di servizio) o di una carta d’identità valida del Liechtenstein.

Art. 8 Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente e per via diplomatica, almeno 30 giorni prima della loro introduzione, una copia dei nuovi passaporti e delle modi- fiche dei passaporti svizzeri e del Liechtenstein (passaporti ordinari, diplomatici, di servizio e speciali), delle carte d’identità svizzere e del Liechtenstein, dei documenti d’identità cechi con zona leggibile meccanicamente e dei documenti sostitutivi cechi (cestovni průkaz), con le indicazioni relative al loro rilascio e al loro impiego.

Art. 9 Il presente Accordo è redatto in ceco e tedesco, le due versioni facenti parimenti fede.

Art. 10

1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte

contraente può denunciarlo per scritto e per via diplomatica. La validità dell’Accordo decade 90 giorni dopo la consegna della denuncia scritta all’altra Parte contraente. 2. Il giorno dell’entrata in vigore del presente Accordo, diventa caduco l’Accordo concluso il 31 luglio 19902 tra il Governo della Repubblica federativa ceca e slovac- ca e il Consiglio federale svizzero sulla soppressione reciproca dell’obbligo del

2 RU 1990 1857

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. RU 2005 Scambio di note con la Repubblica Ceca

visto, confermato nelle relazioni tra la Repubblica Ceca e la Confederazione Svizze- ra mediante scambio di note del 24 febbraio 1994. L’Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna, su incarico del Governo della Repub- blica Ceca, propone che la presente nota e la pertinente nota di conferma del Dipar- timento federale degli affari esteri costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Ceca e il Consiglio federale svizzero sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto, sottostante ad approvazione giusta le prescrizioni legali dei due Stati e che entrerà in vigore 30 giorni dopo la consegna dell’ulteriore nota verbale concernente la predetta approvazione. L’Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna rinnova al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri si onora di confermare che il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni che precedono. Il Dipartimento federale degli affari esteri rinnova all’Ambasciata della Repubblica Ceca l’assicurazione della sua alta considerazione.

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